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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15318/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una lavoratrice che aveva prestato attività per molti anni nell'ambito di programmi LSU/LPU presso una Provincia chiedeva, prima al Tribunale e poi in appello, le differenze retributive tra quanto percepito come lavoratrice socialmente utile e quanto asseritamente dovuto per la natura subordinata del rapporto, invocando l'art. 2126 c.c. e, in via subordinata, anche l'ingiustificato arricchimento. La Corte d'appello aveva riconosciuto solo una quota limitata per il periodo successivo al 7.6.2009, ritenendo non provata la subordinazione per il periodo precedente e reputando le allegazioni della lavoratrice generiche e non supportate da elementi concreti, oltre a escludere che le proroghe del rapporto comportassero automaticamente il diritto al trattamento da lavoro subordinato. In cassazione la ricorrente ha denunciato: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, una volta allegata la discrasia tra rapporto formale e concreto e provato l'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare, spettasse alla P.A. dimostrare la regolarità del progetto LSU/LPU; 2) violazione dell'art. 2126 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse richiesto, ai fini della tutela, un mero scostamento dal progetto originario in termini di contenuto/orario, mentre sarebbe stato decisivo l'inserimento continuativo nell'organizzazione dell'ente per compiti istituzionali e indispensabili; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda subordinata ex art. 2041 c.c. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché non coglievano la ratio decidendi, fondata sulla genericità delle allegazioni e sull'insufficienza della prova del concreto svolgimento di mansioni da dipendente subordinato nel periodo anteriore al 7.6.2009; ha inoltre ritenuto inammissibile il terzo motivo perché la doglianza di omessa pronuncia non era stata veicolata nei termini corretti, non richiamava l'art. 112 c.p.c. e introduceva una questione di fatto non adeguatamente localizzata e non risultante dalla sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha confermato, per effetto dell'inammissibilità, la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto alla lavoratrice soltanto una somma inferiore rispetto a quella richiesta in primo grado, limitatamente al periodo successivo al 7.6.2009, escludendo invece il riconoscimento del rapporto subordinato per il periodo anteriore. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente; inoltre la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla ripartizione dell'onere probatorio è stata ritenuta inidonea perché non si confrontava con la ratio della decisione di merito, imperniata sulla genericità delle allegazioni e sulla carenza di prova concreta della subordinazione.

  • art. 2126 c.c.

    La norma è richiamata come possibile fondamento per il riconoscimento delle differenze retributive quando la prestazione sia stata resa di fatto con carattere subordinato; nel caso concreto, però, la Corte ha ribadito che occorre provare anche l'effettivo inserimento nell'organizzazione dell'ente e la difformità sostanziale rispetto al progetto LSU/LPU.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia formulata richiamando solo questa disposizione è stata reputata inammissibile, perché l'omessa pronuncia va veicolata attraverso la corretta deduzione della violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    È la norma correttamente pertinente alle censure di omessa pronuncia; la Corte ha rilevato che il ricorso non l'aveva dedotta nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato come base della domanda subordinata di arricchimento senza causa, ma la censura relativa alla sua omessa trattazione è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per novità della questione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In materia di LSU/LPU, il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato e delle relative differenze retributive non può fondarsi su affermazioni generiche o su un mero richiamo astratto alla normativa di settore: è necessaria la prova concreta del concreto inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'ente e dello svolgimento di attività riconducibili a quelle del personale dipendente.
  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 2126 c.c. nelle prestazioni rese nell'ambito di programmi socialmente utili o di pubblica utilità, non basta allegare una difformità formale tra progetto e attività svolta; occorre dimostrare anche l'utilizzazione del lavoratore come normale dipendente, per servizi rientranti nei fini istituzionali dell'amministrazione.
  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio processuale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già scrutinati dal giudice di merito.
  • La deduzione di omessa pronuncia deve essere formulata nei termini corretti e con specifica indicazione dell'atto del giudizio di merito in cui la questione era stata proposta; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza o per novità della questione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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