Cassazione Penale, Sentenza n. 16890/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di furto (capo A) perché l'azione penale non può proseguire per difetto di querela. Per il resto, dichiara inammissibile il ricorso; quanto al residuo reato (capo B, evasione) annulla la parte relativa al trattamento sanzionatorio e dispone il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per un nuovo giudizio sul punto.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Trobiani impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato per furto aggravato e per evasione. Il primo motivo sostiene l'estinzione del reato di furto aggravato per difetto della condizione di procedibilità, atteso il mutamento operato dalla riforma (c.d. riforma Cartabia) che ha reso il reato di furto punibile a querela della persona offesa salvo i casi di procedibilità d'ufficio espressamente previsti. Nel caso concreto non sussistono condizioni per procedere d'ufficio e l'atto in atti (denuncia della Sig.ra Benni Loredana) non costituisce querela in quanto manca la chiara manifestazione di volontà punitiva. Il secondo motivo censura la motivazione sul reato di evasione ma è ritenuto inammissibile perché si limita a riproporre questioni già trattate in appello senza una critica specifica e nuova.
Norme richiamate
d.lgs. 150/2022, art. 2 comma 1 lett. 1)
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 - bis)
La norma ha modificato il regime di procedibilità del furto rendendolo, di regola, procedibile solo a querela della persona offesa, salvo i casi tassativi che legittimano l'azione penale d'ufficio; pertanto, in assenza di querela valida o di circostanze che autorizzino l'esercizio d'ufficio, l'azione penale deve estinguersi
art. 624 c.p. (previgente formulazione richiamata dalla sentenza)
Riferimento alla disciplina previgente del furto che è stata modificata dal d.lgs. 150/2022; la Corte confronta il nuovo regime con gli atti procedimentali per valutare la sussistenza della querela
art. 625 c.p., numeri 7 e 7-bis (richiamati)
Indicano le circostanze in presenza delle quali è ammessa la procedibilità d'ufficio per taluni furti; la loro mancata sussistenza esclude l'azione d'ufficio
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 15166 del 15/02/2016, Rv. 266722)
Perché un atto formato dalla polizia giudiziaria possa valere come querela è necessaria una chiara manifestazione di volontà punitiva da parte della persona offesa; la mera intestazione o la forma dell'atto non sono sufficienti
Massime di principio
- Dopo la riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) il reato di furto è, di regola, procedibile solo a querela della persona offesa; in mancanza di querela valida e in assenza delle circostanze che legittimano l'esercizio d'ufficio, l'azione penale si estingue
- Una denuncia raccolta o redatta dalla polizia giudiziaria non equivale automaticamente a querela: è necessaria nel testo dell'atto la chiara manifestazione della volontà della persona offesa di perseguire penalmente l'autore
- Il pubblico ministero non può procedere d'ufficio per furto salvo i casi tassativi previsti dalla legge (es. vittima incapace o circostanze aggravanti specifiche indicate nell'art. 625), dunque va sempre verificata la sussistenza di tali condizioni prima di proseguire
- I mezzi di impugnazione che ripropongono pedissequamente argomentazioni già disattese in sede di merito senza formulare censure specifiche rischiano di essere dichiarati inammissibili per difetto di specificità
- In presenza di difetti procedurali rilevanti (come l'assenza della querela quando necessaria) la Corte può annullare la sentenza senza rinvio per la parte affetta da tale vizio e disporre rinvio limitato per questioni diverse (es. trattamento sanzionatorio) se necessario
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