Cassazione Penale, Sentenza n. 29165/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugna il decreto della Corte d'appello di Catanzaro che, in parziale riforma del decreto del Tribunale, ha revocato la confisca su vari beni (8 appartamenti intestati a De Sensi Palma e Cerra Pasquale ma riconducibili a Nino Cerra; una villa di lusso intestata a Ferraiuolo Adelina ma riconducibile a Cerra Pasquale; un vigneto intestato a De Sensi Palma ma riconducibile a Nino Cerra; un autoveicolo intestato a Ferraiuolo Adelina). Il motivo dedotto è violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte d'appello avrebbe erroneamente limitato il periodo di manifestazione della pericolosità sociale dei Cerra al periodo 2008-2016, senza tener conto di elementi ricavabili dalle sentenze del procedimento "Chimera" (appello e Cassazione) che indicherebbero una pericolosità anteriore al 2008, con conseguente illegittima revoca delle confische.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Procuratore generale inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia fornito una motivazione articolata e sufficiente in ordine alla delimitazione temporale della pericolosità dei Cerra; le risultanze del procedimento "Chimera" contengono elementi utili ma non tali da determinare una motivazione "inesistente" o "meramente apparente" del decreto impugnato. Essendo il ricorso in materia di prevenzione sindacabile in Cassazione soltanto per violazione di legge (inclusa la motivazione inesistente o apparente), l'assenza di un vizio così radicale comporta l'inammissibilità dell'impugnazione. Di conseguenza resta efficace il decreto della Corte d'appello che ha revocato le confische sui beni indicati.
Norme richiamate
Sez. U, n. 4880 del 2015 (Spinelli), Rv. 262605
«La pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato»
La Corte ha applicato il principio secondo cui la pericolosità sociale del proposto determina temporalmente quali beni possono essere confiscati: pericolosità generica -> beni acquistati durante il periodo di pericolosità; pericolosità qualificata -> possibile estensione all'intero arco di vita salvo individuazione di un periodo delimitato.
Sez. 6, n. 21525 del 2020 (Mulè), Rv. 279284
«in tema di procedimento di cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio»
Nel giudizio di cassazione in materia di prevenzione l'impugnazione è ammessa solo per violazione di legge; la motivazione "inesistente" o "apparente" è configurabile quando il provvedimento omette totalmente di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo che da solo potrebbe determinare un esito opposto.
Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020 (PG in proc. Noviello), Rv. 279435
Il travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) è generalmente estraneo al rimedio di cassazione nel procedimento di prevenzione, salvo che non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate o ricostruite in modo talmente erroneo da rendere la motivazione apparente o inesistente.
Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018 (procedimento "Chimera")
Estratto: "Angelo Torcasio, vicino alla cosca Cerra-Torcasio-Gualtieri fino al 2004, e poi passato al clan Giampà, indica Nino Cerra classe 1948 come «capo storico'" ... Giuseppe Giampà ... definisce Nino Cerra classe 1948 «vecchio capo indiscusso della cosca Cerra-Torcasio-Gualtieri"
La sentenza del procedimento "Chimera" contiene dichiarazioni e elementi che indicano ruoli di rilievo di Nino Cerra antecedenti al 2008; la Corte di Cassazione però ha ritenuto tali elementi insufficienti a dimostrare che la Corte d'appello abbia omesso un confronto tale da rendere la sua motivazione inesistente.
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia)
Quadro normativo delle misure di prevenzione antimafia; rilevante anche ai fini della delimitazione delle modalità di impugnazione in Cassazione dei provvedimenti di prevenzione.
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Riguarda il vizio di travisamento della prova; nei procedimenti di prevenzione la sua operatività è limitata in sede di cassazione salvo casi di omissioni o ricostruzioni così gravi da rendere la motivazione inesistente o apparente.
Massime di principio
- La confisca di prevenzione va collegata temporalmente alla manifestazione della pericolosità sociale: i beni acquistati fuori dal periodo di pericolosità difficilmente possono essere sottoposti ad ablazione, salvo che non sia dimostrata pericolosità qualificata estesa.
- In materia di misure di prevenzione il sindacato della Cassazione è limitato: il ricorso è ammesso principalmente per violazione di legge e per motivazione inesistente o meramente apparente; semplici valutazioni critiche della prova non sono di regola sindacabili.
- Elementi provenienti da altri procedimenti penali (anche sentenze irrevocabili) possono integrare il quadro probatorio, ma occorre dimostrare che il giudice di merito non li abbia considerati affatto o che la loro omissione sarebbe stata decisiva per l'esito.
- Per impugnare con successo la revoca di una confisca di prevenzione occorre mostrare concretamente che la delimitazione temporale della pericolosità è priva di fondamento o che è stata motivata in modo tale da essere assente o apparente; non basta richiamare elementi potenzialmente rilevanti senza dimostrarne il carattere decisivo.
- Chi contesta la decisione dovrebbe documentare con chiarezza la correlazione temporale tra acquisti dei beni e periodo di pericolosità indicato dalle fonti probatorie per superare la discrezionalità valutativa del giudice di merito.
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