Sentenza n. 163/2026 - Bari, Sezione U
per l'annullamento “- delle Note nn. Prot. 75649, 75660 e 75669, a firma del Dirigente del Servizio Integrato Attività Economiche del Comune di Foggia, Area Tecnica, del 15.07.2020, tutte ricevute a mezzo p.e.c. in pari data, dall'oggetto: “Comunicazione di diniego”, e con cui, in riferimento alle istanze presentate a firma della ricorrente, acquisite al Protocollo Generale dell'Ente (Prot. nn. 74319, 75878 e 75962, rispettivamente, del 10.07.2018 e 13.07.2018), relative al rilascio di autorizzazioni per l'installazione di impianti pubblicitari in varie vie della Città di Foggia, la P.A. resistente, ne dichiarava il rigetto, in quanto le strutture, così come richieste, sarebbero risultate in contrasto, con gli artt. 1, 16 e 18 del P.G.I.P. vigente nel Comune di Foggia, con il Decreto Ministeriale n. 6792 del 2001 e con l'art. 23 del Codice della Strada, senza alcun'altra motivazione; nonché - di ogni atto e/o provvedimento prodromico e/o successivo a quelli impugnati e/o comunque connesso a questi ultimi, ancorché non conosciuto e/o notificato alla ricorrente, ivi inclusi, ove occorra, gli artt. 1, 16 e 18 del P.G.I.P. del Comune di Foggia, denominati, rispettivamente, “Premessa”, “Collocazione di mezzi pubblicitari nell'ambito del territorio comunale” e, infine, “Presentazione della domanda”, laddove da intendersi, appunto, ilprimo, non quale mera premessa e ratio ispiratrice di portata generale e non dispositiva rispetto all'azione della P.A., il secondo, non quale precetto effettivamente operante in presenza di concrete condizioni distanziali impeditive del collocamento dell'impianto, ma come astratto, generico e sterile dettame ostativo alle installazioni richieste, e, il terzo, non come mera elencazione dei dati necessari alla presentazione delle istanze (che, ove tutti presenti, non incidono in alcun modo sulle pratiche a processarsi), ma come aprioristici precetti negatori per il rilascio di autorizzazioni pubblicitarie nel Comune avversario, su cui, in ogni caso, si riserva ricorso per motivi aggiunti; nonché, infine, per l'accertamento e la declaratoria -del diritto della ricorrente ad ottenere provvedimenti partecipati, tutti compiutamente ed esaustivamente motivati in relazione alle istanze presentate, oltre che orientati al riconoscimento della legittimazione ad operare presso il Comune resistente, in presenza degli effettivi presupposti e condizioni di legge”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: tre note comunali di diniego del 15 luglio 2020 relative alle autorizzazioni per l’installazione di impianti pubblicitari in varie vie del Comune di Foggia
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore pubblicitario)
Prevale il privato
La controversia
La società impugnava cumulativamente tre dinieghi, adottati in relazione a tre istanze presentate nel luglio 2018, deducendo l’assoluta genericità della motivazione, la violazione degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990, l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta, la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi, la violazione delle disposizioni del Piano generale degli impianti pubblicitari del Comune di Foggia, dell’art. 23 del Codice della strada e del decreto ministeriale richiamato nei dinieghi, nonché difetto di istruttoria, carenza di motivazione, contraddittorietà, illogicità, irrazionalità e sproporzione dell’azione amministrativa. Il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso cumulativo per l’assenza dei presupposti di connessione tra gli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso cumulativo, ritenendo sussistenti la sostanziale identità delle situazioni sostanziali e processuali, l’analogia delle istanze, l’identità della vicenda procedimentale, la coincidenza del contenuto dei dinieghi e l’unicità delle censure. Nel merito, il ricorso è stato accolto. I dinieghi sono stati annullati perché privi di una motivazione concreta e specifica: il mero richiamo agli artt. 1 e 18 del Piano generale degli impianti pubblicitari, al decreto ministeriale tecnico e all’art. 23 del Codice della strada non consentiva di individuare le effettive criticità riscontrate nei progetti. L’art. 1 del Piano costituiva una premessa generale e l’art. 18 disciplinava la domanda e la documentazione necessaria, mentre il decreto ministeriale richiamato era un documento tecnico articolato, sicché il rinvio generico non permetteva di comprendere le ragioni del diniego. È stata inoltre ravvisata la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990, poiché il Comune non aveva comunicato i motivi ostativi prima dell’adozione dei provvedimenti finali, impedendo il contraddittorio procedimentale. Quanto a uno dei dinieghi, il Comune aveva tentato di integrare in giudizio la motivazione richiamando una disposizione mai menzionata nell’atto; tale integrazione è stata ritenuta inammissibile. Non è stata inoltre condivisa la tesi secondo cui il provvedimento sarebbe stato vincolato, poiché la stessa ricostruzione comunale sulla distanza dell’impianto dall’intersezione non rendeva evidente l’automatismo del diniego. Il Comune è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, con rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione è adempiuto solo mediante l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche riferiti alle risultanze dell’istruttoria e alla concreta fattispecie; non è sufficiente il richiamo generico a norme o atti regolamentari.
