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Sentenza

Sentenza del 07/07/2021 n. 2172 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - Società di capitali - Liquidazione e cancellazione dal registro delle imprese - Potere di rappresentanza del liquidatore - Estinzione - Legittimazione passiva in ordine all'atto impositivo - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento (TV/xxxxxx/2016 relativo all'anno 2012) notificato al liquidatore G. N. per IRES, IRAP e IVA, con sanzioni e interessi, per mancata dichiarazione e mancata esibizione di documentazione. Il ricorrente contestava la validità dell'atto perché la società risultava cancellata dal registro delle imprese prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2014 che introduceva il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione societaria; l'Agenzia eccepiva la retroattività della norma e invocava l'art. 36 DPR 602/73 per ritenere i liquidatori obbligati al pagamento delle imposte.

La decisione

La CTR ha ritenuto che il d.lgs. n. 175/2014, art. 28 comma 4, non ha efficacia retroattiva e che, comunque, nel caso di società già cancellata la cancellazione comporta l'estinzione dell'ente: l'atto impositivo emesso nei confronti di un soggetto ormai inesistente è annullabile. Inoltre la giurisprudenza statuisce che, dopo la cancellazione, il liquidatore non subentra nei debiti tributari della società e perde il potere di rappresentanza dell'ente estinto; pertanto il liquidatore può rispondere solo per una autonoma responsabilità civilistica connessa alla carica. Per questi motivi l'avviso di accertamento è stato annullato e le spese del giudizio compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28 comma 4

    Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese

    La norma istituisce un differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione societaria nei confronti degli enti creditori; la CTR rileva che la disposizione è di natura sostanziale e non ha efficacia retroattiva rispetto alle cancellazioni richieste prima della sua entrata in vigore (13/12/2014).

  • Art. 2495 c.c.

    Prevede gli effetti dell'estinzione della società: di norma con la cancellazione si estingue la società salvo discipline speciali; la disciplina va coordinata con il d.lgs. 175/2014 quando applicabile.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36

    Norma che contempla responsabilità dei liquidatori e soci per imposte dovute nel periodo di liquidazione; tuttavia la giurisprudenza richiamata chiarisce che la responsabilità del liquidatore, dopo la cancellazione dell'ente, è di natura civilistica e non implica una semplice successione nei debiti tributari per effetto dell'estinzione.

  • Art. 11, comma 1 Preleggi

    La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo

    Principio di non retroattività delle leggi, richiamato per escludere l'operatività retroattiva del d.lgs. 175/2014.

  • L. n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 3 comma 1

    "Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo"

    Ulteriore principio di tutela del contribuente che rafforza l'irretroattività delle disposizioni tributarie o che incidono su posizioni soggettive tributarie.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 5, sent. n. 6743/2015

    Ha affermato che l'art. 28 comma 4 del d.lgs. 175/2014 non ha valenza interpretativa e non può essere applicato retroattivamente.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 5, sent. n. 29969/2019

    Ha stabilito che, in caso di liquidazione e successiva cancellazione, non si realizza alcuna successione del liquidatore nei debiti tributari della società; il liquidatore perde il potere di rappresentanza dell'ente estinto e la legittimazione passiva rispetto agli atti impositivi.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 6, ordinanza n. 28187/2013

    Ha ritenuto improcedibile il ricorso del liquidatore contro un provvedimento tributario emesso dopo la cancellazione per difetto di legittimazione, salvo la rilevabilità d'ufficio della nullità dell'atto se diretto a soggetto inesistente.

Massime di principio

  • Se la società è stata cancellata dal Registro delle imprese prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2014, la disciplina del differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione non si applica (nessuna retroattività).
  • L'avviso di accertamento emesso nei confronti di una società già cancellata/inesistente può essere annullato: l'autorità deve indirizzare l'atto verso soggetti effettivamente esistenti e legittimati passivamente.
  • Il liquidatore, dopo la cancellazione e l'estinzione dell'ente, perde il potere di rappresentanza dell'ente estinto e non subentra automaticamente nei debiti tributari: può rispondere soltanto per responsabilità autonoma di natura civilistica connessa alla carica.
  • Per far valere crediti tributari dopo la cancellazione occorre verificare il corretto destinatario dell'atto (es. soci che hanno eventualmente percepito somme dalla liquidazione) e non imputare automaticamente la posizione alla figura del liquidatore.
  • In caso di contestazione simile il contribuente può ottenere l'annullamento dell'atto per difetto di legittimazione se l'atto è rivolto a un soggetto inesistente; le spese possono essere compensate se la questione presenta profili di difficoltà giuridica.

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