Cassazione Civile, Ordinanza n. 34875/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, il reddito imponibile IRPEF di un contribuente per l'anno 2004, in relazione a ingenti spese sostenute per incrementi patrimoniali ritenuti incompatibili con i redditi dichiarati. In primo grado il ricorso del contribuente era stato rigettato; in appello la CTR aveva invece accolto il gravame ritenendo non esaminata la documentazione giustificativa prodotta in giudizio. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che il contribuente non aveva ottemperato all'invito a esibire la documentazione giustificativa, né aveva provato o allegato una causa non imputabile dell'inottemperanza; inoltre non aveva mai proposto querela di falso contro le risultanze della notifica dell'invito. Secondo la ricorrente, in tale situazione la CTR non poteva utilizzare i documenti tardivamente prodotti nel processo, essendo operante la preclusione prevista dall'art. 32.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, ove l'Ufficio abbia inviato un questionario/invito ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, con congruo termine e con avvertimento delle conseguenze dell'inottemperanza, il contribuente che non produca tempestivamente la documentazione richiesta incorre nella preclusione amministrativa e processuale alla successiva allegazione dei documenti non esibiti. Nel caso concreto, il contribuente aveva solo in appello dedotto di non aver ricevuto l'invito, senza provare una causa a lui non imputabile e senza querela di falso; pertanto la CTR non avrebbe potuto considerare la documentazione tardiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973
norma richiamata quale base del potere di rideterminazione del reddito imponibile ai fini IRPEF in sede di accertamento sintetico.
art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973
la mancata o intempestiva risposta all'invito dell'Ufficio, quando accompagnata da congruo termine e avviso delle conseguenze, comporta la preclusione all'utilizzo in giudizio dei documenti non esibiti nella fase precontenziosa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro di legittimità dedotto per la censura di violazione e falsa applicazione di legge.
artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, c.p.c.
norme processuali che hanno consentito la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
art. 6 Statuto del contribuente
richiamato come espressione del principio di lealtà e informativa che deve connotare l'azione dell'ufficio.
art. 10 Statuto del contribuente
richiamato insieme all'art. 6 per fondare il dovere di lealtà, correttezza e collaborazione nel rapporto tributario.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento tributario, l'invito dell'Amministrazione a fornire dati e documenti ha funzione collaborativa e preventiva: mira a consentire il confronto anticipato tra fisco e contribuente ed è coerentemente sanzionato, in caso di mancata risposta, con una preclusione all'utilizzo successivo in giudizio della documentazione non esibita.
- La preclusione processuale prevista dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 opera solo se l'Ufficio dimostra di avere assegnato un termine congruo e di avere avvertito il contribuente delle conseguenze dell'inottemperanza; in difetto di tale sequenza procedimentale non può essere dichiarata l'inutilizzabilità dei documenti prodotti solo in giudizio.
- Quando il contribuente contesti di non avere ricevuto l'invito dell'Ufficio, non è sufficiente una deduzione apodittica in appello: occorre allegare e provare una causa non imputabile dell'omessa risposta, e, se si intende contrastare le risultanze della notifica, proporre gli strumenti processuali idonei, come la querela di falso.
- In tema di accertamento sintetico, la documentazione richiesta nella fase precontenziosa non può essere recuperata tardivamente nel processo per neutralizzare la preclusione già maturata, salvo che emerga l'assenza dei presupposti formali e procedimentali richiesti dalla legge.
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