Sentenza n. 1062/2026 - Catania, Sezione 2
per l’annullamento - del Decreto dell’Assessore regionale al Territorio e all’Ambiente n. 227/GAB del 4 agosto 2025, con il quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 per il progetto denominato “Realizzazione impianto di depurazione consortile di Acireale - Loc. San. Girolamo (CT)” in variante allo strumento urbanistico, proposto dal Commissario Straordinario Unico per la depurazione; - del Parere Istruttorio Conclusivo n. 380/2025 della Commissione Tecnica Specialistica reso nella seduta del 27 giugno 2025 e degli ulteriori atti indicati in ricorso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parere Istruttorio Conclusivo n. 380/2025 e decreto regionale di VIA positiva n. 227/GAB del 4 agosto 2025, relativi al progetto di impianto consortile di depurazione in variante urbanistica
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari e operatori economici vicini)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, qualificandosi come proprietari di immobili e gestori di attività commerciali ubicati a poche decine di metri dal sito progettuale, hanno impugnato il parere conclusivo della Commissione Tecnica Specialistica e il decreto regionale di VIA positiva, oltre ad altri atti endoprocedimentali. Hanno dedotto, tra l’altro, la violazione delle regole sulla conferenza di servizi previste dagli artt. 14 e 14-ter l. 241/1990, dagli artt. 19 e 19-bis l.r. 7/2019 e dall’art. 27-bis, comma 7, d.lgs. 152/2006, per la mancata convocazione del Consorzio gestore dell’Area Marina Protetta Isola dei Ciclopi alla seconda conferenza di servizi, nonostante il precedente parere negativo dell’ente e le successive controdeduzioni del proponente; il difetto di istruttoria e di partecipazione conseguente all’acquisizione, dopo la chiusura della conferenza, di documentazione tecnica integrativa e del parere urbanistico senza nuova interlocuzione con tutte le amministrazioni interessate; il difetto e la contraddittorietà della motivazione sulla localizzazione dell’impianto, sui pareri negativi del Parco Archeologico, della Soprintendenza e dell’Area Marina Protetta, sulle criticità relative agli standard di depurazione, al malfunzionamento dell’impianto, alla condotta sottomarina, alla pericolosità idraulica e agli effetti sul torrente; l’illegittimo rinvio mediante condizioni ambientali della valutazione di aspetti progettuali fondamentali; la violazione dell’art. 27-bis d.lgs. 152/2006 per l’omessa acquisizione del parere urbanistico sulla variante; l’incompetenza della Commissione tecnica a effettuare il bilanciamento tra impatti ambientali e vantaggi socioeconomici; nonché l’illegittimità della motivazione per relationem del decreto di VIA. Il Comune di Acireale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva. Le amministrazioni resistenti hanno sostenuto che la mancata convocazione fosse dovuta a un disservizio tecnico e non avesse inciso sulla partecipazione effettiva, che le integrazioni fossero meri chiarimenti tecnici, che le valutazioni ambientali rientrassero nella discrezionalità tecnica e che le condizioni ambientali fossero legittime.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la legittimazione e l’interesse a ricorrere dei soggetti ubicati nelle immediate vicinanze dell’opera, ritenendo sufficiente, in materia ambientale, il requisito della vicinitas rispetto a un impianto potenzialmente degradante o inquinante, senza necessità di provare l’effettivo danno. Nel merito ha accolto la censura relativa alla violazione del modulo della conferenza di servizi. Il Consorzio gestore dell’Area Marina Protetta aveva partecipato alla prima riunione e aveva espresso un dissenso motivato su aspetti essenziali del progetto, tra cui gli standard di depurazione, le misure per il malfunzionamento, la condotta di scarico e lo studio correntometrico. La sua mancata convocazione alla seconda riunione gli ha impedito di esaminare e valutare le controdeduzioni e le modifiche prospettate dal proponente, sicché non si è trattato di una mera irregolarità formale, ma della lesione delle attribuzioni dell’ente di tutela e della completezza dell’istruttoria. Il vizio è stato aggravato dall’acquisizione, dopo la chiusura della conferenza, di numerose integrazioni tecniche e del parere del Dipartimento regionale dell’Urbanistica, rilevanti per la decisione finale, senza una nuova interlocuzione con tutte le amministrazioni interessate. Il TAR ha quindi annullato il P.I.C. n. 380/2025 e, in via conseguenziale, il decreto di VIA n. 227/GAB/2025, imponendo la riconvocazione della conferenza e l’acquisizione delle determinazioni degli enti partecipanti e di quelli pretermessi anche sulla documentazione sopravvenuta. Ha dichiarato inammissibile l’impugnazione dei P.I.C. nn. 173/2025 e 272/2025, sostituiti dal parere definitivo, del parere istruttorio intermedio e dei verbali delle conferenze, in quanto privi di autonoma lesività o di effetti giuridici definitivi. Le ulteriori censure sono state respinte o ritenute non esaminabili allo stato, poiché il riesercizio del potere dovrà avvenire con il coinvolgimento dell’Area Marina Protetta; il giudice ha inoltre riconosciuto l’ampia discrezionalità tecnico-amministrativa della VIA, escludendo vizi manifesti sulle valutazioni di localizzazione, compatibilità paesaggistica, qualificazione dell’impianto, PAI e scarico delle acque meteoriche. Ha ritenuto ammissibili le condizioni ambientali imposte, perché riferite a dettagli, misure di mitigazione, fase esecutiva o azioni già definite, e non a elementi progettuali fondamentali ancora da valutare. Ha ritenuto legittima la motivazione per relationem del decreto di VIA al parere della CTS. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda e il limitato accoglimento delle censure.
