Cassazione Penale, Sentenza n. 42588/2022 del 09/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP, deducendo: 1) che le accuse derivavano da dichiarazioni calunniatrici di due collaboratori di giustizia e da dati intercettativi confusi; 2) che il Tribunale aveva attribuito a Mazza il ruolo di promotore dell'associazione senza considerare che i suoi rapporti si limitavano a familiari/parenti; 3) che la qualificazione aggravata per disponibilità di armi era infondata perché le intercettazioni non provavano un fucile e l'arma sequestrata era stata rinvenuta in un tombino e non nella disponibilità degli associati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti generici e non idonei a consentire il sindacato di legittimità poiché il ricorrente non ha specificato i punti critici della motivazione del Tribunale. Il terzo motivo è stato ritenuto privo di interesse perché contestava solo un'aggravante che non incideva sulla sussistenza del quadro indiziario né sulle esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Regola il riesame dei provvedimenti cautelari; qui il Tribunale di Messina ha confermato la misura e la Corte valuta l'impugnazione del relativo ordinanza
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sul traffico di sostanze stupefacenti; i fatti contestati al ricorrente ricadono in questo ambito
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Prevede l'aggravante dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e circostanze aggravanti (es. disponibilità di armi); la Corte ha ritenuto che contestare tale aggravante non incidesse sull'idoneità della custodia cautelare
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come presunta violazione di legge; la Corte segnala l'onere di specificità delle censure ex art. 273 per consentire il sindacato
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle censure di legittimità; la Corte ha valutato l'inammissibilità per genericità delle censure mosse ai sensi di tali norme
art. 275 cod. proc. pen.
La Corte richiama la presunzione relativa di cui al comma 3 nella valutazione delle aggravanti e osserva che la contestazione di un'aggravante che non incide sulla misura cautelare è priva di interesse
art. 303 e art. 304 cod. proc. pen.
Richiamati quanto alla determinazione dei termini di durata della fase procedurale e della misura; la Corte osserva che la contestazione dell'aggravante non modifica il limite edittale massimo né i termini rilevanti per la custodia
Massime di principio
- I motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici: indicare i punti determinati della decisione e gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la censura; censure generiche sono inammissibili
- Contestare esclusivamente un'aggravante che non incide sulla sussistenza del quadro indiziario o sulle esigenze cautelari è privo di interesse e può rendere il ricorso inammissibile
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e le intercettazioni, se adeguatamente valorizzate dal giudice, possono costituire elementi idonei a fondare la misura cautelare; il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con tali valutazioni
- La declaratoria di inammissibilità può comportare la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, a deterrente di ricorsi infondati o generici
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