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Sentenza

Sentenza del 03/03/2017 n. 5426 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all'anno 2005, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato, mediante studi di settore, i ricavi e il volume d'affari della società, contestando maggiori IVA, IRES e IRAP e, per effetto dell'imputazione pro quota del maggior reddito, maggiore IRPEF ai soci. La società aveva impugnato l'accertamento sostenendo di avere dimostrato documentalmente l'inesistenza dello scostamento temporale tra esecuzione delle prestazioni e incasso dei compensi, nonché l'errata valutazione dell'Ufficio circa la partecipazione lavorativa dei soci. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l'appello della società e annullato l'accertamento. In Cassazione, tuttavia, la Corte ha rilevato d'ufficio una questione preliminare e assorbente: il giudizio era stato celebrato senza la partecipazione necessaria di tutti i soci, destinatari di autonomi avvisi di accertamento fondati sul medesimo maggior reddito societario.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito la censura dell'Agenzia sull'insufficienza della motivazione della sentenza regionale. Ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio di merito per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci, riesaminare la controversia e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione non stabilisce quindi se l'accertamento fondato sugli studi di settore fosse sostanzialmente corretto, ma impone la rinnovazione del processo per un vizio processuale.

Norme richiamate

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 62-bis e seguenti, convertito dalla L. n. 427 del 1993

    Disciplina gli studi di settore utilizzati dall'Amministrazione finanziaria per la ricostruzione presuntiva dei ricavi e dei compensi. La Corte non ha valutato nel merito la loro concreta applicazione, perché ha definito il ricorso sulla base del vizio processuale.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5

    L'accertamento unitario del reddito delle società di persone comporta l'imputazione del reddito ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili.

    L'accertamento del reddito di una società di persone e quello dei soci sono inscindibilmente collegati quando si fondano sul medesimo maggior reddito societario. Ne deriva il litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci, salvo questioni esclusivamente personali.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma 2

    Richiamato insieme all'art. 5 del TUIR, costituisce il fondamento del meccanismo unitario di accertamento del reddito delle società di persone e della sua imputazione ai soci.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14

    Impone l'integrazione del contraddittorio quando la controversia deve essere decisa nei confronti di più parti necessarie. Il giudice di rinvio dovrà applicare tale norma coinvolgendo tutti i soci.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Era la disposizione invocata dall'Agenzia per contestare il vizio di motivazione della sentenza regionale, ma la relativa censura è rimasta assorbita dalla rilevata nullità dell'intero giudizio.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 14815 del 2008

    Ha affermato il principio secondo cui l'accertamento relativo a una società di persone e ai suoi soci configura un litisconsorzio necessario, quando riguarda una base imponibile comune e non questioni personali dei singoli soci.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento fiscale riguarda una società di persone e determina automaticamente redditi imponibili a carico dei soci, società e tutti i soci devono partecipare allo stesso processo, salvo che siano dedotte questioni esclusivamente personali.
  • La mancata partecipazione anche di un solo socio determina la nullità dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in qualsiasi fase e grado, indipendentemente dal fatto che il socio non abbia impugnato il proprio avviso di accertamento.
  • Anche se la controversia comprende l'IVA, per la quale normalmente non esiste un litisconsorzio necessario tra società e soci, il simultaneus processus è necessario quando IVA, imposte dirette e IRAP derivano dallo stesso accertamento e da elementi comuni non separabili.
  • In presenza di un vizio di contraddittorio, il giudice deve arrestarsi alla questione processuale e non decidere il merito dell'accertamento, degli studi di settore o delle prove offerte dal contribuente.
  • Il giudice che rileva la mancata partecipazione di parti necessarie deve dichiarare la nullità del giudizio, cassare la decisione eventualmente adottata e rinviare la causa al primo giudice affinché disponga l'integrazione del contraddittorio e proceda a un nuovo esame.

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