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Sentenza

Sentenza n. 1108/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: A) della determinazione n. 42 dell’8 gennaio 2025 dell’Azienda ULSS n. 6 “Euganea” della Regione del Veneto, recante il provvedimento di «Aggiudicazione della procedura di gara aperta, indetta ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8, comma 1, lettera c), del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, modificato con D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, vigenti ratione temporis, mediante piattaforma telematica Sin tel, per la fornitura, per il periodo di 60 mesi, di “Sistemi diagnostici completi per l’esecuzione degli esami dell’Area Siero, Ematologia e Coagulazione (Core-Lab) – Lotto n. 1 - Area Chimica clinica, Immunometria e Sierologia” per le UU.OO. di Laboratorio Analisi dell’Azienda ULSS 6 Euganea» (CIG 9746123321), nella parte in cui il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato ha aggiudicato il Lotto 1 al RTI composto da Beckman Coulter s.r.l. (mandataria) e Diasorin Italia (mandante); B) della nota prot. n. 0003431 del 9 gennaio 2025, con cui il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato ha comunicato l’aggiudicazione del Lotto n. 1 al RTI composto da Beckman Coulter S.r.l. (mandataria) e Diasorin Italia s.p.a. (mandante); C) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, consequenziale o comunque connesso, ivi compresi i 23 verbali con i relativi allegati, contenenti le valutazioni di competenza della Commissione ed i relativi punteggi; D) della lex specialis di gara e, in particolare, del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, nella parte in cui, con riferimento alle «Caratteristiche di minima indispensabili del progetto» in relazione al «Sistema automazione totale Laboratorio di Cittadella e Schiavonia», richiede la «Connessione elettromeccanica bidirezionale agli analizzatori di chimica clinica e immunometria in grado di eseguire i dosaggi richiesti per entrambi i Presidi Ospedalieri. Solo per il P.O. di Schiavonia è richiesta la connessione elettromeccanica bidirezionale agli analizzatori di Sierologia TORC, HIV e Epatite», ove interpretato in senso favorevole all’ammissione dell’offerta tecnica del RTI Beckman Coulter - Diasorin Italia; nonché per la condanna dell’ULSS n. 6 “Euganea”, previo accertamento del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione, a emanare il provvedimento di aggiudicazione e a stipulare il contratto; e per la dichiarazione della decadenza della controinteressata dall’aggiudicazione e dell’inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato, con subentro nel contratto dichiarato inefficace; e per la condanna dell’Amministrazione, anche per la sola eventuale parte residua, in caso di parziale inefficacia del contratto, al risarcimento dei danni con riserva di determinare l’ammontare del danno nel corso del giudizio e, in subordine, qualora il Collegio non dichiari l’inefficacia del contratto, per la condanna dell’Amministrazione stessa al risarcimento del danno a favore della ricorrente, con riserva di determinare l’ammontare del danno nel corso del giudizio; e per l’annullamento dell’intera procedura di gara a causa dei vizi procedurali che ne inficiano la legittimità; nonché per l’annullamento del parziale rigetto espresso dall’ULSS 6 “Euganea” il 30 gennaio 2025 sull’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente il 23 gennaio 2025 in relazione alla documentazione presentata in gara dal RTI aggiudicatario nella parte in cui viene specificato che, «per ragioni di rispetto della privacy, la documentazione che viene trasmessa presenta alcune parti oscurate. Non viene, inoltre, trasmessa la documentazione della quale le ditte non hanno consentito la visione»; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere alla versione integrale di tutti i documenti richiesti con la citata istanza, con conseguente condanna dell’Amministrazione ad esibirli e rilasciarne copia; e per l’annullamento del parziale rigetto dell’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente il 30 gennaio 2025 in relazione alla documentazione presentata in gara da Roche e Siemens, rispettivamente 2^ e 3^ in graduatoria e per aver illegittimamente condizionato l’ostensione della documentazione alla presentazione dell’appello avverso la sentenza di questo Tribunale n. 25/2025 che ha confermato la legittimità dell’esclusione di Abbott dalla gara; e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere alla versione integrale di tutti i documenti richiesti con la citata istanza, con conseguente condanna dell’Amministrazione ad esibirli e rilasciarne copia; quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 5 marzo 2025: per l’annullamento degli atti già impugnati con il ricorso principale;, della lex specialis di gara e, in particolare, del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale nella parte in cui con riferimento alle «Caratteristiche di minima indispensabili del progetto» prevede che «per il Laboratorio di Camposampiero e per il Laboratorio di Piove di Sacco dovranno essere fornite anche una coppia di centrifughe a temperatura controllata in ciascuna sede» e che «per BNP e/o similari, troponina e mioglobina i controlli interni di qualità sono su tre livelli» ove interpretati in senso favorevole all’ammissione dell’offerta tecnica di Roche, nonché del chiarimento n. 28 anch’esso ove interpretato in senso favorevole all’ammissione della controinteressata; nonché per la condanna dell’ULSS n. 6 “Euganea”, previo accertamento del diritto a conseguire l’aggiudicazione in capo alla ricorrente, a emanare il provvedimento di aggiudicazione e a stipulare con quest’ultima il contratto; e per la dichiarazione della decadenza della controinteressata dall’aggiudicazione e dell’inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato, con subentro nel contratto dichiarato inefficace; e per la condanna dell’Amministrazione, anche per la sola eventuale parte residua, in caso di parziale inefficacia del contratto, al risarcimento dei danni che sarà dimostrato in corso di causa; e in subordine, qualora il Collegio non dichiari l’inefficacia del contratto, per la condanna della stessa al risarcimento del danno a favore della parte ricorrente, con riserva di determinare l’ammontare del danno nel corso del giudizio; nonché per l’annullamento del parziale rifiuto espresso dall’ULSS 6 “Euganea” in data 6 febbraio 2025 sull’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente il 30 gennaio 2025 in relazione alla documentazione presentata in gara da Siemens e della comunicazione dell’11 febbraio 2025, caricata sulla piattaforma Sintel, con cui l’ULSS 6 “Euganea” ha inviato solo parte della documentazione richiesta dalla ricorrente dichiarando concluso l’invio; e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere alla versione integrale di tutti i documenti richiesti con la citata istanza, con conseguente condanna dell’amministrazione resistente ad esibirli e rilasciarne copia.

