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Sentenza

Sentenza del 19/04/2019 n. 11033 - Corte di Cassazione

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE Accettazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo alla TIA per l'anno 2005, pari a Euro 5.330,00, emesso dal Comune. La contribuente aveva contestato la tardività del ricorso introduttivo, sostenendo che i termini fossero stati sospesi per la presentazione di un'istanza di accertamento con adesione. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto tempestiva l'impugnazione, esaminato il merito e ridotto del 50% l'area tassabile. A. S.p.A. aveva quindi proposto ricorso per cassazione, successivamente rinunciando agli atti del giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio perché la rinuncia al ricorso era rituale, essendo stata sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal difensore munito dei relativi poteri. L'accettazione della controparte non era necessaria, poiché l'art. 306 c.p.c. non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione. La rinuncia ha comportato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Non vi è stata pronuncia sulle spese, poiché la parte intimata non si era costituita. Non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • Art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione

    La rinuncia deve risultare da un atto univoco, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, e produce l'estinzione del giudizio quando è validamente presentata.

  • Art. 306 c.p.c.

    La disciplina generale della rinuncia agli atti del giudizio, inclusa la necessità di accettazione in determinate ipotesi, non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    L'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato riguarda i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione.

  • Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Ha introdotto l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002; la disposizione è di natura eccezionale e non è estensibile alla rinuncia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia ritualmente sottoscritta dal ricorrente e dal difensore è normalmente sufficiente a determinare l'estinzione del processo, senza necessità di accettazione della controparte.
  • La rinuncia al ricorso comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata; pertanto, la controparte perde normalmente l'interesse a contestare la rinuncia.
  • Se la parte intimata non si è costituita, non è necessario notificarle o comunicarle la rinuncia e non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità: di regola non comporta quindi il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
  • La rinuncia deve essere chiara, univoca e provenire da soggetti muniti dei necessari poteri; eventuali irregolarità nella sottoscrizione o nei poteri rappresentativi possono impedirne l'efficacia.

Testo integrale

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