Ordinanza n. 5375/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del Decreto n. 3/C4 (Posizione n. -OMISSIS-), notificato al ricorrente il 3.02.2022, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione con il quale, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Seconda n. -OMISSIS-, pubblicata in data 1.7.2021, è stata rigettata la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo presentata dal ricorrente per l'infermità “Esiti di intervento chirurgico di emitiroidectomia dx per adenoma follicolare in buon compenso metabolico con disfonia reattiva post-operatoria” e di tutti gli atti presupposti, preparatori e comunque connessi ivi espressamente compreso il parere nr. -OMISSIS- (Posizione n.-OMISSIS-) reso nell'adunanza n. 2669 del 13.01.2022 emesso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nella parte in cui ha giudicato non dipendente da causa di servizio l'infermità sofferta dal ricorrente AVENTE AD OGGETTO l'accertamento ed il riconoscimento della dipendenza da cause di servizio dell'infermità “Esiti di intervento chirurgico di emitiroidectomia dx per adenoma follicolare in buon compenso metabolico con disfonia reattiva post-operatoria” riscontrata al ricorrente nonché l'accertamento ed il riconoscimento del suo diritto a percepire il relativo equo indennizzo, con conseguente condanna a carico delle resistenti amministrazioni a corrispondergli il relativo trattamento economico maggiorato da interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 ottobre 2014, n. 4987).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo, adottato in esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha formalmente proposto un’azione di annullamento contro il decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e contro il presupposto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990 per violazione o elusione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del Consiglio di Stato. La censura prospettava che il nuovo provvedimento amministrativo, adottato in esecuzione della sentenza, non ne avesse rispettato il contenuto conformativo. Il TAR ha ritenuto che, al di là della qualificazione formale, il ricorso veicolasse in via principale una domanda di ottemperanza, con correlata richiesta di declaratoria di nullità degli atti asseritamente elusivi del giudicato.
La decisione
Il TAR ha riqualificato la domanda come azione di ottemperanza della precedente sentenza del Consiglio di Stato. Poiché l’ottemperanza delle sentenze del Consiglio di Stato spetta funzionalmente allo stesso Consiglio di Stato, il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza funzionale, senza esaminare le ulteriori questioni di rito né la domanda cautelare. Il giudizio dovrà essere riassunto davanti al Consiglio di Stato nei modi e nei termini perentori di legge. Le spese del giudizio davanti al TAR sono state compensate.
Norme richiamate
art. 21-septies l. 241/1990
violazione e/o elusione del giudicato per disapplicazione e/o elusione della sentenza
La violazione o elusione del giudicato è stata prospettata come causa di nullità degli atti adottati in sua asserita esecuzione e ha concorso a qualificare sostanzialmente la domanda come ottemperanza.
art. 15, comma 2, c.p.a.
In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa
Il giudice deve esaminare preliminarmente la competenza e, quando la esclude, non può pronunciarsi sulla domanda cautelare.
artt. 13 e 14 c.p.a.
Sono richiamati dall’art. 15, comma 2, c.p.a. nel quadro della verifica preliminare della competenza.
Massime di principio
- La qualificazione della domanda giudiziale deve essere effettuata in base al suo contenuto sostanziale e alle censure concretamente dedotte, non alla sola qualificazione formale attribuita dalla parte; un ricorso formalmente diretto all’annullamento può essere riqualificato come domanda di ottemperanza quando deduce la violazione o elusione del giudicato e chiede, anche implicitamente, la verifica dell’esatta esecuzione di una precedente sentenza.
- La competenza funzionale sull’ottemperanza delle sentenze del Consiglio di Stato spetta al Consiglio di Stato stesso; il TAR deve dichiarare la propria incompetenza e indicare il giudice competente, davanti al quale il giudizio deve essere riassunto nei termini di legge.
- La verifica della competenza precede necessariamente l’esame della domanda cautelare: quando il giudice adito nega la propria competenza, non può pronunciarsi sulla sospensione o sulle altre misure cautelari richieste.
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