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Sentenza

Sentenza del 20/06/2018 n. 16201 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Calabria che aveva annullato un avviso di accertamento relativo a IVA, Irpeg e Irap per l'anno 2003. Contestava, in particolare, l'errata applicazione delle regole sull'onere della prova riguardo a fatture ritenute relative a operazioni inesistenti, l'apparente carenza di motivazione della sentenza e la mancata valutazione di numerosi elementi presuntivi: società venditrici prive di sedi operative effettive, locali abbandonati, assenza delle imprese agli indirizzi dichiarati, mancata esibizione delle scritture contabili e antieconomicità delle operazioni. La società contribuente sosteneva inoltre l'inammissibilità del ricorso dell'Agenzia e contestava la dichiarazione di inammissibilità di una parte del proprio appello e la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la CTR avesse erroneamente considerato meri sospetti gli elementi presuntivi indicati dall'Ufficio e avesse attribuito valore decisivo alla regolarità formale della contabilità. La Corte ha ribadito che, quando l'Amministrazione fornisce elementi gravi, precisi e concordanti sull'inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrare l'effettività delle operazioni, la legittimità della detrazione e la propria mancata consapevolezza della frode. Il terzo motivo dell'Agenzia è stato dichiarato assorbito. È stato rigettato il primo motivo del ricorso incidentale della società e dichiarato assorbito il secondo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 2697 cod. civ.

    Disciplina il riparto dell'onere della prova. In materia di fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione deve fornire elementi, anche presuntivi, idonei a dimostrare l'inesistenza dell'operazione e, quando rilevante, la conoscenza o conoscibilità della frode; dopo tale dimostrazione, spetta al contribuente provare l'effettività dell'operazione e la legittimità della detrazione.

  • Art. 2729 cod. civ.

    Consente il ricorso a presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti. L'assenza di sedi operative, lo stato di abbandono dei locali, l'irreperibilità delle società, la mancata esibizione della contabilità e l'antieconomicità possono concorrere, valutati complessivamente, a dimostrare l'inesistenza delle operazioni.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 3

    È stato invocato dall'Agenzia con riferimento alla mancata risposta del contribuente a una richiesta di informazioni, quale circostanza rilevante nell'attività accertativa e nella formazione del quadro presuntivo.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d-bis

    È stato richiamato dall'Agenzia in relazione ai poteri accertativi fondati su presunzioni e alla rilevanza dell'inerzia del contribuente rispetto agli inviti dell'Ufficio.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 53

    Riguardano i requisiti della sentenza tributaria e la specificità dei motivi di appello. La Cassazione ha escluso che la CTR avesse dichiarato inammissibile l'appello per aspecificità, rilevando invece una motivazione diversa, seppur apodittica.

  • Art. 92 cod. proc. civ.

    È stato richiamato dalla società in tema di compensazione delle spese processuali; la questione è stata dichiarata assorbita a seguito della cassazione con rinvio della sentenza.

Massime di principio

  • La contabilità formalmente regolare e i pagamenti tracciati non dimostrano da soli che le operazioni fatturate siano effettive: tali elementi possono essere facilmente predisposti anche in operazioni fraudolente.
  • L'Amministrazione finanziaria può provare l'inesistenza delle operazioni mediante un insieme coerente di presunzioni, senza dover necessariamente produrre una prova diretta e documentale dell'inesistenza.
  • Una volta fornito un quadro presuntivo grave, preciso e concordante, il contribuente deve dimostrare concretamente l'effettività delle operazioni, ad esempio tramite documentazione commerciale, logistica, contratti, consegne, prestazioni eseguite e rapporti con i fornitori.
  • Il contribuente deve anche dimostrare di non aver saputo, né potuto sapere usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a una frode fiscale; la mera regolarità delle fatture non è sufficiente.
  • Il giudice tributario deve esaminare specificamente gli indizi indicati nell'avviso di accertamento e spiegare perché siano o non siano gravi, precisi e concordanti; non può limitarli a semplici sospetti senza una valutazione concreta.
  • In presenza di indizi riguardanti fornitori privi di struttura reale, irreperibili o privi di sedi operative, il contribuente dovrebbe adottare e conservare verifiche documentate sulla reale esistenza e operatività dei propri interlocutori commerciali.

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