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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35455/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal difensore Avv. Carmelo Occhiuto avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo che aveva annullato parzialmente il provvedimento del GIP (11/11/2021) sostituendo la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per Dolce. I motivi dedotti: (i) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla gravità indiziaria per il reato associativo (art. 416 e 416-bis cod. pen.), con riferimento al ruolo operativo e all'effettiva partecipazione del Dolce; (ii) violazione di legge relativa all'assorbimento dell'ipotesi di autoriciclaggio nelle condotte di intestazione fittizia (capo H e I); (iii) vizio di motivazione circa la sussistenza del pericolo di reiterazione e l'adeguatezza della misura cautelare (art. 274 lett. c) cod. proc. pen.).

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Sul primo punto la Cassazione ritiene corretta e dettagliata la valutazione del Tribunale del Riesame sulla piattaforma indiziaria (intercettazioni telefoniche e ambientali) e sul ruolo di vertice attribuito al Dolce, escludendo la necessità di riesaminare il merito. Sul secondo punto la Corte afferma che l'autoriciclaggio è fattispecie distinta e non si assorbe automaticamente nelle condotte di intestazione fittizia: la fittizia intestazione può anzi costituire reato presupposto dell'autoriciclaggio (richiamata giurisprudenza di legittimità). Sul terzo punto la decisione impugnata ha adeguatamente motivato il pericolo di reiterazione richiamando capacità criminale, contatti con gestori esteri e strutturate attività di reimpiego dei proventi; la misura degli arresti domiciliari è stata ritenuta congrua per contenere il rischio. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Valutata la gravità indiziaria per associazione di tipo mafioso attraverso una valutazione complessiva della piattaforma indiziaria (intercettazioni, ruolo di vertice, modalità operative).

  • art. 416 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla contestazione associativa e al vaglio sulla gravità indiziaria.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione dedotti dalla difesa; la Corte ha ritenuto la motivazione del riesame adeguata.

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione); la Corte ha ritenuto sussistente il pericolo in presenza di concreti indicatori comportamentali e organizzativi.

  • art. 512-bis cod. pen. (trasferimento fraudolento di valori)

    Richiamato nella disamina sulla distinta riconoscibilità delle condotte di trasferimento fraudolento/autoriciclaggio rispetto alle fattispecie di intestazione fittizia.

  • art. 648-terl cod. pen. (autoriciclaggio)

    Interpretato come fattispecie autonoma che non si assorbe automaticamente nelle operazioni di intestazione fittizia; l'autoriciclaggio può concorrere con altri reati e trovare nell'intestazione fittizia un reato presupposto.

  • art. 648-bis e art. 648-ter cod. pen.

    Richiamati nel quadro sistematico delle fattispecie di riciclaggio e delle operazioni idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni.

  • D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-quinquies (conv. L. 7 agosto 1992, n. 356)

    Riferimento normativo storico relativo al trasferimento fraudolento di valori, richiamato nella giurisprudenza che distingue le varie fattispecie di reato connesse al riciclaggio e all'intestazione fittizia.

Massime di principio

  • La sussistenza della gravità indiziaria per reati associativi si valuta in modo complessivo: intercettazioni, modalità operative e ruolo nell'organizzazione (es. leadership o funzione di supervisione) sono elementi decisivi.
  • L'autoriciclaggio (art. 648-terl) è una fattispecie autonoma e non si assorbe automaticamente nelle condotte di intestazione fittizia; l'intestazione fittizia può costituire reato presupposto dell'autoriciclaggio.
  • Il decorso del tempo non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione: ciò che conta è la presenza di indicatori concreti e attuali (capacità organizzativa, contatti, sistemi di reimpiego dei proventi) che giustifichino la prognosi di rischio.
  • In sede di Cassazione non è ammesso un nuovo esame del merito: si verifica la correttezza e la logicità della motivazione del giudice di merito e la conformità al diritto.
  • La scelta della misura cautelare deve essere adeguatamente motivata; il giudice deve bilanciare necessità cautelare e misure meno afflittive disponibili, documentando perché queste non sono sufficienti.

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