art. 10-bis l. 241/1990
Prima dell’adozione di un provvedimento negativo, l’amministrazione deve comunicare all’istante i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, consentendo un effettivo contraddittorio procedimentale. La violazione della garanzia è stata ritenuta invalidante.
art. 21-octies l. 241/1990
La violazione dell’art. 10-bis, nel caso esaminato, non è stata considerata irrilevante, poiché l’omesso contraddittorio poteva incidere sul contenuto del provvedimento e aveva impedito alla società di formulare osservazioni utili.
art. 23 d.lgs. 285/1992
Il richiamo alla disciplina del Codice della strada in materia di impianti pubblicitari deve essere concretamente riferito alle caratteristiche e alla collocazione dell’impianto; il richiamo generico non soddisfa l’obbligo motivazionale.
art. 16 del Piano generale degli impianti pubblicitari del Comune di Foggia
“8 m. prima delle intersezioni”
La disposizione stabilisce distanze minime per la collocazione degli impianti. Nel caso concreto il TAR ha rilevato che il riferimento comunale al comma e alla lettera della disposizione era errato e che la natura vincolata del diniego non risultava evidente.
art. 18 del Piano generale degli impianti pubblicitari del Comune di Foggia
La disposizione disciplina la presentazione della domanda e la documentazione necessaria; non può essere utilizzata, mediante richiamo generico, quale autonoma e indeterminata ragione ostativa al rilascio dell’autorizzazione.
artt. 19 e 20 del Piano generale degli impianti pubblicitari del Comune di Foggia
Le disposizioni sono state richiamate nel ricorso in relazione al procedimento autorizzatorio e alla partecipazione, ma la decisione non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma.
d.m. n. 6792 del 5 novembre 2001
Il decreto, avente contenuto tecnico articolato, non può essere richiamato in modo indifferenziato: il provvedimento deve indicare la concreta prescrizione violata e il modo in cui essa si applica all’impianto esaminato.
Massime di principio
- Nel ricorso amministrativo cumulativo, l’impugnazione congiunta di più provvedimenti è ammissibile quando sussistono una connessione procedimentale o funzionale rigorosamente verificabile, identità o sostanziale analogia delle situazioni sostanziali e processuali, omogeneità dell’oggetto e del contenuto degli atti e censure comuni riferibili alle medesime ragioni demolitorie.
- L’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo richiede l’indicazione delle specifiche ragioni di fatto e di diritto emerse dall’istruttoria e riferite alla concreta domanda; il mero richiamo ad articoli di un piano, a norme tecniche o a un complesso documento regolatorio non consente al destinatario di comprendere le ragioni effettive del diniego.
- Prima dell’adozione di un provvedimento negativo, l’amministrazione deve comunicare i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990, salvo che ricorrano concretamente i presupposti per escludere tale garanzia. L’omissione è invalidante quando impedisce al privato di incidere utilmente sull’esito del procedimento.
- La motivazione di un provvedimento amministrativo non può essere integrata in giudizio mediante il richiamo a disposizioni o ragioni non contenute nell’atto impugnato.
- La qualificazione del provvedimento come vincolato non esonera automaticamente dall’obbligo del preavviso di rigetto quando l’applicazione della disciplina richiede la verifica concreta delle caratteristiche, delle dimensioni o della collocazione dell’intervento e l’esito negativo non è immediatamente e inequivocabilmente predeterminato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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