Giustizia amministrativa202500292

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del Lotto 1 di una gara per la fornitura di sistemi diagnostici completi in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese, nonché parziali dinieghi di accesso agli atti di gara

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, già esclusa dalla medesima procedura di gara e parte di un distinto giudizio relativo all’esclusione, ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto 1 al RTI composto da Beckman Coulter, mandataria, e Diasorin Italia, mandante. Ha contestato, tra l’altro, l’ammissione e la valutazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario, la lex specialis nella parte relativa ai requisiti tecnici del sistema di automazione, i verbali e i punteggi della commissione, nonché l’intera procedura di gara. Con motivi aggiunti ha inoltre censurato l’ammissione dell’offerta tecnica di Roche, con riferimento alla fornitura di centrifughe e ai controlli interni di qualità, nonché il relativo chiarimento. Sono stati altresì impugnati i parziali dinieghi e le limitazioni opposte dall’ULSS 6 alle istanze di accesso alla documentazione presentata in gara dal RTI aggiudicatario, da Roche e da Siemens, chiedendone l’ostensione integrale. La ricorrente aveva domandato anche l’aggiudicazione in proprio favore, il subentro nel contratto eventualmente stipulato e il risarcimento del danno. Il giudizio era stato sospeso in attesa della definizione dell’appello relativo all’esclusione della ricorrente dalla gara.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La sopravvenienza decisiva è stata la sentenza del Consiglio di Stato n. 4773/2025, che ha definitivamente respinto l’impugnazione proposta dalla ricorrente contro la propria esclusione dalla gara. Venuto meno, in via definitiva, il titolo della ricorrente a partecipare alla procedura, è venuto meno anche l’interesse alla decisione delle contestazioni rivolte contro l’aggiudicazione, contro le ammissioni e contro i dinieghi di accesso, nonché delle domande di aggiudicazione, subentro e risarcimento. Le spese di giudizio sono state compensate, poiché le parti resistenti non si sono opposte alla richiesta di compensazione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    sopravvenuto difetto di interesse

    La sopravvenienza della definitiva esclusione della ricorrente dalla gara determina il venir meno dell’interesse alla decisione delle impugnazioni connesse all’aggiudicazione e delle relative domande consequenziali.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina processuale del rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici.

Massime di principio

  • La definitiva conferma giudiziale dell’esclusione di un concorrente da una procedura di gara fa venir meno l’interesse alla decisione del ricorso proposto dal medesimo concorrente contro l’aggiudicazione in favore di altro operatore, determinando l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando viene meno, per effetto della definitiva esclusione dalla gara, l’interesse alla contestazione dell’aggiudicazione, diventano improcedibili anche le domande consequenziali di conseguimento dell’aggiudicazione, subentro nel contratto e risarcimento del danno fondate sull’asserita illegittimità della procedura.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può riguardare anche le contestazioni relative ai dinieghi o alle limitazioni dell’accesso agli atti di gara, qualora l’accesso sia stato richiesto in funzione della tutela della posizione partecipativa e dell’interesse all’aggiudicazione ormai definitivamente esclusi.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAccesso agli atti di garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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