Tribunale, Ordinanza T-751/22
Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 25 marzo 2025. — Rosa Maria Avitabile in qualità di erede di Antonio Mazzone e a. contro Parlamento europeo. — Diritto delle istituzioni – Statuto unico del deputato europeo – Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane – Adozione, da parte dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia), della deliberazione n. 150/2022 in materia di trattamenti pensionistici – Modifica dell’importo delle pensioni dei deputati nazionali italiani – Corrispondente modifica, da parte del Parlamento europeo, dell’importo delle pensioni di taluni ex deputati europei eletti in Italia – Competenza dell’autore dell’atto – Obbligo di motivazione – Diritti quesiti – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Diritto di proprietà – Proporzionalità – Parità di trattamento – Irricevibilità manifesta parziale – Incompetenza manifesta parziale – Ricorso in parte manifestamente infondato in diritto. — Cause T-751/22, T-752/22 e T-761/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto i ricorsi di tre ex deputati europei eletti in Italia contro le decisioni del Parlamento che avevano rideterminato, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2019, l’importo delle loro pensioni dopo la deliberazione n. 150/2022 della Camera dei deputati italiana. La Corte ha ritenuto che l’atto fosse adottato da un autore competente, sufficientemente motivato e fondato su norme interne ancora applicabili, che impongono l’allineamento dinamico al regime nazionale di riferimento. Tutti i motivi relativi a legittimo affidamento, certezza del diritto, discriminazione, proprietà e diritti sociali sono stati respinti come manifestamente infondati.
Ricorsi contro il ricalcolo delle pensioni di ex deputati europei eletti in Italia dopo la deliberazione n. 150/2022: irricevibilità parziale, incompetenza parziale e rigetto per manifesta infondatezza dei motivi.
La questione giuridica
Se il Parlamento europeo fosse competente ad adottare le decisioni individuali di rideterminazione delle pensioni; se tali decisioni fossero sufficientemente motivate; se avessero una base giuridica valida nella regolamentazione SID e nelle misure di attuazione, nonostante la deliberazione n. 150/2022 della Camera dei deputati italiana; se violassero i principi di legittimo affidamento, certezza del diritto, diritti quesiti, non discriminazione, diritto di proprietà, proporzionalità, nonché gli articoli 21 e 25 della Carta, l’articolo 10 TFUE e l’articolo 15 del pilastro europeo dei diritti sociali.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che il Parlamento europeo poteva affidare alla propria amministrazione l’adozione delle decisioni individuali di ricalcolo delle pensioni degli ex deputati europei e che la capo dell’unità competente era validamente delegata; ha inoltre ritenuto che la motivazione fosse sufficiente e che il ricalcolo fondato sull’articolo 75 delle misure di attuazione e sull’allegato III della regolamentazione SID fosse legittimo anche dopo la deliberazione n. 150/2022, poiché il regime applicabile è dinamico e consente l’adeguamento alle evoluzioni del diritto nazionale pertinente. Ne consegue che non vi è violazione dei principi di legittimo affidamento, certezza del diritto, diritti quesiti, non discriminazione, diritto di proprietà, proporzionalità, né degli articoli 21 e 25 della Carta, dell’articolo 10 TFUE o dell’articolo 15 del pilastro europeo dei diritti sociali; i ricorsi sono stati respinti in parte per manifesta irricevibilità, in parte per manifesta incompetenza e in parte per manifesta infondatezza in diritto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296, secondo comma, TFUE
- Articolo 41, paragrafo 2, lettera c), Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 17 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 21 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 25 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 10 TFUE
- Articolo 111, paragrafo 1, terzo comma, regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Articolo 68, paragrafo 1, regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 126 regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 75 delle misure di attuazione della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento del 19 maggio e 9 luglio 2008
- Articolo 74 delle misure di attuazione della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento del 19 maggio e 9 luglio 2008
- Allegato III della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento (regolamentazione SID)
- Articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID
- Allegati I, II e III della regolamentazione SID
- Articolo 28 della decisione 2005/684/CE, Euratom (Statuto dei deputati)
- Articolo 15 del pilastro europeo dei diritti sociali
- Articolo 1, paragrafo 2, della deliberazione n. 14/2018
- Deliberazione n. 14/2018 della Camera dei deputati italiana
- Deliberazione n. 150/2022 della Camera dei deputati italiana
- Decisione FINS/2022-06 del direttore generale della DG delle finanze del Parlamento europeo
Ricalcolo delle pensioni di ex deputati europei eletti in Italia dopo la deliberazione n. 150/2022
L’ordinanza riguarda tre ricorsi diretti proposti da ex deputati europei eletti in Italia contro decisioni individuali del Parlamento europeo che hanno nuovamente rideterminato le loro pensioni a seguito della deliberazione n. 150/2022 della Camera dei deputati. Il Tribunale decide ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, ritenendo la causa sufficientemente chiara per statuire senza proseguire il procedimento.
