Cassazione Civile, Ordinanza n. 16640/2025 del 21/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a maggiori imposte IRPEF, IVA e IRAP per gli anni 2005-2007, deducendo tra l’altro la mancata notifica dei presupposti avvisi di accertamento. Per contestare la veridicità delle relate di notifica, aveva poi proposto querela di falso, sostenendo di non aver mai ricevuto gli avvisi e di non aver mai sottoscritto le relate. Il Tribunale aveva accolto la querela sulla base della consulenza grafologica, dichiarando false le sottoscrizioni. L’Agenzia delle Entrate aveva appellato deducendo, tra l’altro, il proprio difetto di legittimazione passiva, l’inammissibilità della querela di falso e l’erronea valutazione della CTU. La Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione. In Cassazione l’Agenzia ha denunciato, con due motivi, la violazione degli artt. 221 c.p.c., 2697, 2700, 2727 e 2729 c.c.: con il primo, ha sostenuto che la querela di falso, avendo ad oggetto una relata di notifica qualificabile come atto pubblico, avrebbe dovuto investire anche le altre attestazioni del pubblico ufficiale e non solo l’autenticità della firma; con il secondo, ha dedotto che il giudice di merito avrebbe dovuto escludere il rischio di una "autofalsificazione" della firma, indagine che a suo dire non sarebbe stata svolta nella CTU grafologica.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il primo motivo, respingendo l’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza, ma lo ha giudicato infondato: ha affermato che, in caso di contestazione della relata di notifica mediante querela di falso, è sufficiente colpire l’attestazione privilegiata del pubblico ufficiale relativa all’identità del destinatario/consegnatario, e che la falsità della sottoscrizione può costituire prova idonea del mancato ricevimento dell’atto, senza necessità di estendere l’accertamento a tutte le ulteriori attestazioni della relata. Ha inoltre escluso la pertinenza dei precedenti invocati dall’Agenzia. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché attingeva una valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito sulla base della CTU e del materiale istruttorio, non sindacabile in cassazione se non nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo, profilo non dedotto. Conseguentemente il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna dell’Agenzia delle Entrate alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 221 c.p.c.
La querela di falso può essere proposta con l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità, anche mediante presunzioni; l’accertamento della falsità è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione non va interpretato in modo rigidamente formalistico e non può tradursi in un ostacolo irragionevole al diritto di difesa, se il contenuto rilevante degli atti è puntualmente illustrato e la loro presenza nei fascicoli è specificamente indicata.
art. 2700 c.c.
La relata di notifica redatta da pubblico ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso, delle attestazioni coperte da fede privilegiata, incluse quelle sull’identità del destinatario/consegnatario e sulla consegna a mani proprie.
art. 138 c.p.c.
La contestazione della notifica personale tramite querela di falso può investire l’attestazione dell’avvenuta consegna al destinatario e della sottoscrizione da questi apposta sulla relata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non consente di rimettere in discussione valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La valutazione del materiale istruttorio e della CTU è sindacabile in cassazione solo nei ristretti limiti dell’omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti.
art. 2697 c.c.
Richiamato come norma sulla ripartizione dell’onere della prova, ma senza accoglimento della censura dell’Agenzia.
art. 2727 c.c.
Richiamato in tema di presunzioni, ritenute utilizzabili come supporto probatorio della falsità.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici possono concorrere a dimostrare la falsità dedotta in querela di falso, secondo il prudente apprezzamento del giudice.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ricorrendone i presupposti, la soccombente è tenuta al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo all’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La querela di falso contro una relata di notifica può essere proposta anche quando il destinatario contesti principalmente la sottoscrizione apposta sulla relata, poiché l’attacco alla firma investe l’attestazione privilegiata del pubblico ufficiale circa l’identità del consegnatario e l’avvenuta consegna personale dell’atto.
- Per privare di efficacia probatoria una relata di notifica, non è necessario contestare tutte le attestazioni in essa contenute: è sufficiente aggredire una immutazione del vero rilevante e coperta da fede privilegiata, se idonea a incrinare la validità della notificazione.
- L’ammissibilità della querela di falso può essere sorretta da qualunque mezzo probatorio idoneo, incluse le presunzioni semplici; la selezione e la valutazione del materiale istruttorio spettano al giudice di merito.
- La deduzione del rischio di "autofalsificazione" della firma, quando si traduca nella critica alla valutazione del materiale peritale e probatorio, non integra di per sé un vizio di legittimità, se non viene specificamente denunciato l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non va applicato in modo eccessivamente formalistico: è sufficiente che il ricorrente descriva con precisione il contenuto rilevante degli atti richiamati e ne indichi specificamente la collocazione nei fascicoli di merito.
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