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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-314/24

Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 26 March 2025. — Seon Technologies Kft. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – International word registration designating the European Union FRAUD FIGHTERS – Absolute ground for refusal – Descriptive character – Article 7(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1001 – Equal treatment – Principle of sound administration – Duty to state reasons – Article 94(1) of Regulation 2017/1001. — Case T-314/24

Giurisprudenza europea62024TJ0314

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Seon Technologies contro il diniego di protezione nell’Unione della registrazione internazionale "FRAUD FIGHTERS". La Corte ritiene che il segno descriva immediatamente prodotti e servizi software/IT connessi alla prevenzione delle frodi, specie nel settore della sicurezza informatica. Sono respinti anche i motivi fondati su distintività, parità di trattamento, buona amministrazione e difetto di motivazione. Le spese sono compensate, ciascuna parte sopportando le proprie.

Marchio dell’Unione europea: rifiuto di registrazione per carattere descrittivo del segno "FRAUD FIGHTERS" per software e servizi IT connessi alla sicurezza e alla prevenzione delle frodi.

La questione giuridica

Se il segno verbale "FRAUD FIGHTERS" fosse idoneo alla registrazione come marchio UE per numerosi prodotti software e servizi informatici e di sicurezza, oppure se fosse esclusivamente descrittivo delle caratteristiche, della destinazione o dei destinatari di tali prodotti e servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001; in via conseguenziale, se fosse privo di distintività ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b); e se la decisione impugnata fosse viziata da disparità di trattamento, cattiva amministrazione o difetto di motivazione.

Principio di diritto

Un segno verbale composto da termini inglesi di significato chiaro, come "FRAUD FIGHTERS", è rifiutabile ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 quando, per il pubblico di riferimento, descrive immediatamente la natura, la destinazione o i possibili utilizzatori di software e servizi IT collegati alla prevenzione e al contrasto delle frodi; in tal caso il segno è anche, per conseguenza, privo di distintività ai sensi della lettera b). Il Tribunale ribadisce inoltre che non basta invocare registrazioni anteriori simili in UE o in altri ordinamenti per ottenere un esito diverso, e che la motivazione è sufficiente se consente di comprendere il ragionamento seguito, anche senza supporto probatorio come ricerche di mercato.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale

Segno verbale "FRAUD FIGHTERS" e rifiuto di protezione come marchio UE

Il Tribunale, Sezione settima, decide su un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Seon Technologies Kft. contro la decisione della Prima commissione di ricorso EUIPO che aveva confermato il rifiuto di protezione nell’Unione di una registrazione internazionale denominata "FRAUD FIGHTERS". La controversia riguarda prodotti e servizi delle classi 9, 42 e 45, prevalentemente software e servizi informatici e di sicurezza.

Fatti e procedimento

Il 9 febbraio 2023 la ricorrente aveva designato l’Unione europea per la registrazione internazionale del segno verbale "FRAUD FIGHTERS". L’esaminatore aveva rifiutato la protezione sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001, in combinato disposto con il paragrafo 2. La Commissione di ricorso ha poi respinto l’impugnazione ritenendo che il segno fosse sufficientemente connesso a tutti i prodotti e servizi indicati per ricadere nel divieto di registrazione per carattere descrittivo.

Oggetto dei prodotti e servizi in causa

La domanda copriva una vasta gamma di beni e servizi informatici, tra cui:

  • software di sicurezza, autenticazione, crittografia, rilevamento minacce e gestione del rischio;
  • servizi di sviluppo, progettazione, manutenzione, consulenza e supporto in materia di software, sicurezza informatica e protezione dei dati;
  • servizi informativi e di consulenza relativi alla sicurezza, alla valutazione dei rischi e alla conformità in materia di protezione dei dati. Il Tribunale sottolinea che tali prodotti e servizi riguardano il settore IT e la sicurezza, in cui le frodi online e gli attacchi informatici costituiscono un contesto rilevante.

Quadro normativo applicato

Il giudice richiama in particolare:

  • l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, che vieta la registrazione dei segni descrittivi;
  • l’articolo 7, paragrafo 2, che estende il divieto anche se il motivo di rifiuto sussiste solo in una parte dell’Unione;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), relativo alla mancanza di carattere distintivo;
  • l’articolo 94, paragrafo 1, relativo all’obbligo di motivazione delle decisioni EUIPO.

