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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5975/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava in cassazione la conferma di responsabilità per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale quale amministratrice unica di Aprilia Trasporti s.r.l. i motivi principali erano: 1) censura della valutazione probatoria riguardo ai veicoli ascritti a distrazione (sosteneva che alcuni erano stati venduti o rubati anni prima e che rimanevano solo due rimorchi di valore pressoché nullo, inoltre il curatore fallimentare aveva rinunciato all'acquisizione); 2) contestazione della mancanza di prova delle somme distratte (euro 405.197,22 per immobilizzazioni materiali non precisate, euro 18.167,91 per depositi bancari e euro 18.065,84 in cassa), lamentando assenza di indagine sui conti correnti e rilevando documentazione che mostrava un saldo minimo nel 2012 e ingenti passività; 3) doglianze sulla sussistenza del dolo specifico relativo alla bancarotta documentale, sostenendo che il mancato deposito dei bilanci non equivale all'assenza di scritture contabili e non prova il dolo; 4) errore di applicazione del diritto in ordine al dolo specifico; 5) mancata motivazione sulla valutazione delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata (art. 219, comma 2, n.1 legge fallimentare).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (manifestamente infondato e/o generico) in tutti i motivi: 1) sul punto dei veicoli, la Corte ha ritenuto l'argomentazione sulla loro nullità meramente assertiva e priva di significato probatorio; 2) sulla presunta inesistenza delle somme, la Corte ha ritenuto irrilevante il richiamo al saldo minimo del 2012, valorizzando invece gli elementi che dimostravano la prosecuzione dell'attività (movimentazioni di conto e dichiarazioni di un dipendente) come prova dell'effettiva disponibilità di risorse; 3) e 4) riguardo al dolo specifico per la bancarotta documentale, la Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito che hanno fondato la prova sul’assenza dei libri e delle scritture contabili per il periodo successivo al 2010; 5) la censura sulla mancata estesa motivazione in ordine alla prevalenza delle circostanze attenuanti è stata ritenuta generica e quindi inammissibile. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Decisione resa il 21/10/2022.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla specificità dei motivi di ricorso in Cassazione: i motivi generici o non specifici sono inammissibili; la Corte ha richiamato questo principio per valutare la genericità dei motivi proposti

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale secondo le disposizioni emergenziali/modificative del processo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso per cassazione: condanna alle spese e talvolta al pagamento in favore della Cassa delle Ammende; applicata per irrogare alla ricorrente le somme dovute

  • art. 219, comma 2, n. 1 legge fallimentare

    Riferimento all'aggravante contestata in materia fallimentare; la ricorrente aveva invocato prevalenza delle attenuanti generiche su tale aggravante, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e inammissibile

Massime di principio

  • In reati di bancarotta fraudolenta la mancata tenuta o l'assenza delle scritture contabili per periodi rilevanti può essere considerata prova indiziaria del dolo di occultamento; il mancato deposito dei bilanci può rafforzare tale convincimento se valutato nel contesto probatorio
  • Contestare la consistenza patrimoniale richiede censure specifiche e documentate (es. analisi puntuale delle poste, indagini bancarie): affermazioni generiche sullo stato dei conti o su un saldo puntuale non sono persuasive se contraddette da altri elementi probatori (movimentazioni bancarie, prosecuzione dell'attività, dichiarazioni testimoniali)
  • Sostenere che beni siano stati venduti o rubati in epoche remote non annulla automaticamente l'accusa di distrazione; è necessario fornire prove precise sulla titolarità, la data e la modalità dell'alienazione o del furto e sull'effettivo valore recuperabile al momento del fallimento
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione dei giudici di merito: argomentazioni generiche o puramente assertive sono molto probabilmente dichiarate inammissibili
  • Le doglianze generiche sulla ponderazione di circostanze attenuanti e aggravanti in appello risultano spesso inammissibili: è necessario motivare in modo concreto la non valutazione o l'errata valutazione delle circostanze rilevanti
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente può essere condannata alle spese e a somme a favore della Cassa delle Ammende secondo l'art. 616 c.p.p.; quindi valutare attentamente la fondatezza e la specificità del ricorso prima di proporlo

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