Norme richiamate
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente.
Nel procedimento PAUR, la conferenza di servizi deve coinvolgere tutte le amministrazioni competenti o potenzialmente interessate; la mancata partecipazione di un ente di tutela che abbia espresso un dissenso motivato vizia il parere conclusivo e il successivo provvedimento di VIA, soprattutto quando siano intervenute modifiche o integrazioni progettuali rilevanti.
art. 14-ter l. 241/1990
Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza.
La conferenza simultanea è un modulo di confronto contestuale e completo tra le amministrazioni; la decisione non può essere formata mediante interlocuzioni successive limitate ad alcuni partecipanti dopo la chiusura dei lavori.
art. 25 d.lgs. 152/2006
Nel provvedimento di V.I.A. siano indicate eventuali e motivate condizioni ambientali riguardanti, tra l’altro: le condizioni per la realizzazione, l’esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti; le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi; le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi.
Le condizioni ambientali sono legittime se riguardano misure esecutive, mitigative, compensative, di dettaglio o di monitoraggio riferite a impatti già valutati; non possono rinviare a una fase successiva la definizione di elementi progettuali fondamentali o la valutazione degli impatti principali.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Quando l’annullamento dipende da vizi procedimentali e il potere amministrativo deve essere nuovamente esercitato, il giudice non procede alla definizione sostanziale degli aspetti tecnico-discrezionali ancora devoluti all’amministrazione.
art. 91 l.r. 9/2015
La Commissione Tecnica Specialistica è organo tecnico qualificato di supporto alle istruttorie regionali in materia di autorizzazioni ambientali; il provvedimento politico può recepirne le conclusioni mediante motivazione per relationem, senza necessità di una nuova autonoma istruttoria quando vi aderisca.
art. 5, comma 1, lettera i-quater), d.lgs. 152/2006
La nozione di installazione e di impianto industriale ai fini ambientali va coordinata con l’Allegato VIII alla Parte Seconda; le attività di trattamento delle acque reflue urbane sono distinte dalle attività di smaltimento dei rifiuti.
Massime di principio
- Nel procedimento di VIA-PAUR, la conferenza di servizi deve assicurare il confronto effettivo e contestuale di tutte le amministrazioni competenti o potenzialmente interessate; la mancata convocazione di un ente di tutela che abbia già espresso un dissenso motivato costituisce vizio sostanziale quando gli impedisca di pronunciarsi su controdeduzioni, integrazioni o modifiche progettuali successive.
- La conferenza di servizi non può essere chiusa e poi sostituita da un’interlocuzione istruttoria selettiva con alcuni soltanto dei soggetti coinvolti: documenti, pareri e integrazioni rilevanti per la decisione finale devono essere sottoposti al confronto di tutte le amministrazioni interessate, eventualmente mediante riconvocazione della conferenza.
- In materia ambientale, la vicinitas rispetto a un’opera potenzialmente inquinante o degradante è sufficiente a fondare legittimazione e interesse a ricorrere, senza che il ricorrente debba dimostrare l’effettiva verificazione di un danno all’ambiente o alla salute.
- Le condizioni ambientali apposte alla VIA sono ammissibili se prescrivono misure di dettaglio, esecutive, mitigative, compensative o di monitoraggio relative a impatti già valutati; non possono rinviare a fasi successive la definizione di elementi progettuali fondamentali o la valutazione degli impatti principali.
- Il giudizio di VIA presenta elevata discrezionalità amministrativa e tecnica ed è sindacabile dal giudice solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti o evidente sconfinamento; in presenza di un vizio procedimentale che imponga la riedizione del potere, il giudice non può anticipare la valutazione definitiva degli aspetti tecnici ancora da riesaminare.
- È legittima la motivazione per relationem del provvedimento di VIA alle valutazioni di un organo tecnico altamente qualificato quando il parere richiamato rappresenti la sintesi dell’istruttoria e consenta di ricostruire le ragioni della decisione; non è necessaria una nuova autonoma istruttoria dell’organo politico che aderisca a tali conclusioni.
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