Cassazione Civile, Ordinanza n. 34661/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società immobiliare)
La controversia
La controversia nasce da una proposta irrevocabile di acquisto di un terreno, con versamento di euro 50.000 tramite assegno bancario non trasferibile da parte della società acquirente all’agenzia immobiliare, in una trattativa seguita da un soggetto che svolgeva attività di mediazione. La società acquirente ha sostenuto che il terreno fosse gravato da vincolo di inedificabilità e che il mediatore non avesse agito con imparzialità, poiché risultava anche promissario acquirente dello stesso bene. In primo grado il mediatore è stato condannato a restituire euro 50.000; in appello è stata confermata la decisione, con rigetto dell’appello principale del mediatore e della società intermediaria, mentre l’appello incidentale della società acquirente mirava a ottenere la condanna solidale anche della società di mediazione. Nel ricorso per cassazione il mediatore ha dedotto: 1) ultrapetizione, sostenendo che la condanna alla restituzione sarebbe stata pronunciata oltre la domanda, in assenza di allegazione e prova che egli avesse incassato la somma; 2) violazione delle norme sull’indebito oggettivo e sulla disciplina dell’assegno, assumendo che l’assegno fosse stato versato alla società di mediazione e non a lui, e che la Corte d’appello avesse desunto l’incasso solo da una presunzione e dalle sue difese. La società acquirente, con ricorso incidentale, ha dedotto violazione delle norme sull’inadempimento, sulla responsabilità per fatto altrui, sulla risoluzione per impossibilità sopravvenuta e sulla responsabilità solidale, sostenendo che anche la società di mediazione dovesse rispondere in solido della restituzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha escluso il vizio di ultrapetizione, ritenendo che la domanda originaria della società acquirente includesse espressamente la richiesta di condanna solidale del mediatore alla restituzione della somma. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso principale perché fondato su una ricostruzione fattuale non conforme all’accertamento di merito, secondo cui il prenditore finale dell’assegno era proprio il mediatore, circostanza da lui stesso ammessa negli scritti difensivi. Ha dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale, per difetto di autosufficienza e novità delle questioni, osservando che la società ricorrente non aveva dimostrato di avere effettivamente proposto in appello o in primo grado domande verso la società di mediazione fondate su inadempimento, risoluzione o responsabilità extracontrattuale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico di entrambe le parti soccombenti nei rispettivi rapporti processuali, con ulteriore contributo unificato dovuto da entrambe.
Norme richiamate
art. 1754 c.c.
richiamato come norma che impone l’imparzialità del mediatore; la violazione dell’imparzialità è stata valorizzata nel merito per negare la correttezza della condotta mediatoria.
art. 112 c.p.c.
il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice altera petitum o causa petendi e attribuisce un bene della vita diverso da quello domandato; nella specie non ricorre perché la domanda di restituzione verso il mediatore era già compresa nella pretesa originaria.
art. 2033 c.c.
richiamato in tema di indebito oggettivo; la censura è stata respinta perché fondata su una ricostruzione dei fatti incompatibile con l’accertamento di merito sull’incasso della somma da parte del mediatore.
art. 43 r.d. n. 1736 del 1933
richiamato in tema di assegno bancario; la censura è stata dichiarata inammissibile perché presupponeva fatti non coincidenti con quelli accertati dai giudici di merito.
art. 1218 c.c.
invocato nel ricorso incidentale come base della pretesa di responsabilità contrattuale, ma la questione è stata ritenuta nuova e non scrutinabile.
art. 1228 c.c.
invocato nel ricorso incidentale per sostenere la responsabilità della società di mediazione per fatto altrui; questione dichiarata nuova e quindi inammissibile.
art. 1463 c.c.
invocato nel ricorso incidentale in relazione alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta; censura non esaminabile per novità.
art. 2055 c.c.
richiamato nel ricorso incidentale per sostenere una responsabilità solidale da fatto illecito; la Corte ha rilevato la novità della questione.
art. 360 c.p.c.
la Corte ha precisato che il ricorso per cassazione deve contenere motivi immediatamente riconducibili ai vizi tassativi previsti dalla norma anche senza formule sacramentali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di ultrapetizione sussiste solo quando il giudice attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello domandato, alterando il petitum o la causa petendi; non ricorre se la condanna pronunciata resta entro il perimetro della domanda originaria, anche se la qualificazione giuridica adottata dal giudice differisce da quella prospettata dalla parte.
- Nel giudizio di cassazione la denuncia di violazione di legge è inammissibile quando presuppone una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata dal giudice di merito; la deduzione della regula iuris non consente di rimettere in discussione, sotto veste di errore di diritto, l’apprezzamento delle prove.
- Le censure nuove, non introdotte in modo circostanziato nei gradi di merito e non autosufficientemente documentate nel ricorso, non possono essere esaminate in cassazione; la novità del tema impedisce il sindacato di legittimità.
- In materia di mediazione immobiliare, l’assenza di imparzialità del mediatore, specie quando egli assuma anche un ruolo incompatibile con la terzietà richiesta dalla funzione, può escludere il diritto alla provvigione e giustificare la restituzione delle somme percepite nell’ambito dell’affare.
- Quando il giudice di merito accerta che una somma è stata effettivamente incassata da un determinato soggetto, la questione dell’indebito o della restituzione va scrutinata rispetto a quel soggetto, non potendo la parte ricorrente opporre in cassazione una diversa destinazione del pagamento non coerente con l’accertamento compiuto.
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