Sentenza del 27/02/2017 n. 753 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Registro - Applicazione dell'imposta - Decreti ingiuntivi - Alternatività IVA/Registro - Atti sottesi e interessi - Imponibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda il trattamento ai fini dell’imposta di registro dei decreti ingiuntivi relativi a rapporti soggetti a IVA. In base al principio di alternatività IVA/registro, quando l’operazione principale è imponibile IVA, l’atto sconta normalmente l’imposta di registro in misura fissa e non proporzionale. Tuttavia, il decreto ingiuntivo può comportare l’imposizione anche sugli atti sottesi eventualmente enunciati, se si tratta di atti scritti o contratti verbali non registrati conclusi tra le medesime parti. Inoltre, gli interessi moratori o comunque gli interessi oggetto di condanna, essendo esclusi dalla base imponibile IVA, sono assoggettati autonomamente all’imposta di registro in misura proporzionale, anche quando accessori a un capitale soggetto a IVA.
La decisione
La sentenza afferma che il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non impedisce in assoluto l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro nel procedimento monitorio. Il capitale derivante da un rapporto imponibile IVA resta soggetto, quanto al decreto ingiuntivo, all’imposta di registro in misura fissa; sono però tassabili gli atti sottesi enunciati nel decreto, secondo la disciplina dell’enunciazione, nonché gli interessi maturati e liquidati, con imposta di registro proporzionale. L’esito è quindi favorevole all’applicazione dell’imposta proporzionale sulle componenti non coperte dall’IVA, in particolare sugli interessi.
Norme richiamate
Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro
Quando il rapporto o l’operazione è soggetto a IVA, l’imposta di registro sul relativo atto si applica normalmente in misura fissa, con esclusione della tassazione proporzionale sul medesimo imponibile.
Disciplina dell’enunciazione degli atti ai fini dell’imposta di registro
Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.
L’enunciazione, all’interno del decreto ingiuntivo o di altro atto, di rapporti o contratti non registrati può rendere tali disposizioni autonomamente rilevanti ai fini dell’imposta di registro, purché ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi previsti.
Imposta di registro sugli interessi oggetto di condanna
Gli interessi, in quanto esclusi dalla base imponibile IVA, possono essere assoggettati a imposta di registro in misura proporzionale anche se accessori a un credito principale soggetto a IVA.
Cassazione n. 21775/2014
Il precedente conferma che le somme liquidate a titolo di interessi, quando formano oggetto di condanna, sono autonomamente imponibili ai fini dell’imposta di registro proporzionale.
Massime di principio
- La soggezione del rapporto principale a IVA non esclude automaticamente ogni tassazione proporzionale ai fini del registro: occorre distinguere capitale, interessi e altri elementi dell’atto.
- Nei decreti ingiuntivi relativi a crediti IVA, il capitale è normalmente assoggettato a registro in misura fissa, mentre gli interessi possono essere tassati proporzionalmente perché non rientrano nella base imponibile IVA.
- Se il decreto ingiuntivo richiama o enuncia contratti precedenti non registrati tra le stesse parti, tali atti possono essere sottoposti a imposta di registro secondo la disciplina dell’enunciazione.
- Per valutare correttamente l’imposta dovuta bisogna scomporre il contenuto economico del provvedimento: rapporto principale soggetto a IVA, atti enunciati e somme accessorie come gli interessi possono avere regimi fiscali differenti.
- La regola dell’alternatività IVA/registro opera sul medesimo presupposto impositivo e non impedisce la tassazione autonoma di componenti che, per loro natura, non sono imponibili IVA.
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