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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-269/22

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 marzo 2023. — IP e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Articolo 47, secondo comma, e articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto ad un giudice imparziale – Diritto alla presunzione d’innocenza – Esposizione del contesto di fatto di una domanda di pronuncia pregiudiziale in materia penale – Accertamento della sussistenza di determinati fatti al fine di poter rivolgere alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ricevibile – Rispetto delle garanzie procedurali previste dal diritto nazionale per le pronunce di merito. — Causa C-269/22

Giurisprudenza europea62022CJ0269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che il giudice penale può stabilire alcuni fatti preliminari, se necessario per presentare un rinvio pregiudiziale ricevibile, senza incorrere automaticamente in una violazione della Carta. Condizione essenziale è che il giudice rispetti tutte le garanzie procedurali previste dal diritto nazionale e non anticipi un giudizio sul merito o sulla colpevolezza. La pronuncia si colloca nel solco della precedente ordinanza IP e a. (C-609/21).

Rinvio pregiudiziale in materia penale: compatibilità con la Carta e l’articolo 267 TFUE dell’accertamento di fatti da parte del giudice del rinvio, prima della decisione di merito, per formulare una domanda ricevibile.

La questione giuridica

Se l’articolo 267 TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, e dell’articolo 48, paragrafo 1, della Carta, osti a che un giudice penale nazionale, prima di pronunciarsi sul merito e nel rispetto delle garanzie procedurali previste dal diritto nazionale, accerti la sussistenza di taluni fatti per poter proporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ricevibile, senza compromettere l’imparzialità del giudice o la presunzione di innocenza.

Principio di diritto

L’articolo 267 TFUE, interpretato alla luce dell’articolo 47, secondo comma, e dell’articolo 48, paragrafo 1, della Carta, non osta a che un giudice penale nazionale, prima di qualsiasi pronuncia nel merito, accerti la sussistenza di taluni fatti, purché lo faccia nel rispetto delle garanzie procedurali previste dal diritto nazionale per le decisioni di merito. Tale attività, quando sia finalizzata a formulare una domanda pregiudiziale ricevibile e non comporti l’espressione di un giudizio anticipato sulla colpevolezza, non viola di per sé né il diritto a un giudice imparziale né la presunzione di innocenza.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Regolamento (UE) 2016/399

Rinvio pregiudiziale in materia penale e accertamento preliminare dei fatti

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto da un giudice penale bulgaro nell’ambito di un procedimento per partecipazione a un’organizzazione criminale. Il nodo è se, prima di decidere il merito, il giudice possa accertare alcuni fatti ritenuti necessari per formulare una domanda di pronuncia pregiudiziale ricevibile, senza compromettere l’imparzialità o la presunzione di innocenza.

Fatti e procedimento principale

Il procedimento principale vede imputati IP, DD, ZI, SS e HYA per partecipazione a un’organizzazione criminale finalizzata al trasporto illecito di cittadini di paesi terzi oltre le frontiere bulgare e al loro ingresso irregolare nel territorio bulgaro, con episodi di corruzione. Tra gli imputati figurano tre agenti della polizia di frontiera dell’aeroporto di Sofia.

La procura specializzata sosteneva che i cittadini di paesi terzi soggiornavano a Cipro con visti per studenti e viaggiavano in aereo verso la Bulgaria; all’arrivo a Sofia, gli agenti avrebbero autorizzato l’ingresso in violazione dei propri obblighi professionali e del regolamento (UE) 2016/399, relativo al codice frontiere Schengen. Il giudice del rinvio precisava di non aver ancora verificato se tali affermazioni fossero suffragate dagli atti, ma riteneva necessario accertare il contesto fattuale per poter eventualmente interrogare la Corte sull’interpretazione del diritto dell’Unione.

Questione pregiudiziale

Il giudice chiedeva in sostanza se l’articolo 47, secondo comma, e l’articolo 48, paragrafo 1, della Carta ostino a che una domanda pregiudiziale, presentata prima della decisione nel merito, si fondi su fatti previamente accertati dal giudice penale, quando tale accertamento sia compiuto nel rispetto di tutte le garanzie processuali previste dal diritto nazionale per le pronunce di merito.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 267 TFUE;
  • l’articolo 47, secondo comma, della Carta, sul diritto a un giudice imparziale;
  • l’articolo 48, paragrafo 1, della Carta, sulla presunzione di innocenza;
  • l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, relativo al rapporto con la CEDU;
  • l’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte;
  • l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in riferimento alla cooperazione leale;
  • il regolamento (UE) 2016/399.

Nel diritto bulgaro, il codice di procedura penale imponeva che le decisioni di merito fossero adottate con determinate garanzie, tra cui accusa regolare, partecipazione della difesa all’assunzione delle prove, audizione delle parti, ultima parola all’imputato e deliberazione segreta.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che l’esposizione del contesto di fatto e di diritto nel rinvio pregiudiziale è un requisito imposto dall’articolo 267 TFUE e dall’articolo 94 del regolamento di procedura, e non viola di per sé né il diritto a un giudice imparziale né la presunzione di innocenza. Lo stesso vale quando il giudice, per evitare l’irricevibilità della domanda, debba previamente stabilire alcuni fatti che non avrebbe dovuto accertare in quella fase se non avesse scelto di adire la Corte.

La Corte osserva che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, richiamata dal giudice del rinvio, concerne casi in cui il giudice interno aveva espresso un parere preliminare o un’idea preconcetta sul merito, sulla sussistenza dei fatti contestati o sulla colpevolezza dell’imputato. Nel caso di specie, invece, il giudice bulgaro intendeva limitarsi ad accertare i fatti ritenuti indispensabili per il rinvio, applicando integralmente le garanzie procedurali previste dal diritto nazionale per le pronunce di merito.

La Corte conclude quindi che tale attività non implica, di per sé, una violazione dell’imparzialità del giudice o della presunzione di innocenza, purché non si traduca in un giudizio anticipato sulla colpevolezza e sia svolta nel rispetto delle garanzie procedurali previste dal diritto interno.

Precedente richiamato

La Corte si colloca in continuità con l’ordinanza IP e a. (Accertamento della sussistenza dei fatti di cui al procedimento principale), C-609/21, nella quale aveva già dichiarato incompatibile con l’articolo 267 TFUE una norma nazionale che obbligava il giudice penale a declinare la competenza, pena l’annullamento della futura decisione di merito, quando avesse posto questioni di fatto nel rinvio pregiudiziale.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che l’articolo 267 TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, e dell’articolo 48, paragrafo 1, della Carta, non osta a che, prima di qualsiasi pronuncia nel merito, un giudice nazionale in materia penale stabilisca, nel rispetto delle garanzie procedurali previste dal diritto nazionale, la sussistenza di taluni fatti al fine di poter sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ricevibile.

Ricadute pratiche

Per gli operatori, la sentenza conferma che il rinvio pregiudiziale può richiedere un minimo di accertamento fattuale interno, anche in materia penale, senza che ciò comporti automaticamente un pregiudizio di imparzialità. È però essenziale che il giudice:

  • non anticipi valutazioni sulla colpevolezza;
  • rispetti le forme processuali nazionali previste per la decisione di merito;
  • mantenga la distinzione tra accertamento preliminare funzionale al rinvio e giudizio finale sulla responsabilità.

Come è indicizzato

Materierinvio pregiudizialediritto processuale penalediritto al giudice imparzialepresunzione di innocenzacooperazione giudiziaria

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