Sentenza n. 442/2026 - Venezia, Sezione 4
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, 11 settembre 2024 n. 561
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, 11 settembre 2024 n. 561, relativa all’accredito del beneficio Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova che aveva accertato il loro diritto, per determinati anni scolastici, al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero a costituire la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito di 500 euro per ciascun anno. La sentenza civile non era stata impugnata, era stata notificata al Ministero il 31 ottobre 2024 e il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Le ricorrenti hanno dedotto l’inesecuzione del giudicato e chiesto l’accredito complessivo di 2.000 euro per la prima ricorrente, 3.500 euro per la seconda e 2.500 euro per la terza, oltre agli interessi e alle spese. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito prova dell’adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso perché risultavano il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha affermato che una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso rilevando che l’Amministrazione non aveva dimostrato l’adempimento del giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza 2.000 euro alla prima ricorrente, 3.500 euro alla seconda e 2.500 euro alla terza sul portafoglio Carta docente. Per l’eventuale persistente inottemperanza ha nominato un Commissario ad acta, individuato nel Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, da attivare su istanza delle ricorrenti dopo la scadenza del termine assegnato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in complessivi 1.500 euro, oltre spese generali, accessori di legge se dovuti e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza proposto davanti al giudice amministrativo.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l’ottemperanza anche per ottenere l’esecuzione delle statuizioni di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni, decorso il quale può essere intrapresa l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti.
artt. 2, 5, 6 e 8 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Regolano le modalità di costituzione e utilizzazione della Carta elettronica riconosciuta alle docenti in forza del giudicato civile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione devono risultare il passaggio in giudicato del titolo esecutivo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Quando l’amministrazione non dimostra di avere adempiuto alle statuizioni del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare direttamente le attività necessarie all’esecuzione, determinando il contenuto dell’adempimento e fissando un termine ultimativo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza della parte vittoriosa in caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato.
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