Cassazione Civile, Sentenza n. 13973/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della ricalcolazione della sanzione IRPEF relativa all'anno 2009 per la mancata compilazione del quadro RW e l'omessa dichiarazione di redditi con disponibilità finanziarie presso HSBC Private Bank di Ginevra. L'Ufficio aveva irrogato sanzioni per gli anni 2004–2009 e aveva poi consentito definizioni agevolate: la ricorrente aveva definito in via agevolata le sanzioni per il periodo 2004–2008 versando un terzo (€48.301,63) di €144.904,88 e aveva definito separatamente il 2009 con pagamento di un terzo (€2.082,37) di €6.247,12. L'Agenzia ha però applicato il cumulo giuridico per gli anni 2004–2009, determinando una sanzione unica complessiva e ritenendo dovuta una somma ulteriore per il 2009 pari, dopo i conteggi e le detrazioni, a €59.031,63.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente confermando la decisione della C.t.r. Lombardia che aveva accolto l'appello dell'Agenzia. La Corte ha ritenuto legittima la ricalcolazione della sanzione con applicazione del cumulo giuridico per gli anni 2004–2009 e la determinazione di un terzo dei minimi edittali quale base minima per la definizione. Dall'importo così determinato (€109.416,43) è stata detratta la somma già versata per 2004–2008 (€48.301,63) determinando l'importo di €61.114,80; dall'importo complessivo è stato poi scomputato il pagamento già effettuato per il 2009 (€2.082,37), residuando la somma dovuta di €59.031,63. Il ricorso è stato quindi respinto; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali liquidate in €5.600,00 oltre oneri e al versamento del contributo unificato come previsto.
Norme richiamate
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16, comma 3
Il trasgressore può definire la controversia con il pagamento di un importo pari a un terzo della sanzione, ma tale importo non può essere inferiore a un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo
La Corte ha interpretato che, applicando il cumulo giuridico, la somma minima definibile per l'intero periodo non poteva essere inferiore al terzo dei minimi edittali complessivamente calcolati, giustificando la ricalcolazione della sanzione e l'applicazione della soglia minima.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12
Richiamato dalle parti; in combinato con l'art.16 serve per la determinazione delle sanzioni e delle modalità di riduzione/definizione. La Corte non ha ritenuto sussistere violazione nell'applicazione di tali norme da parte dell'Ufficio.
Costituzione, art. 3
Richiamato dalla ricorrente per contestare presunta disparità di trattamento; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per carenza di specificità probatoria, quindi non ha accolto la lamentela di illegittima disparità.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 4
Norma di riferimento per i motivi di cassazione (vizi di motivazione/violazione di legge). La Corte ha valutato i motivi dedotti e li ha ritenuti infondati o inammissibili secondo i parametri richiesti dall'art.360.
Codice di procedura civile, art. 366, primo comma, n. 4
Richiamato per i requisiti di specificità dei motivi di cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla presunta disparità di trattamento per mancata indicazione documentale e per carenza di specificità.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
Richiamato nella critica procedurale iniziale; la Corte non ha ritenuto sussistere vizio procedurale che annullasse la pronuncia impugnata.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata in dispositivo per l'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente; la Corte dà atto dell'obbligo di versamento secondo le condizioni previste.
Massime di principio
- Il cumulo giuridico delle sanzioni relative a violazioni identiche commesse in periodi diversi può legittimamente portare a una ricalcolazione della sanzione complessiva: l'Amministrazione può rideterminare la sanzione unica per il periodo aggregato anche dopo che parte della sanzione era stata definita per subset di anni, salvo che il contribuente non abbia tempestivamente e specificamente impugnato tale potere e i calcoli.
- La definizione agevolata mediante pagamento di un terzo è soggetta al limite del terzo dei minimi edittali: quando il terzo dei minimi edittali per l'intero periodo cumulato è superiore al terzo calcolato sulle singole sanzioni, l'Ufficio può richiedere la differenza basandosi su tale soglia minima.
- Il pagamento effettuato a titolo di definizione agevolata per anni precedentemente definiti viene dedotto dall'importo complessivo ricalcolato per il periodo cumulato; il contribuente resta, quindi, obbligato a integrare eventuali differenze risultanti dal nuovo calcolo.
- In sede di impugnazione e, ancor più, in Cassazione, i motivi devono essere formulati con specificità e completezza: doglianze generiche (es. disparità di trattamento) senza allegazione degli atti e dei confronti rilevanti rischiano l'inammissibilità o il rigetto.
- Per contestare una ricalcolazione dell'Ufficio il contribuente deve: 1) sollevare in modo puntuale la questione nei gradi di merito; 2) produrre o indicare la documentazione comparativa (es. atti relativi a terzi/cointestatari) se si invoca disparità; 3) contestare i singoli passaggi di calcolo e la base giuridica del cumulo entro i termini processuali.
- La determinazione amministrativa dei minimi edittali e la loro applicazione al calcolo della definizione agevolata sono valutabili dal giudice, che richiede però che il contribuente abbia contestato concretamente tali aspetti; l'omessa contestazione in primo grado indebolisce la posizione del contribuente nei gradi successivi.
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