Sentenza del 07/07/2021 n. 190 - Comm. Trib. Prov. Savona
Riscossione e misure cautelari - liti da riscossione - intimazione di pagamento - procedimento di notifica - Legge n. 890/1982 art. 140 c.p.c. - raccomandata informativa (CAD) - Cass. SS.UU. n. 10012/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento contestando l'omessa notifica dell'atto presupposto, ossia l'avviso di accertamento n. TL901110072572018 per € 128.519,45. Ha sostenuto che l'avviso di accertamento, atto recettizio, non ha raggiunto il destinatario (la raccomandata risultava restituita con la dicitura "destinatario trasferito") e che l'amministrazione non ha prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAD). In base alla recente giurisprudenza della Cass. SS.UU. n. 10012/2021, la prova del perfezionamento della notifica in ipotesi di mancata consegna per assenza o rifiuto richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAD); la sola prova di spedizione non è sufficiente. Pertanto la notifica dell'atto presupposto non si è perfezionata.
La decisione
Il giudice ha accolto il ricorso con riferimento alla parte dell'intimazione relativa all'avviso di accertamento non notificato correttamente. Ha ritenuto che l'Agenzia non abbia prodotto il CAD e che la raccomandata risulti restituita al mittente, per cui la procedura notificatoria ex art. 140 c.p.c./L. 890/1982 non si è perfezionata e l'atto presupposto non è pervenuto a conoscenza del ricorrente. Il ricorso è stato accolto e le spese di lite sono compensate (in considerazione della recente composizione del contrasto giurisprudenziale). La parte dell'ingiunzione riferibile a cartelle non contestate (€ 1.948,88) resta valida essendo quella somma non impugnata.
Norme richiamate
Cass. SS.UU. n. 10012/2021
Cass. SS.UU. n. 10012 del 15.4.2021
Ha stabilito che, in caso di notifica postale in cui l'atto non viene consegnato per rifiuto o assenza, la prova del perfezionamento della notifica può essere data esclusivamente mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale (CAD); la sola prova di spedizione non è sufficiente.
Legge n. 890/1982, art. 8
L. n. 890/1982, art. 8 (commi rilevanti su invio della raccomandata informativa e decorrenza dei 10 giorni)
Prevede la disciplina della raccomandata informativa e l'effetto perfezionativo (notificazione eseguita decorsi 10 giorni dalla spedizione o dal ritiro); interpretata in combinato con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità come richiedente la produzione del CAD quando l'atto non è materialmente consegnato.
Art. 140 c.p.c.
Disciplina la notifica tramite messo comunale con deposito presso la casa comunale e l'invio della raccomandata informativa; la giurisprudenza richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAD) quale prova del perfezionamento della notifica.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 3
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 3
Consente al contribuente di impugnare soltanto l'atto consequenziale (es. cartella/ingiunzione) al fine di far valere il vizio dell'omessa notifica dell'atto presupposto, senza dover impugnare contestualmente l'atto presupposto stesso.
Corte Costituzionale, sent. n. 346/1998
Ha rilevato profili di illegittimità nella precedente formulazione della L. 890/1982 art. 8 e motivato l'esigenza di garanzie maggiori (raccomandata con avviso di ricevimento) per la conoscibilità effettiva dell'atto; argomentazione ripresa dalla Cassazione per interpretare l'obbligo di prova tramite CAD.
Massime di principio
- Se la notifica è effettuata per deposito in mancanza del destinatario (L. 890/1982 art. 8 o art. 140 c.p.c.), il notificante deve produrre in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAD) per provare il perfezionamento della notifica; la sola prova di spedizione non è sufficiente.
- Se la raccomandata risulta restituita (es. "destinatario trasferito") o non c'è il CAD, la notifica non si è perfezionata e l'atto consequenziale (cartella/ingiunzione) può essere annullato, per la parte riferita all'atto presupposto non notificato.
- Il contribuente può impugnare esclusivamente l'atto consequenziale al solo fine di far valere l'omessa notifica dell'atto presupposto; non è obbligato ad assumere altre contestazioni sull'atto presupposto per sollevare il vizio di notifica.
- L'onere probatorio circa la corretta notificazione grava sul soggetto che ha effettuato la notifica (ente impositore/ufficio notificante); la produzione del CAD è un onere processuale non eccessivamente gravoso e costituisce prova indefettibile quando serve a dimostrare il deposito dell'atto presso l'ufficio postale.
- In controversie pendenti o decise poco dopo il consolidarsi del nuovo orientamento delle Sezioni Unite, le spese possono essere compensate in ragione dell'incertezza precedente della giurisprudenza; in futuro la mancata produzione del CAD renderà più probabile l'accoglimento del ricorso del destinatario.
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