Sentenza del 07/07/2021 n. 192 - Comm. Trib. Prov. Savona
Accertamento - reddito di impresa - irregolarità nella tenuta delle scritture obbligatorie in società in contabilità ordinaria- accertamento analitico-induttivo - situazione delle giacenze di magazzino risultanti da programma di gestione istituito dal contribuente - presunzione di cui agli artt.1, 3 e 4 DPR.441/1997 - legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo al 2015, con ricalcolo di maggior reddito e maggior volume d'affari emerso da ricostruzione analitico-induttiva ex art.39 comma 2 lett. d) DPR 600/73. L'Ufficio, sulla base del verbale di verifica della G.d.F., ha riscontrato irregolarità nella tenuta delle scritture obbligatorie e difformità fra inventario informatico (programma di gestione magazzino) e inventario fisico, rilevando vendite non fatturate e acquisti senza fattura; ha quindi determinato una percentuale media di ricarico sul venduto e ha applicato la presunzione di cessione prevista dagli artt.1,3,4 DPR 441/1997 per ricostruire i ricavi non dichiarati.
La decisione
La Commissione ha ritenuto legittimo l'accertamento analitico-induttivo operato dall'Ufficio, riconoscendo l'inattendibilità parziale della contabilità e l'applicabilità delle presunzioni di cui al DPR 441/1997 per le difformità di magazzino. Tuttavia, ha parzialmente accolto il ricorso sul metodo di determinazione del ricarico medio ponderato: anziché confermare integralmente il 25,38% calcolato dalla G.d.F., ha disposto una rideterminazione dei maggiori ricavi applicando un ricarico pari al 22,19% (compromesso tra il 25,38% e il 19% dichiarato), con conseguente rideterminazione degli imponibili, imposte e sanzioni. Spese di lite compensate.
Norme richiamate
DPR 600/1973 art.39 comma 2 lett. d)
Autorizza l'accertamento analitico-induttivo quando la contabilità risulti inattendibile; consente all'Amministrazione di ricostruire il reddito anche prescindendo dalle scritture contabili.
DPR 633/1972 art.54 e art.55
Prevedono procedure e deroghe per l'accertamento IVA in presenza di omissioni, inesattezze o formalità tali da rendere inattendibile la contabilità; l'art.55 disciplina l'applicazione delle modalità speciali in caso di irregolarità gravi e ripetute.
DPR 441/1997 artt.1, 3 e 4
Introducono presunzioni semplici di cessione e di acquisto non registrati in caso di difformità fra giacenze risultanti da scritture e giacenze effettive; tali presunzioni possono essere utilizzate per ricostruire vendite non fatturate nell'ambito del periodo d'imposta della verifica.
DPR 600/1973 art.14 e ss. (obblighi di tenuta scritture)
Stabiliscono obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili per soggetti in contabilità ordinaria; la mancata o irregolare tenuta concorre a fondare l'inattendibilità contabile.
DL 357/1994 (convertito) art.7 comma 4-ter / L.244/2007 comma 161 art.1
Richiamati rispetto ai termini e modalità di aggiornamento/stampa dei registri contabili e agli obblighi connessi alla gestione informatizzata delle scritture; la mancata tempestiva stampa/aggiornamento è elemento rilevante per l'accertamento.
Massime di principio
- Se la contabilità di una società in contabilità ordinaria presenta irregolarità gravi, numerose o ripetute (es. registrazioni non aggiornate, difformità tra inventario informatico e inventario fisico), l'Amministrazione può legittimamente ricorrere all'accertamento analitico-induttivo ex art.39(2)(d) DPR 600/73.
- Le presunzioni del DPR 441/1997 (artt.1,3,4) relative a vendite o acquisti non registrati possono essere applicate quando il confronto fra risultanze di magazzino e giacenze effettive evidenzia differenze significative; il contribuente può però tentare di superare tali presunzioni dimostrando, con documentazione completa e coerente, la corrispondenza tra movimenti e registrazioni.
- La documentazione tenuta facoltativamente dal contribuente (es. programmi gestionali di magazzino) può essere acquisita e valorizzata dall'Ufficio se reperita durante la verifica; la non obbligatorietà della tenuta non esclude la rilevanza probatoria di tali dati.
- Nella ricostruzione tramite campionamento dei prezzi/ricarichi occorre che il campione sia rappresentativo per qualità e quantità; campioni scelti in modo non casuale o incompleti possono indurre il giudice a rettificare la percentuale accertata (anche con compromessi), ma non necessariamente ad annullare l'accertamento se persistono elementi di inattendibilità contabile.
- Il contribuente deve cooperare fornendo chiarimenti e la documentazione richiesta nel contraddittorio; l'omessa o insufficiente collaborazione può indebolire la sua possibilità di rimuovere le presunzioni e giustificare l'uso di metodi induttivi.
- Il ruolo del giudice tributario è quello di verificare la legittimità del metodo accertativo e la rappresentatività delle assunzioni (es. percentuali di ricarico); può confermare l'accertamento ma ridimensionarne la quantificazione se emergono elementi che ne giustificano una rettifica.
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