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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8297/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava tre profili: (1) violazione di legge e vizio di applicazione dell'art. 26 d.lgs. n. 81/2008 sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il subappaltatore avesse la disponibilità dei luoghi e pertanto gli sarebbero gravati obblighi non previsti, senza considerare il vincolo contrattuale (art. 25, comma 4 del subappalto) che richiedeva autorizzazione dell'appaltante; (2) vizio di motivazione per avere ritenuto sussistente il rischio interferenziale nonostante le due imprese svolgessero la medesima attività sul cantiere; (3) vizio di motivazione per avere imputato al ricorrente una condotta omissiva di mancato coordinamento e per aver affermato il nesso di causalità tra tale omissione e l'evento mortale/lesivo senza adeguata valutazione prognostica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: (1) ha interpretato l'art. 26 d.lgs. 81/2008 nel senso che il comma 1 delimita il campo di applicazione (disponibilità giuridica dei luoghi in capo al datore di lavoro-committente) mentre il comma 2 impone l'obbligo di cooperazione e coordinamento a tutti i datori di lavoro coinvolti nell'appalto, inclusi i subappaltatori, senza che a questi ultimi sia richiesta la disponibilità dei luoghi; (2) ha confermato che il rischio interferenziale può sussistere ogniqualvolta operino sullo stesso cantiere plessi organizzativi diversi anche se svolgono la stessa operazione; (3) ha ritenuto congrua la ricostruzione della Corte di appello circa l'omissione del coordinamento e il nesso di causalità fra omissione e evento. Ha inoltre disposto la correzione di un errore materiale nella sentenza impugnata: la conferma della responsabilità è stata riferita al delitto previsto dall'art. 589, ultimo comma, cod. pen. (ipotesi di morte con lesioni a più persone), anziché a una unificazione sotto il vincolo della continuazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare alla Cassa delle ammende euro 3.000.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 81 del 2008, art. 26

    "... nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, coordinano gli interventi di prevenzione dei rischi interferenziali..."

    Il comma 1 delimita il campo di applicazione (disponibilità giuridica dei luoghi in capo al datore di lavoro-committente); il comma 2 impone obblighi di cooperazione e coordinamento a tutti i datori di lavoro coinvolti nell'appalto, compresi i subappaltatori, senza richiedere che questi ultimi abbiano la disponibilità dei luoghi

  • contratto di subappalto (art. 25, comma 4)

    "in difetto dell'autorizzazione dell'indicato ente appaltante, non avrebbe potuto farsi luogo alla realizzazione di opere di alcun genere"

    Clausola contrattuale che vincola l'esecuzione di opere all'autorizzazione dell'appaltante; non è però ritenuta tale da escludere gli obblighi di coordinamento imposti dall'art. 26, comma 2 quando sussistono rapporti di appalto/subappalto

  • codice di procedura penale, art. 606

    art. 606, comma 1 (motivi di ricorso per cassazione)

    Norma che individua le ragioni di impugnazione in cassazione (tra cui violazione di legge e vizio di motivazione) utilizzate dal ricorrente per articolare i tre motivi

  • codice di procedura penale, art. 173 disp. att.

    Regola la sintesi dei motivi di ricorso in cassazione; il ricorso è stato ricondotto a sintesi conforme a tale norma

  • codice di procedura penale, art. 619

    Consente alla Corte di Cassazione di correggere errori materiali nella decisione impugnata; applicato per correggere la qualificazione sanzionatoria facendo riferimento all'art. 589, ultimo comma

  • codice penale, art. 589, ultimo comma

    Norma sanzionatoria applicabile nell'ipotesi in cui, da un evento mortale, derivino anche lesioni a più persone; la Corte ha ritenuto che la conferma della responsabilità dovesse essere riferita a questa disposizione

  • codice penale, art. 590, comma 3 (menzionato)

    Riferimento normativo alle lesioni personali colpose plurime; citato per chiarire l'erronea unificazione originaria sotto il vincolo della continuazione

  • codice di procedura penale, art. 616

    Dispone che il ricorrente soccomba nelle spese del procedimento se il ricorso è inammissibile; applicato per addebitare le spese al ricorrente

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alla quantificazione dell'ammenda in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa nella determinazione dell'inammissibilità e ha fissato un'ammenda equitativa

Massime di principio

  • L'obbligo di cooperazione e di coordinamento previsto dall'art. 26, comma 2, d.lgs. 81/2008 si applica a tutti i datori di lavoro coinvolti nell'appalto, compresi i subappaltatori, indipendentemente dalla 'disponibilità giuridica' dei luoghi che resta requisito del comma 1 riferito al datore di lavoro-committente
  • Il rischio interferenziale può sussistere ogni volta che operino sullo stesso luogo di lavoro plessi organizzativi diversi, anche quando svolgono la medesima attività; la contemporaneità e la separazione organizzativa sono elementi decisivi
  • La mancata coordinazione tra imprese può integrare una condotta omissiva rilevante penalmente se, secondo una prognosi postuma, l'osservanza delle norme di sicurezza avrebbe evitato l'evento; la valutazione del nesso di causalità richiede un'analisi motivata, ma i giudici del merito godono di ampia discrezionalità fintanto che la motivazione non risulti contraddittoria o manifestamente illogica
  • Le valutazioni di fatto svolte dalla Corte d'appello sono fortemente protette in cassazione: i motivi che invocano mera contraddittorietà o insufficienza motivazionale devono dimostrare errori evidenti o illogicità manifesta per essere accolti
  • La Corte di Cassazione può correggere errori materiali nella motivazione o nella qualificazione normativa della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., senza incidere sul merito della decisione quando la pena rimane legale
  • In caso di ricorso inammissibile, è possibile l'addebito delle spese processuali e l'imposizione di un'ammenda equitativa alla Cassa delle ammende, salvo prova di colpa grave nella presentazione del ricorso

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