Fatti e precedente contenzioso
I ricorrenti avevano già contestato un primo ricalcolo delle pensioni disposto nel 2019 in seguito alla deliberazione n. 14/2018 della Camera dei deputati italiana. Tali ricorsi erano stati respinti dal Tribunale con sentenza del 10 febbraio 2021 e la Corte, in impugnazione, aveva confermato l’impianto della decisione con sentenza del 19 settembre 2024, Santini e a./Parlamento (C‑198/21 P).
Successivamente, la deliberazione n. 14/2018 è stata parzialmente annullata dal Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati con la sentenza n. 4/2021. In risposta, la Camera ha adottato la deliberazione n. 150/2022, che ha nuovamente rideterminato con effetto retroattivo al 1° gennaio 2019 le pensioni degli ex deputati italiani interessati. Il Parlamento europeo ha quindi emesso, il 21 settembre 2022, le decisioni impugnate di adeguamento delle pensioni dei ricorrenti.
Domande proposte dai ricorrenti
I ricorrenti chiedevano:
- l’annullamento integrale delle decisioni impugnate;
- l’accertamento del diritto al mantenimento degli importi originariamente liquidati;
- la condanna del Parlamento alla restituzione delle somme trattenute e al pagamento degli interessi;
- la condanna alle spese.
A sostegno dell’annullamento deducevano sette motivi: incompetenza dell’autore dell’atto, difetto di motivazione, assenza di base giuridica e violazione delle norme interne applicabili, violazione del legittimo affidamento, della certezza del diritto e dei diritti quesiti, lesione del diritto di proprietà e della proporzionalità, nonché violazione degli articoli 21 e 25 della Carta, dell’articolo 10 TFUE e dell’articolo 15 del pilastro europeo dei diritti sociali.
Ricevibilità e competenza del Tribunale
Il Tribunale dichiara irricevibili le conclusioni volte all’annullamento di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, perché formulate in modo troppo generico. Respinge inoltre le conclusioni dichiarative e quelle dirette a ottenere ordini di restituzione e di esecuzione, poiché esorbitano dalla competenza del giudice dell’Unione nell’ambito di un ricorso ex articolo 263 TFUE.
Competenza dell’autore delle decisioni impugnate
Il primo motivo è respinto. Il Tribunale conferma che il Parlamento poteva attribuire alla propria amministrazione la competenza ad adottare decisioni individuali in materia pensionistica. La capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» era stata validamente nominata ordinatrice subdelegata con la decisione FINS/2022-06 del 8 settembre 2022, e tale subdelega ricomprendeva anche la verifica della conformità delle spese al diritto dell’Unione, incluso il diritto primario, in forza dell’articolo 111, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento finanziario 2018/1046.
Motivazione delle decisioni
Il secondo motivo è respinto. Il Tribunale osserva che le decisioni impugnate richiamano le lettere del 1° luglio 2022, nelle quali il Parlamento aveva informato i ricorrenti dell’adozione della deliberazione n. 150/2022 e dell’obbligo di ricalcolare le pensioni. Le decisioni spiegano inoltre che il ricalcolo si fonda sulle regole della nuova deliberazione e richiamano la precedente giurisprudenza Santini.
Secondo il Tribunale, l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE e all’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta non impone al Parlamento di illustrare perché ritenga le decisioni conformi alla Carta o ai principi generali del diritto dell’Unione. L’eventuale mancanza di una verifica di merito della legittimità non integra un vizio di motivazione, ma attiene semmai alla fondatezza della decisione.
Base giuridica e applicabilità delle norme interne del Parlamento
Il terzo e il quarto motivo sono respinti. Il Tribunale ribadisce che l’articolo 75 delle misure di attuazione e l’allegato III della regolamentazione SID erano ancora in vigore e si applicavano alla situazione dei ricorrenti. Tali disposizioni non garantiscono l’immutabilità dell’importo della pensione, ma prevedono la possibilità di revisione in funzione dell’evoluzione del diritto dello Stato membro interessato.
