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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26433/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento fiscale concernente la deduzione di costi d'impresa e la tassazione di ricavi emersi da indagine bancaria, fondata su prelievi e versamenti sui conti correnti che l'ufficio riteneva non giustificati. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione di primo grado sfavorevole all'ufficio. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, deducendo violazione delle norme sul contenuto della sentenza e sul dovere di motivazione; con il secondo ha denunciato violazione della disciplina sulle indagini bancarie e della ripartizione dell'onere probatorio, lamentando in sostanza l'erronea valutazione delle movimentazioni bancarie non giustificate.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la CTR si era limitata a richiamare genericamente la decisione di primo grado e la documentazione in atti, senza indicare in concreto gli elementi decisivi né svolgere un effettivo bilanciamento logico-giuridico delle prove. Ha quindi ravvisato una motivazione solo apparente, insufficiente a integrare il minimo costituzionale. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1 D.Lgs. 546/1992

    richiamato insieme alle norme sul contenuto della sentenza per dedurre il vizio di motivazione della decisione tributaria

  • art. 36 D.Lgs. 546/1992

    richiamato per sostenere la nullità della sentenza per difetto di motivazione

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sentenza è nulla se manca del tutto la motivazione o se questa è solo apparente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato come parametro del requisito motivazionale della decisione

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come vizio dedotto in cassazione per nullità della sentenza

  • art. 32 DPR 600/1973

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina delle indagini bancarie e alle presunzioni sulle movimentazioni dei conti

  • art. 51 DPR 633/1972

    richiamato nel secondo motivo in materia di accertamento fondato su dati bancari ai fini IVA

  • art. 2967 c.c.

    richiamato per la ripartizione dell'onere probatorio in relazione alle movimentazioni bancarie

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per il vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto sul merito fiscale

Massime di principio

  • Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione quando il giudice di merito non indica gli elementi da cui ha tratto il convincimento, oppure li enuncia in modo meramente assertivo, senza un'effettiva disamina logica e giuridica che consenta il controllo della decisione.
  • La motivazione meramente tautologica, fondata su rinvii generici alla sentenza di primo grado o alla documentazione di causa senza specifico esame delle prove rilevanti, è nulla perché non raggiunge il minimo costituzionale richiesto dall'art. 132 c.p.c.
  • Quando viene accolto un motivo di ricorso per vizio di motivazione che assorbe gli altri motivi, la cassazione con rinvio è necessaria per un nuovo esame della controversia da parte del giudice di merito.
  • Nel contenzioso tributario fondato su movimentazioni bancarie, le censure sulla ripartizione dell'onere della prova e sulla giustificazione di versamenti e prelievi restano logicamente subordinate alla validità della motivazione della decisione che le ha accolte o respinte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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