Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1355

Regolamento (UE) 2016/1355 della Commissione, del 9 agosto 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il tiacloprid (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per adeguare i livelli massimi di residui del tiacloprid in diversi prodotti alimentari e mangimi. La modifica nasce da una domanda presentata nel contesto dell’autorizzazione di un prodotto fitosanitario impiegato sui semi di colza e tiene conto del parere motivato dell’EFSA, che ha ritenuto la variazione dell’LMR compatibile con la sicurezza dei consumatori. Tra le principali novità figura la fissazione dell’LMR nel miele a 0,2 mg/kg. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica i livelli massimi di residui (LMR) del tiacloprid nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, in particolare innalzando l’LMR per il miele a 0,2 mg/kg e aggiornando numerosi LMR per prodotti vegetali e di origine animale.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli operatori della filiera alimentare e mangimistica interessati alla presenza di residui di tiacloprid nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale, nell’ambito del mercato UE. Riguarda in particolare i prodotti elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, come modificato dal presente atto, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Restano ferme le esclusioni/precisazioni derivanti dalle note dell’allegato (ad esempio i limiti al limite di determinazione analitica, le combinazioni rinviate all’allegato III parte B e le osservazioni soggette a riesame entro il 23 luglio 2017 se fossero stati presentati dati mancanti).

Modifica dei livelli massimi di residui del tiacloprid

Il regolamento interviene sul sistema europeo dei livelli massimi di residui (LMR) degli antiparassitari, modificando l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per il tiacloprid. L’intervento si colloca nel quadro di una domanda presentata in relazione all’autorizzazione di un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva sui semi di colza e tiene conto del parere motivato dell’EFSA, che ha valutato la sicurezza dei consumatori sulla base dei dati disponibili.

Contesto normativo e istruttoria

La Commissione richiama l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005 come base per la fissazione o la modifica degli LMR. La domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato ai sensi dell’articolo 8 dello stesso regolamento e poi sottoposta all’EFSA, che ha esaminato la relazione di valutazione, i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali.

L’EFSA ha concluso che le prescrizioni relative ai dati risultavano soddisfatte e che la modifica richiesta era accettabile dal punto di vista della sicurezza alimentare. In particolare, la valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei non ha evidenziato rischi di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

LMR per il miele e ragioni dell’intervento

Uno degli elementi centrali del regolamento è la fissazione dell’LMR del tiacloprid nel miele a 0,2 mg/kg. La scelta è motivata dal fatto che non sussistono rischi per i consumatori e che sia le prove di campo presentate dal richiedente sia i dati di monitoraggio a livello dell’Unione confermano tale valore. Il considerando relativo alle perturbazioni del mercato chiarisce inoltre che l’atto è adottato anche per evitare effetti negativi derivanti dall’applicazione temporanea dell’LMR fissato al limite di determinazione dal regolamento (UE) n. 2015/1200.

Contenuto della modifica dell’allegato II

L’allegato sostituisce la colonna del tiacloprid nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 con una tabella molto ampia di LMR per categorie di prodotti vegetali e animali. Sono interessati, tra gli altri:

  • frutta fresca o congelata, frutta a guscio e diverse sottocategorie di frutta;
  • ortaggi freschi o congelati, legumi e legumi da granella;
  • semi e frutti oleaginosi;
  • cereali;
  • tè, caffè, infusioni di erbe, carrube;
  • spezie;
  • piante da zucchero;
  • prodotti di origine animale terrestri, inclusi tessuti, latte, uova e miele.

Molti LMR sono fissati al limite di determinazione analitica, indicato nell’allegato con "(*1)". In altri casi sono previsti valori puntuali, ad esempio per mele, pere, pomodori, peperoni, latte, uova, carne e, soprattutto, miele.

Note, deroghe tecniche e riesame

L’allegato contiene note operative di rilievo pratico. Per alcune combinazioni sostanza/prodotto l’EFSA ha rilevato informazioni mancanti sulle sperimentazioni sui residui, sul metabolismo nelle colture da seme trattate o sui metodi di analisi. La Commissione indica che tali elementi saranno considerati al riesame degli LMR se i dati mancanti saranno presentati entro il 23 luglio 2017; in caso contrario, verrà tenuto conto della loro assenza.

È inoltre precisato che per il barbaforte/rafano/cren, nel gruppo delle spezie, l’LMR applicabile è quello previsto per la stessa sostanza nella categoria degli ortaggi, con adeguamento per le variazioni dovute alla trasformazione (essiccatura) ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. L’allegato richiama anche le combinazioni per le quali l’LMR è fissato nell’allegato III, parte B.

Entrata in vigore e effetti giuridici

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica normativa

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto stabilito nell’allegato del regolamento. La modifica riguarda la colonna relativa al tiacloprid e aggiorna i relativi LMR per numerosi prodotti vegetali e di origine animale.

Base giuridica e procedura di revisione degli LMR

La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005. Il testo richiama la procedura di domanda presentata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e la valutazione dello Stato membro competente ai sensi dell’articolo 8, seguita dal parere motivato dell’EFSA sui rischi per consumatori e, se del caso, animali.

Valutazione del rischio e giustificazione della modifica

L’EFSA ha concluso che le prescrizioni in materia di dati erano rispettate e che la modifica dell’LMR era accettabile per la sicurezza dei consumatori. La valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei non ha evidenziato rischi di superamento della dose giornaliera ammissibile né della dose acuta di riferimento.

LMR per il miele e altri prodotti dell’apicoltura

L’LMR per il tiacloprid nel miele è fissato a 0,2 mg/kg, sulla base delle prove disponibili sui residui e dei dati di monitoraggio a livello dell’Unione, ritenuti coerenti con tale livello.

Aggiornamento di numerosi LMR per prodotti vegetali e animali

L’allegato sostituisce la colonna del tiacloprid nell’allegato II con un elenco dettagliato di LMR per categorie di prodotti, tra cui frutta, ortaggi, legumi, semi oleaginosi, cereali, tè, caffè, infusioni di erbe, spezie, piante da zucchero e prodotti di origine animale. Molti valori sono fissati al limite di determinazione analitica (indicati con "*1"), mentre altri sono espressi in mg/kg con valori specifici per singola categoria o sottocategoria.

Note tecniche e clausole di riesame

L’allegato contiene note che segnalano combinazioni antiparassitario/codice applicabili all’allegato III, parte B, e varie osservazioni dell’EFSA su dati mancanti. Per alcune combinazioni, la Commissione terrà conto delle informazioni mancanti al riesame degli LMR se presentate entro il 23 luglio 2017; in mancanza, considererà la persistenza della lacuna. È inoltre chiarito che per il barbaforte/rafano/cren nel gruppo delle spezie il livello applicabile è quello fissato per la medesima sostanza nella categoria degli ortaggi, con considerazione della trasformazione (essiccatura) ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareantiparassitariresidui di pesticidiagricolturamangimi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.