Ne consegue che il Parlamento era tenuto ad applicare le regole della deliberazione n. 150/2022, e non vi è stata violazione dell’articolo 28 dello Statuto dei deputati. Il Tribunale richiama sul punto la propria sentenza del 2021 e la successiva conferma della Corte nel 2024.
Legittimo affidamento, certezza del diritto, diritti quesiti e non discriminazione
Il quinto motivo è integralmente respinto.
Per il legittimo affidamento, il Tribunale rileva che eventuali rassicurazioni provenienti da autorità italiane non possono vincolare il Parlamento europeo. Le uniche garanzie rilevanti erano quelle contenute nel regime SID, che non prometteva un importo fisso e immutabile, ma il beneficio di una pensione corrispondente, per livello e modalità, a quella dei deputati della Camera dei deputati.
Quanto alla certezza del diritto e ai diritti quesiti, il Tribunale afferma che il regime applicabile era sin dall’origine dinamico: consentiva adeguamenti al rialzo o al ribasso in funzione del diritto nazionale pertinente. La retroattività al 1° gennaio 2019 è coerente con la deliberazione n. 150/2022 e con l’obbligo di allineamento previsto dalle norme interne del Parlamento.
Sulla non discriminazione, il Tribunale ricorda che gli ex deputati europei eletti in Italia non si trovano in situazione comparabile né con ex deputati eletti in altri Stati membri, né con i deputati eletti dal 14 luglio 2009, né con gli altri cittadini. La Corte aveva inoltre già chiarito che il sistema mira a garantire parità di trattamento tra categorie diverse di deputati europei in rapporto al regime pensionistico nazionale di riferimento.
Diritto di proprietà e proporzionalità
Il sesto motivo è respinto. Il Tribunale applica l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta e ritiene che eventuali limitazioni del diritto di proprietà siano previste da norme interne equivalenti, per funzione, a una legge; rispettino il contenuto essenziale del diritto; e siano giustificate da un obiettivo di interesse generale, ossia la parità di trattamento.
La riduzione dell’importo della pensione non è considerata sproporzionata, anche perché il nuovo metodo tiene conto del montante contributivo individuale e, nel caso concreto, le decisioni impugnate hanno comportato un adeguamento coerente con il sistema applicabile. Il Tribunale sottolinea inoltre che i ricorrenti non hanno sviluppato argomentazioni individualizzate sulle conseguenze concrete della riduzione nel loro caso specifico.
Articoli 21 e 25 della Carta, articolo 10 TFUE e articolo 15 del pilastro europeo dei diritti sociali
Il settimo motivo è respinto. Le allegazioni relative all’articolo 10 TFUE e all’articolo 21 della Carta sono giudicate generiche, poiché non individuano con precisione il parametro di confronto né una disparità concretamente dimostrata. Quanto all’articolo 25 della Carta, il Tribunale osserva che si tratta di un principio e non di un diritto soggettivo, e che i ricorrenti non hanno spiegato in che modo la riduzione della pensione impedirebbe una vita dignitosa e autonoma.
Infine, l’articolo 15 del pilastro europeo dei diritti sociali non ha valore giuridicamente vincolante; in ogni caso, il sistema contributivo applicato è ritenuto coerente con l’idea di una pensione commisurata ai contributi e idonea a garantire un reddito adeguato.
Dispositivo
Il Tribunale:
- riunisce le cause T‑751/22, T‑752/22 e T‑761/22;
- respinge i ricorsi in parte per manifesta incompetenza, in parte per manifesta irricevibilità e in parte per manifesta infondatezza in diritto;
- condanna i ricorrenti alle spese.
Principi pratici emergenti
La pronuncia conferma che, nel regime pensionistico degli ex deputati europei eletti in Italia, il Parlamento europeo può applicare in modo dinamico le modifiche del sistema nazionale di riferimento, purché ciò avvenga nel perimetro delle norme interne vigenti. La decisione rafforza anche l’orientamento secondo cui la tutela del legittimo affidamento non può fondarsi su rassicurazioni provenienti da autorità nazionali e che il controllo del giudice dell’Unione resta limitato alla legittimità dell’atto impugnato, senza potere di emettere ordini di pagamento o pronunce dichiarative.
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