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Sentenza

Sentenza n. 793/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento - della deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 14.6.2021, conosciuta in data 28.7.2021 e, nei contenuti, non prima del 31.8.2021, con consegna documenti in riscontro a istanza di accesso agli atti, avente a oggetto: “Approvazione convenzione per fornitura, posa e gestione gratuita di impianti di arredo urbano con annesso spazio pubblicitario”, con allegata bozza di convenzione; - per l'annullamento e/o accertamento e/o declaratoria dell'inefficacia della “convenzione per la fornitura, posa e gestione gratuita di impianti di arredo urbano con annesso spazio pubblicitario” sottoscritta tra il Comune di Arquata Scrivia e la Publi Città S.p.a. in data 1.7.2021, conosciuta in data 28.7.2021 e, nei contenuti, non prima del 31.8.2021, con consegna documenti in riscontro a istanza di accesso agli atti; - nonché degli atti tutti a detto provvedimento antecedenti, preordinati e consequenziali e di quelli meglio indicati nell'epigrafe e del testo del ricorso.

Giustizia amministrativa202100941

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione della Giunta Comunale di approvazione della convenzione e convenzione per la fornitura, posa e gestione gratuita di impianti di arredo urbano con annesso spazio pubblicitario

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (comune e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 14 giugno 2021 e la convenzione sottoscritta il 1° luglio 2021 tra il Comune e la società controinteressata, avente a oggetto la fornitura, posa e gestione gratuita di impianti di arredo urbano con spazi pubblicitari. Deduceva violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e disparità di trattamento, in relazione agli artt. 23 e 26 del d.lgs. 285/1992, all’art. 1, comma 2, l. 241/1990, all’art. 53 del d.P.R. 495/1992 e al d.lgs. 50/2016. Deduceva inoltre violazione dei principi di buon andamento, libertà dell’iniziativa economica privata e parità di trattamento, nonché difetto di motivazione, difetto di istruttoria, sviamento, travisamento dei fatti e mancata considerazione di circostanze essenziali. Il Comune e la controinteressata eccepivano preliminarmente la tardività del ricorso e ne contestavano comunque il merito. La ricorrente sosteneva che il termine per impugnare dovesse decorrere dalla conoscenza degli atti acquisita mediante l’accesso, in particolare dal 31 agosto 2021, o dalla conoscenza dichiarata del 28 luglio 2021.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, senza esaminare i motivi di merito. La deliberazione e la bozza di convenzione erano state pubblicate all’Albo Pretorio dal 21 giugno al 6 luglio 2021. La ricorrente non era nominativamente contemplata nell’atto e, al momento della sua adozione e pubblicazione, non era direttamente incisa dai relativi effetti, poiché aveva presentato la propria istanza per l’installazione di mezzi pubblicitari soltanto il 21 luglio 2021. Pertanto, nei suoi confronti il termine decadenziale decorreva dalla scadenza della pubblicazione e non da una successiva comunicazione individuale o dall’accesso agli atti. Considerata anche la sospensione feriale, il termine per notificare il ricorso scadeva il 5 ottobre 2021, mentre la notificazione era avvenuta il 26 ottobre 2021. Il giudice ha inoltre chiarito che la piena conoscenza rilevante ai fini dell’art. 41, comma 2, c.p.a. richiede la percezione dell’esistenza dell’atto e della sua lesività, non la conoscenza integrale del provvedimento e della motivazione. La successiva acquisizione documentale mediante accesso non differisce il termine già decorso né consente di fissare il dies a quo secondo la scelta del ricorrente; gli eventuali ulteriori profili conosciuti tramite accesso possono essere fatti valere mediante motivi aggiunti, ove tempestivi. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    in tutti i casi in cui non sia necessaria la notificazione individuale del provvedimento e sia al contempo prescritta da una norma di legge o di regolamento la pubblicazione dell'atto in un apposito albo, il termine di sessanta giorni per proporre l'impugnazione decorre dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione

    Per gli atti soggetti a pubblicazione necessaria, il termine di impugnazione decorre dalla scadenza della pubblicazione quando non è necessaria la notificazione individuale; per i soggetti direttamente contemplati o immediatamente incisi è invece necessaria la notificazione o comunicazione individuale.

  • art. 54, comma 2, c.p.a.

    La sospensione feriale dei termini ha concorso a determinare la scadenza del termine per la notificazione del ricorso al 5 ottobre 2021.

  • art. 124, comma 1, d.lgs. 267/2000

    la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio digitale del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 21-giu-2021 al 06-lug-2021

    La pubblicazione della deliberazione comunale all’Albo Pretorio per il periodo previsto determina, nei confronti dei terzi non direttamente contemplati o incisi dall’atto, la decorrenza del termine decadenziale per l’impugnazione.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Il ricorso è stato definito con pronuncia processuale di irricevibilità.

Massime di principio

  • Per gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione necessaria, il termine decadenziale di impugnazione decorre dalla scadenza del periodo di pubblicazione nei confronti dei terzi che non siano direttamente contemplati dall’atto e che, al momento della sua adozione e pubblicazione, non siano immediatamente incisi dai suoi effetti.
  • La notificazione o comunicazione individuale dell’atto è necessaria, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, per i soggetti espressamente menzionati nel provvedimento o direttamente incisi dai suoi effetti, anche se non nominativamente indicati; per gli altri terzi opera la presunzione legale di conoscenza derivante dalla pubblicazione.
  • La piena conoscenza dell’atto rilevante ai fini dell’impugnazione non coincide con la conoscenza integrale del provvedimento e dei suoi atti presupposti: è sufficiente la consapevolezza dell’esistenza dell’atto e della sua concreta lesività, mentre la conoscenza successiva di ulteriori elementi può fondare motivi aggiunti nei termini di legge.
  • La presentazione di un’istanza di accesso agli atti dopo la conoscenza dell’esistenza e della lesività del provvedimento non differisce né riapre il termine decadenziale per l’impugnazione; diversamente, la decorrenza del termine sarebbe rimessa alla scelta del ricorrente, in contrasto con l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e con i doveri di autoresponsabilità, correttezza e buona fede processuale.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoRegolamenti e atti amministrativi generali
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiDecadenza e tardivitàTrasparenza e pubblicitàAbuso del diritto e del processo

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