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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20944/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda una condanna per peculato continuato, pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare all'esito di giudizio abbreviato, per ripetute condotte appropriative di beni appartenenti a un interdetto affidato alla tutela dell'imputata, nel periodo dal marzo 2019 al 2023. Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza deducendo un solo motivo: erronea applicazione di legge nella determinazione della pena, perché non sarebbe stato applicato alcun aumento per la continuazione interna tra i diversi reati satellite, aumento che, secondo l'accusa, avrebbe dovuto essere operato dopo le diminuzioni per le attenuanti generiche e per la riparazione integrale del danno e prima della riduzione per il rito. La difesa ha eccepito tardività del ricorso, inammissibilità per inappellabilità della sentenza ex art. 593-bis c.p.p. e infondatezza nel merito, sostenendo inoltre l'esistenza di un preteso ricorso incidentale sulla pena accessoria. La Corte ha inoltre rilevato che la doglianza difensiva sulla pena accessoria non poteva essere trattata come ricorso incidentale nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore generale limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha ritenuto tempestiva l'impugnazione, ammissibile il ricorso per cassazione contro una sentenza di condanna resa in giudizio abbreviato, e fondata la censura relativa alla mancata applicazione dell'aumento per la continuazione interna. Ha quindi annullato la sentenza impugnata solo sul punto della pena, con rinvio al Tribunale di Firenze, ufficio del G.U.P., in diversa composizione, per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio. È stata invece dichiarata irrevocabile la statuizione di responsabilità penale dell'imputata.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    l'aumento di pena per la continuazione deve essere effettivamente applicato e non può ritenersi assorbito nella pena base quando il giudice abbia espressamente richiamato la continuazione interna ma abbia in concreto applicato la sola pena minima edittale.

  • art. 62, comma 1, n. 6, c.p.

    richiamato come circostanza attenuante della riparazione del danno, rilevante nella sequenza di determinazione della pena.

  • art. 317-bis c.p.

    richiamato dalla difesa per contestare la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici in presenza di condanna inferiore a tre anni; la Corte non decide nel merito sul punto perché la relativa richiesta è dichiarata inammissibile come ricorso incidentale.

  • art. 443, comma 3, c.p.p.

    nel giudizio abbreviato il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che la sentenza modifichi il titolo di reato; tale inappellabilità non esclude però il ricorso per cassazione ex art. 608 c.p.p.

  • art. 593 c.p.p.

    norma richiamata per descrivere i casi di appello e il coordinamento con i limiti posti dall'art. 443, comma 3, c.p.p.

  • art. 593-bis c.p.p.

    richiamato dalla difesa nel tentativo di sostenere l'inammissibilità dell'impugnazione; la Corte esclude che la disciplina dell'appello incida sulla legittimazione al ricorso per cassazione.

  • art. 608 c.p.p.

    attribuisce al procuratore generale la legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso sentenze inappellabili, comprese quelle di condanna emesse in giudizio abbreviato non modificative del titolo di reato.

  • art. 570 c.p.p.

    le conclusioni rassegnate dal pubblico ministero in udienza non vincolano né precludono il potere di impugnazione del procuratore generale, ove ricorrano i presupposti di legge.

  • art. 53 c.p.p.

    richiamato a sostegno del principio di autonomia funzionale del magistrato del pubblico ministero che rappresenta l'accusa in udienza.

  • art. 544, comma 3, c.p.p.

    il termine lungo per il deposito della motivazione, assegnato per complessità, incide sul dies a quo del termine per impugnare.

  • art. 585, comma 2, lett. c), c.p.p.

    il termine per ricorrere per cassazione decorre dalla scadenza del termine concesso per il deposito della motivazione.

  • art. 624 c.p.p.

    serve a delimitare il giudicato progressivo: l'annullamento riguarda solo la pena, mentre resta irrevocabile l'affermazione di responsabilità penale.

Massime di principio

  • Nel giudizio abbreviato, l'inappellabilità della sentenza di condanna per il pubblico ministero non comporta automaticamente l'inammissibilità del ricorso per cassazione del procuratore generale, quando la sentenza sia oggettivamente inappellabile ai sensi della disciplina codicistica.
  • Il procuratore generale può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza inappellabile per dedurre violazioni di legge nella determinazione della pena, anche se il pubblico ministero presente all'udienza aveva concluso in modo conforme alla decisione.
  • Le conclusioni rassegnate dal pubblico ministero in udienza non determinano alcuna preclusione al potere di impugnazione del procuratore generale, che resta autonomo e può essere esercitato alla luce del contenuto effettivo della sentenza e dell'interesse processuale sopravvenuto.
  • Quando il giudice richiama espressamente la continuazione ma, nella concreta dosimetria, applica soltanto la pena base edittale senza un effettivo aumento per i reati satellite, si configura una violazione dell'art. 81, comma 2, c.p. censurabile in cassazione.
  • Nel ricorso per cassazione non è ammesso un ricorso incidentale in senso proprio; una doglianza difensiva proposta con memoria può semmai valere come difesa, ma non come autonoma impugnazione incidentale.
  • L'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio lascia ferma, in assenza di impugnazione sul punto o di censure accolte, l'irrevocabilità della statuizione di responsabilità penale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCorruzione
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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