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Ordinanza

Ordinanza n. 662/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rifiuto del visto di ingresso prot. n. 9657 del 15/10/2025, emesso dal Consolato Generale d'Italia in Casablanca e notificato a mani in data 20/10/2025, con il quale è stata respinta la domanda di visto per studio/formazione/tirocinio presentata dal ricorrente;

Giustizia amministrativa202515119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: rifiuto del visto di ingresso per studio, formazione o tirocinio, motivato anche con riferimento a una presunta falsità documentale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento consolare con cui era stata respinta la domanda di visto per studio, formazione o tirocinio. Dal testo emerge che il provvedimento e le difese dell'Amministrazione hanno evocato una tematica di falsità documentale, sulla quale il ricorrente ha contestato il diniego. Nel corso della camera di consiglio il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, in ragione della fissazione a breve dell'udienza pubblica di merito, con concorde assenso delle parti alla compensazione delle spese della fase cautelare.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare e non ha quindi deciso la sospensione dell'efficacia del diniego. Ritenendo necessario acquisire elementi ulteriori ai fini della decisione di merito, ha disposto un incombente istruttorio a carico dell'Amministrazione: entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, o dalla sua notificazione se anteriore, Ministero e Consolato dovranno fornire chiarimenti documentati e circostanziati sulla falsità documentale richiamata nel provvedimento impugnato e negli scritti dell'Avvocatura dello Stato. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 29 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata trattata nell'ambito del rito cautelare, ma la rinuncia del ricorrente ha reso non necessaria una decisione sulla sospensione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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