Carattere descrittivo del segno

Il Tribunale conferma che la combinazione "FRAUD FIGHTERS" è grammaticalmente corretta e formata da due termini inglesi dal significato chiaro. Il pubblico rilevante la percepisce come "chi combatte le frodi" o come indicazione che i prodotti e servizi sono destinati a combattere la frode, ne facilitano il contrasto oppure sono essi stessi strumenti di tale contrasto.

La Corte respinge l’argomento secondo cui il segno sarebbe soltanto suggestivo o privo di riscontro nei dizionari: per rientrare nell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), non è necessario che il segno sia già in uso o compaia nei dizionari, ma solo che possa essere percepito come indicazione descrittiva. È inoltre irrilevante che esistano espressioni diverse o più consuete per designare le medesime caratteristiche.

Rapporti tra segno e categorie di prodotti/servizi

Per il Tribunale, l’EUIPO ha legittimamente raggruppato i prodotti e servizi in categorie sufficientemente omogenee, fornendo una motivazione comune per gruppi di beni e servizi interconnessi. La ricorrente non ha dimostrato che tali categorie non fossero omogenee né ha smentito in modo concreto l’assunto secondo cui i prodotti e servizi possono servire a prevenire o combattere le frodi.

Il giudice osserva inoltre che, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), è sufficiente che il segno sia descrittivo di uno dei possibili usi o scopi essenziali dei prodotti e servizi, anche se non dell’unico o del principale.

Distintività e motivo di rifiuto assorbito

Poiché il segno è già correttamente qualificato come descrittivo, esso è anche necessariamente privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b). Il Tribunale richiama la regola per cui è sufficiente che uno solo dei motivi assoluti di rifiuto ricorra per impedire la registrazione, sicché non occorre esaminare nel merito il secondo motivo se il primo è già fondato.

Parità di trattamento, buona amministrazione e precedenti registrazioni

La ricorrente invocava registrazioni anteriori, in UE, in Ungheria e in altri paesi, nonché altri segni contenenti il termine "fighters". Il Tribunale respinge l’argomento, ricordando che il sistema del marchio UE è autonomo e che la legalità della decisione EUIPO va valutata solo alla luce del regolamento 2017/1001. Le precedenti registrazioni non erano analoghe, perché nessuna presentava la stessa combinazione "fraud fighters" né il medesimo significato in relazione ai prodotti e servizi interessati.

Il giudice ribadisce anche che un richiedente non può invocare a proprio vantaggio un’eventuale decisione illegittima favorevole ad altri, e che ogni domanda va esaminata singolarmente con controllo rigoroso e completo.

Obbligo di motivazione

Quanto al dedotto difetto di motivazione, il Tribunale distingue tra sufficienza della motivazione e fondatezza della valutazione. Anche se alcune censure della ricorrente riguardavano in realtà il merito, la decisione contestata esponeva in modo sufficiente il pubblico di riferimento e le ragioni per cui il segno era percepito come descrittivo dei prodotti e servizi.

Non era necessario che EUIPO producesse prove di mercato o dimostrasse un uso effettivo da parte dei concorrenti. La motivazione consentiva comunque alla ricorrente e al Tribunale di comprendere il ragionamento seguito.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. La domanda volta a ottenere una dichiarazione nel merito sulla registrabilità viene dichiarata irricevibile per difetto di competenza del giudice dell’Unione, che in sede di controllo di legittimità ex articolo 263 TFUE non può pronunciare sentenze meramente dichiarative. Poiché EUIPO aveva chiesto le spese solo in caso di udienza e non vi è stata udienza orale, ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Principi affermati

La pronuncia conferma che:

  • un segno composto da termini dal significato immediato può essere descrittivo anche se non è d’uso corrente;
  • ai fini del carattere descrittivo basta che il segno indichi una possibile destinazione o funzione essenziale dei prodotti e servizi;
  • le registrazioni anteriori non vincolano EUIPO se non sono realmente analoghe;
  • la motivazione è sufficiente se rende comprensibile il percorso logico della decisione, senza necessità di indagini di mercato o prove ulteriori quando il significato del segno è agevolmente percepibile.

Come è indicizzato

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