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Sentenza

Sentenza n. 342/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento prot. n. 57995 del 29 aprile 2026, notificato in data 30 aprile 2026, con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera ha rigettato l'istanza presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 33, comma 5, della Legge n. 104/1992; della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, prot. n. 21845 del 19 febbraio 2026; della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 9030 del 22 gennaio 2026; di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente; nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere una nuova valutazione dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 33, comma 5, della Legge n. 104/1992 mediante un procedimento conforme ai principi di legge, ai principi costituzionali di tutela della persona disabile e del minore nonché ai criteri di completezza istruttoria, proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa;

Giustizia amministrativa202600270

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di trasferimento temporaneo ex art. 33, comma 5, l. 104/1992 verso sedi della Puglia, connesso preavviso di rigetto e comunicazione di avvio del procedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di trasferimento temporaneo, presentata per prestare assistenza al figlio minore riconosciuto portatore di handicap grave, verso sedi situate in Gallipoli, Otranto, Brindisi e Taranto. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992 e dell’art. 981, comma 1, lett. b), d.lgs. 66/2010, nonché degli artt. 3, 7 e 10-bis l. 241/1990, lamentando difetto assoluto di istruttoria, carenza e apparenza della motivazione, travisamento dei fatti ed eccesso di potere. In particolare, ha contestato che il diniego fosse fondato su generiche eccedenze organiche o indisponibilità di posti, non adeguatamente contestualizzate né documentate. Ha inoltre dedotto l’omessa valutazione della situazione personale e familiare del minore e l’omessa comparazione tra l’interesse organizzativo dell’Amministrazione e l’interesse all’assistenza del disabile, in violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e degli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost. Infine, ha censurato l’incompletezza del preavviso di rigetto, sostenendo che il provvedimento definitivo avrebbe introdotto elementi motivazionali nuovi, relativi alla disponibilità di posizioni presso enti della Marina Militare.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Ha ricordato che l’art. 33, comma 5, l. 104/1992 riconosce il diritto a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio della persona da assistere, mentre per il personale militare l’art. 981, comma 1, lett. b), d.lgs. 66/2010 subordina l’applicazione dell’istituto alla compatibilità con lo status militare e alla disponibilità di posizioni organiche vacanti per ruolo e grado nella sede richiesta. L’inciso “ove possibile” impone una verifica concreta della compatibilità della destinazione con la posizione del militare e una motivazione specifica sulle esigenze di servizio. Nel caso esaminato, l’Amministrazione aveva indicato per ciascuna sede richiesta le eccedenze nel ruolo dei marescialli e il numero dei militari già inseriti in nota per trasferimenti assistenziali. Aveva inoltre precisato che a Brindisi non erano previste posizioni per l’impiego del personale delle Capitanerie di Porto presso gli enti della Marina Militare e che a Taranto le posizioni disponibili risultavano già occupate, anche dai militari già inseriti in nota. Secondo il Collegio, tali indicazioni costituivano una rappresentazione puntuale e intelligibile della situazione organizzativa delle singole sedi, non riducibile a un generico richiamo a scoperture o necessità di servizio, e non richiedevano ulteriore supporto documentale. La specificità delle ragioni ostative rendeva recessiva ogni ulteriore valutazione sulle esigenze personali del richiedente, essendo il trasferimento del personale militare un istituto eccezionale subordinato alla compatibilità con le esigenze organizzativo-funzionali. È stata respinta anche la censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990: il riferimento agli enti della Marina Militare nel provvedimento definitivo costituiva la risposta alle osservazioni del ricorrente, che aveva espressamente chiesto di estendere la valutazione a tali sedi, e non introduceva motivi nuovi e imprevedibili. Il procedimento è stato ritenuto conforme anche alla circolare interna applicata dall’Amministrazione, avente valore di autovincolo e non contestata. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della rilevanza dell’interesse privato perseguito.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, l. 104/1992

    ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede

    Il diritto alla scelta della sede non è assoluto: l’inciso “ove possibile” richiede la disponibilità di una collocazione compatibile con ruolo e grado del dipendente e con le esigenze organizzative dell’Amministrazione.

  • art. 981, comma 1, lett. b), d.lgs. 66/2010

    nel limite [...] delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione

    Per il personale militare, l’applicazione dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992 è subordinata alla compatibilità con lo status militare e alla presenza di posizioni organiche vacanti e utilizzabili nella sede richiesta.

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    Rileva quale presupposto della situazione di handicap grave del figlio minore cui il militare intende prestare assistenza.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il provvedimento definitivo può sviluppare elementi motivazionali conseguenti alle osservazioni presentate dall’interessato in sede di preavviso, senza che ciò integri motivazione nuova e imprevedibile.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti; il rito non ha natura consensuale.

Massime di principio

  • Il diritto del lavoratore con familiare disabile alla scelta della sede di lavoro più vicina, previsto dall’art. 33, comma 5, l. 104/1992, è condizionato dall’inciso “ove possibile” e non attribuisce una pretesa incondizionata al trasferimento.
  • Per il personale militare, il trasferimento assistenziale ex art. 33, comma 5, l. 104/1992 è ammissibile soltanto se esiste, nella sede richiesta, una posizione organica vacante e concretamente compatibile con il ruolo, il grado e lo status del richiedente, nei limiti previsti dall’art. 981, comma 1, lett. b), d.lgs. 66/2010.
  • Il diniego di trasferimento assistenziale del personale militare deve indicare elementi concreti e specifici riferiti alle sedi richieste, al ruolo e al grado del richiedente e alle posizioni organiche disponibili; è sufficiente una motivazione puntuale sulla situazione di ciascuna sede, senza necessità di richiamare esigenze organizzative generiche o di produrre ulteriori riscontri documentali quando i dati siano rappresentati in atti aventi valenza dichiarativa fidefaciente.
  • Quando le specifiche esigenze organizzative e la mancanza di posizioni utilmente occupabili risultano adeguatamente accertate e motivate, esse possono escludere il trasferimento assistenziale senza che sia necessaria un’ulteriore ponderazione analitica delle esigenze personali del richiedente.
  • Il provvedimento conclusivo non viola l’art. 10-bis l. 241/1990 se precisa o sviluppa profili motivazionali emersi in risposta alle osservazioni dell’interessato, soprattutto quando tali osservazioni abbiano espressamente chiesto di valutare ulteriori sedi o soluzioni organizzative.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

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