Cassazione Penale, Sentenza n. 06234/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in quattro motivi: (1) violazione di norme processuali (art.176 c.p.p., art.603 c.p.p.) per il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria e mancata acquisizione di prova decisiva; violazione dell'art.6 CEDU; deduzione che la rimessione nei termini precluda valutazioni discrezionali in tema di ammissibilità delle prove già assunte; (2) violazione degli artt.512 e 526 c.p.p., 111 Cost. e art.6 CEDU per presunte ricerche insufficienti e per l'irritualità/inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa irreperibile; (3) vizio di motivazione e violazione di legge (art.192, 526 c.p.p., art.606 c.p.p.) circa l'attendibilità della persona offesa, mancanza di riscontri obiettivi (assenza di refurtiva addosso all'imputato, assenza di tracce ematiche) e rilevanza di inimicizia etnica tra moldavi e rumeni; (4) vizio di motivazione ed erronea applicazione delle norme penali (art.62-bis, art.62 comma 1 n.4, art.133 c.p.) in tema di valutazione e bilanciamento delle attenuanti generiche e diniego dell'attenuante della tenuità del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto parte dei motivi aspecifici (cumulo di censure sulla motivazione) e, sul merito, manifestamente infondati. Ha ribadito il principio secondo cui l'imputato rimesso in termini ha diritto, in generale, alla rinnovazione integrale dell'istruttoria per assicurare il contraddittorio, ma ha confermato che il giudice di appello può valutare e legittimamente rigettare richieste di escussione di testi "nuovi" mai assunti in primo grado quando non siano indicati elementi che mostrino la loro utilità; ha condiviso il rigetto dell'audizione di testimoni non presenti al fatto. Quanto alla persona offesa irreperibile, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione della Corte territoriale circa l'irripetibilità e l'adeguatezza delle ricerche svolte, ritenendo non esigibili ricerche estere senza elementi di collegamento precisi. Ha inoltre confermato la utilizzabilità e l'attendibilità delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, ritenute corroborate da riscontri (ferite vistose e rinvenimento dell'imputato in luogo indicato); infine ha giudicato corretta l'applicazione delle norme in materia di bilanciamento delle attenuanti e del diniego dell'attenuante per tenuità, stante la violenza dell'azione e le gravi lesioni riportate dalla vittima. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a carico (importo non indicato nel testo fornito).
Norme richiamate
art. 176 cod. proc. pen.
"la rinnovazione è disposta a richiesta di parte e in quanto sia possibile"
La Corte conferma che la rinnovazione degli atti spetta in quanto possibile; il giudice valorizza la possibilità concreta di ripetere l'atto e può negare la rinnovazione se irripetibile o non concretamente ottenibile
art. 603 cod. proc. pen.
La norma sull'istruttoria in appello può essere coordinata con l'art.176 e consente al giudice di appello di valutare le richieste di prove, specialmente quando si tratta di prove "nuove" non assunte in primo grado
art. 175, comma 2 cod. proc. pen.
La rimessione nei termini prevista dalla norma attribuisce, secondo la giurisprudenza prevalente richiamata, il diritto all'imputato a una rinnovazione estesa dell'istruttoria per garantire il contraddittorio, compatibilmente con le possibilità
art. 512 cod. proc. pen.
Le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa possono essere utilizzate se il teste è irreperibile, purché siano presenti garanzie procedurali e riscontri che ne corroborino l'attendibilità
art. 526 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alle modalità di acquisizione e utilizzabilità delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto non sussistente la nullità dedotta quando le formalità e i presupposti sono stati rispettati
art. 192 cod. proc. pen.
Regola la valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente valutato la credibilità e i riscontri oggettivi alle dichiarazioni della persona offesa
art. 606, comma 1 cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha censurato la genericità e il cumulo aspecifico di censure, che rende il ricorso inammissibile
art. 6 CEDU
Il diritto al giusto processo supporta l'orientamento per cui l'imputato rimesso nei termini ha diritto al pieno contraddittorio; tuttavia la norma non impedisce valutazioni sul carattere "nuovo" delle prove o sulla irripetibilità
art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
La causa di minorazione per tenuità del danno richiede congiuntamente la tenuità del danno patrimoniale e della offensività dell'evento: la Corte ha ritenuto che, per la violenza e le gravi lesioni, il requisito non fosse soddisfatto
art. 62-bis cod. pen.
Norma citata in relazione alla determinazione della pena; la Corte ha confermato la legittimità del giudizio di bilanciamento operato dal giudice di merito
art. 133 cod. pen.
Principi per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la rideterminazione della pena tenendo conto delle circostanze emerse
art. 581 e art. 591 cod. proc. pen.
Norme richiamate quanto alla inammissibilità dei motivi per aspecificità e al rigore formale richiesto per le censure in Cassazione
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamata nella censura sulla presunta nullità delle prove; la Corte ha ritenuto infondata la dichiarazione di nullità assoluta in assenza dei presupposti
Massime di principio
- La rimessione nei termini per impugnare attribuisce all'imputato il diritto, in linea di principio, alla rinnovazione dell'istruttoria per garantire il contraddittorio, ma il giudice di appello può valutare e legittimamente negare l'escussione di testi "nuovi" quando non sia dimostrata la loro utilità per la decisione
- Le dichiarazioni predibattimentali di una persona offesa irreperibile possono essere utilizzate come base dell'accertamento se esistono garanzie procedurali e riscontri oggettivi che ne corroborino l'attendibilità; tuttavia è necessario che siano state effettuate ricerche adeguate sulla reperibilità dell'interessato, compresa la valutazione se ricerche estere siano ragionevolmente esigibili
- La semplice affermazione di inesattezza o di mancanza di riscontri (ad es. assenza di refurtiva o di tracce) non basta a sovvertire il giudizio di merito se quest'ultimo contiene adeguata motivazione e riscontri concreti; in sede di legittimità è necessaria una censura specifica e circostanziata
- In Cassazione le censure devono essere specifiche: il cumulo indifferenziato di vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) rende il motivo aspecifico e il ricorso inammissibile
- La deduzione generica di violazioni della Costituzione o della Convenzione EDU in Cassazione è impropria se non proposta come questione di legittimità costituzionale: tali profili vanno inquadrati correttamente per non incorrere in inammissibilità
- Nel bilanciamento delle attenuanti e aggravanti per la determinazione della pena il giudice di merito ha ampia discrezionalità; la tenuità del danno (art.62 n.4) richiede sia la modesta entità patrimoniale sia la tenuità dell'evento offensivo, che non si concilia con modalità violente e lesive
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