Sentenza n. 14264/2026 - Roma, Sezione 3Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia nella conclusione del procedimento per la predisposizione di un piano assistenziale individualizzato domiciliare e per l'individuazione di una struttura residenziale protetta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e ente gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la condanna solidale delle amministrazioni al risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall'inosservanza del termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 2-bis l. 241/1990. La persona assistita, affetta da grave patologia con comportamenti aggressivi e pericolosi, aveva usufruito fino al compimento dei ventuno anni di servizi socioassistenziali e sanitari presso una struttura per minori. Dopo il rientro al domicilio familiare, non sarebbe stata assicurata la continuità dell'assistenza né un adeguato sostegno domiciliare. A fronte dell'istanza del 5 agosto 2022 per la predisposizione di un piano assistenziale individualizzato, le amministrazioni sarebbero rimaste inerti. Il TAR aveva successivamente ordinato la conclusione del procedimento e, in sede di ottemperanza, aveva nominato il Sindaco quale commissario ad acta; il piano era stato infine redatto il 26 marzo 2024. I ricorrenti hanno dedotto la sussistenza degli elementi dell'illecito aquiliano e chiesto il risarcimento, con quantificazione fondata sulle tabelle milanesi e personalizzazione del danno. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l'altro, l'irricevibilità per tardività della notificazione ai sensi dell'art. 30, comma 4, c.p.a., nonché contestato la responsabilità, il difetto di rappresentanza degli amministratori di sostegno e il quantum debeatur. I ricorrenti hanno sostenuto che l'illecito fosse ancora in corso, che la domanda riguardasse la mancata esecuzione del giudicato e che il termine dovesse decorrere dalla definizione del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività della notificazione, senza esaminare il merito della domanda risarcitoria. L'istanza era stata presentata il 5 agosto 2022 e il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro trenta giorni, quindi entro il 5 settembre 2022. Ai sensi dell'art. 30, comma 4, c.p.a., il termine decadenziale di centoventi giorni per l'azione risarcitoria da ritardo, pur non decorrendo finché perdura l'inadempimento, inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere. Il termine ha quindi iniziato a decorrere il 5 settembre 2023 ed è scaduto il 3 gennaio 2024, mentre il ricorso è stato notificato soltanto l'8 aprile 2024. La permanenza dell'inerzia non impedisce la maturazione della decadenza, poiché la disposizione impone di esercitare l'azione anche durante l'inadempimento protratto. Né la precedente azione sul silenzio, né la successiva nomina del commissario ad acta, né il giudizio di ottemperanza fanno slittare o interrompono il termine. L'art. 30, comma 5, c.p.a. non è applicabile, perché disciplina l'effetto interruttivo o sospensivo soltanto nel caso in cui sia stata proposta un'azione di annullamento e, in quanto norma derogatoria, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti in ragione dell'andamento complessivo della vicenda e della natura degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 2-bis l. 241/1990
inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento
Costituisce il fondamento della domanda risarcitoria per il danno asseritamente derivante dal ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento.
art. 2, comma 2, l. 241/1990
In assenza di diverso termine, il procedimento doveva essere concluso entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
art. 30, comma 4, c.p.a.
il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l'inadempimento; inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere
Per l'azione risarcitoria da ritardo, il termine decadenziale di centoventi giorni decorre comunque dopo un anno dalla scadenza del termine procedimentale, anche se l'inadempimento è ancora in corso.
art. 30, comma 5, c.p.a.
nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento
L'effetto interruttivo o sospensivo del termine decadenziale opera soltanto quando sia stata proposta un'azione di annullamento e non può essere esteso alla precedente azione contro il silenzio o al giudizio di ottemperanza.
art. 26, comma 1, lett. q), d.P.C.M. 12 gennaio 2017
È richiamato quale base dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere tempestivamente nella materia assistenziale.
art. 2964 c.c.
È richiamato per il principio generale secondo cui i termini da rispettare a pena di decadenza non sono soggetti a interruzione o sospensione, salvo diversa previsione.
art. 2963, comma 3, c.c.
È applicato per individuare il 5 settembre 2022 quale scadenza del termine procedimentale, poiché il giorno precedente cadeva di domenica.
Massime di principio
- L'azione risarcitoria per danno da ritardo è soggetta al termine decadenziale di centoventi giorni previsto dall'art. 30, comma 4, c.p.a.; se l'amministrazione permane inerte, il termine non decorre immediatamente, ma inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere.
- La permanenza dell'inadempimento dell'amministrazione non impedisce la maturazione della decadenza prevista per l'azione risarcitoria da ritardo: il danneggiato deve proporre l'azione entro il termine decorrente dall'anno successivo alla scadenza del termine procedimentale, anche se l'inerzia continua.
- La proposizione di un'azione avverso il silenzio o di un'azione diretta a ottenere la conclusione del procedimento non interrompe né sospende il termine decadenziale per l'azione risarcitoria da ritardo.
- L'art. 30, comma 5, c.p.a., che prevede effetti interruttivi o sospensivi del termine nel caso di proposizione dell'azione di annullamento, è norma derogatoria e non può essere applicato estensivamente o analogicamente alla precedente azione sul silenzio o al giudizio di ottemperanza.
- La successiva adozione del provvedimento, la nomina di un commissario ad acta o la proposizione di un giudizio di ottemperanza non determinano lo slittamento della decorrenza del termine decadenziale per l'autonoma domanda risarcitoria fondata sul ritardo nella conclusione del procedimento.
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