Sentenza del 07/07/2021 n. 3387 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Vizio - Invalidità delega.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'avviso di accertamento sostenendo l'invalidità della delega ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, ossia che il funzionario che aveva sottoscritto l'atto non fosse stato regolarmente delegato a firmare l'accertamento
La decisione
Il giudice ha escluso il vizio di invalidità della delega: ha ritenuto sufficiente individuare gli elementi essenziali della delega (nominatività del delegato, durata, motivazione, ecc.) dalla combinazione di due atti distinti — il conferimento della delega alla sottoscrizione e l'atto di preposizione del funzionario al settore competente — purché tali atti rechino data certa anteriore alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento. In tal caso il funzionario è stato considerato regolarmente delegato e l'avviso è valido
Norme richiamate
art. 42 del d.P.R. n. 600/1973
L'art. 42 richiede che la delega sia identificabile nei suoi elementi caratterizzanti; il giudice interpreta questa esigenza in senso sostanziale: non è necessario che tutti gli elementi siano raccolti in un unico documento formale purché possano essere ricostruiti con certezza combinando atti diversi datati anteriormente all'atto impugnato
Massime di principio
- La validità della delega si apprezza sul piano sostanziale: è sufficiente poter individuare nominatività, durata e motivazione della delega anche attraverso la combinazione di più atti formali
- Per essere efficace rispetto a un avviso di accertamento, la delega e l'eventuale atto di preposizione devono recare data certa anteriore alla sottoscrizione dell'atto impugnato
- In assenza di un unico documento formale, l'Amministrazione può legittimamente provare la delega mediante atti distinti purché completi e datati; viceversa la mancata prova anteriore può comportare l'invalidità della sottoscrizione
- In contenziosi simili il contribuente dovrebbe chiedere la produzione degli atti di conferimento della delega e di preposizione e verificare la data certa; l'Amministrazione è tenuta a dimostrare la regolarità della delega
- La valutazione è fattuale: la mera mancanza di un'etichetta 'delega' non è decisiva se gli elementi essenziali emergono chiaramente dai documenti
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