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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32065/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto per l'esecuzione di opere su un immobile. In primo grado il tribunale aveva accolto in parte la domanda dell'appaltatrice per il pagamento del corrispettivo residuo, aveva dichiarato la decadenza dei committenti dalla garanzia per vizi per tardiva denuncia, ma aveva accolto la loro riconvenzionale nei limiti del risarcimento dei danni da inadempimento/inesatto adempimento, con compensazione tra le poste e condanna al residuo. In appello la società appaltatrice ha ottenuto una decisione più favorevole: la corte territoriale ha condannato i committenti al pagamento del residuo corrispettivo e di un importo per l'uso indebito di ponteggi, rigettando la riconvenzionale dei committenti perché la mancata impugnazione incidentale aveva reso definitiva la statuizione di decadenza dalla garanzia per vizi e, quindi, precluso il credito risarcitorio opposto in compensazione. I committenti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per vizio di costituzione del collegio, essendo la decisione stata deliberata con la partecipazione di un giudice ausiliario; 2) omessa considerazione dell'elaborato peritale dell'accertamento tecnico preventivo, da cui emergeva il grave ed esclusivo inadempimento dell'appaltatrice e il costo di ripristino delle opere; 3) violazione dell'art. 1667 c.c. per avere individuato nell'attestazione di ultimazione lavori del 16/4/2007 il momento di accettazione dell'opera, senza distinguere tra vizi palesi e occulti; 4) violazione dell'art. 1667 c.c. per avere ritenuto tardiva la denuncia dei vizi, nonostante la piena conoscenza acquisita solo all'esito dell'accertamento tecnico preventivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato rigettato nel merito: la partecipazione del giudice ausiliario al collegio non ha determinato nullità, alla luce della sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale che ha conservato transitoriamente la legittimità dell'apporto dei giudici ausiliari per ridurre l'arretrato fino alla riforma complessiva della magistratura onoraria. Gli altri tre motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte d'appello aveva infatti fondato il rigetto della domanda dei committenti sulla definitività della pronuncia di decadenza dalla garanzia per vizi, non impugnata con appello incidentale, e sulla conseguente impossibilità di far valere un credito risarcitorio in compensazione. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 158 c.p.c.

    La dedotta nullità per vizio di costituzione del giudice è stata esclusa, non ravvisandosi invalidità della decisione per la partecipazione del giudice ausiliario.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La censura motivazionale è stata ritenuta non decisiva perché i motivi non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per violazione di legge è stato dichiarato inammissibile perché non pertinente alla decisione impugnata.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    La dedotta nullità della sentenza non è stata accolta; i motivi successivi sono stati reputati non specifici rispetto alle statuizioni della corte d'appello.

  • art. 1667 c.c.

    La garanzia per vizi dell'appalto è soggetta a decadenza se la denuncia non è tempestiva; nel caso concreto la decadenza ha impedito di fondare su quei vizi un credito risarcitorio opponibile in compensazione.

  • art. 1668 c.c.

    La corte d'appello ha escluso che i vizi rientrassero nella disciplina più rigorosa dell'ultimo comma di questa norma.

  • art. 1669 c.c.

    La corte d'appello ha escluso l'applicabilità della disciplina dei gravi difetti/difetti gravi dell'edificio.

  • art. 2041 c.c.

    È stato riconosciuto all'appaltatrice un indennizzo per l'utilizzazione non autorizzata dei ponteggi da parte dei committenti dopo l'ultimazione delle opere.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

  • d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. nella L. n. 98 del 2013

    Le questioni di legittimità costituzionale relative alla composizione dei collegi con giudici ausiliari sono state richiamate, ma la decisione è stata ritenuta transitoriamente tollerabile.

  • sentenza Corte cost. n. 41 del 2021

    Ha dichiarato l'incostituzionalità delle norme sui giudici ausiliari, ma ha mantenuto una legittimazione temporanea del loro impiego fino al 31/10/2025 per evitare l'annullamento delle decisioni e fronteggiare l'arretrato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non colpiscono le statuizioni effettivamente decisive.
  • La mancata proposizione di appello incidentale contro un capo sfavorevole rende definitiva quella statuizione e preclude di rimetterla in discussione in cassazione come presupposto di ulteriori domande.
  • Nell'appalto, la decadenza dalla garanzia per vizi per tardiva denuncia impedisce di fondare su quei vizi un credito risarcitorio da opporre in compensazione, se la relativa azione non è più esercitabile.
  • La disciplina dei vizi dell'opera va qualificata secondo la loro natura concreta: la qualificazione incide sul regime applicabile, ma la censura è inutile se resta intangibile il capo che ha già dichiarato la decadenza.
  • La partecipazione del giudice ausiliario al collegio di appello non determina, di per sé, nullità della sentenza quando il quadro costituzionale e transitorio ne consente l'utilizzo sino alla riforma della magistratura onoraria.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenzaGiudicato

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