Ordinanza n. 37/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di revoca del nulla osta rilasciato al sig. Pollio Nello, in favore del lavoratore Saini Sonu, avente n. prot. n. P-NA/L/Q/2024/108184, emesso in data 29.08.2025 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del nulla osta al lavoro emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, il decreto con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli ha revocato il nulla osta rilasciato in suo favore nell'ambito di un rapporto di lavoro con un datore indicato negli atti. In sede cautelare ha contestato la revoca e ha prospettato anche la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il giudice ha rilevato che il ricorrente non ha allegato né fornito un principio di prova su elementi idonei a orientare diversamente la decisione amministrativa; non ha dimostrato l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'avvio del rapporto di lavoro, limitandosi a rappresentare la propria ignoranza incolpevole circa le ragioni dell'assenza del datore di lavoro; non ha adeguatamente contestato il giudizio di incapacità reddituale dell'originario datore, espresso dall'Ispettorato del lavoro, né il conseguente giudizio amministrativo di inattendibilità del rapporto di lavoro allegato. Ha inoltre sostenuto, implicitamente o esplicitamente, la possibilità del rilascio di un permesso per attesa occupazione, ma il giudice ha ritenuto che tale istituto presupponga circostanze successive, non colpose, determinanti l'interruzione o cessazione di un rapporto di lavoro realmente esistente, mentre nella fattispecie emergerebbe la sua inesistenza originaria.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare di sospensione del decreto di revoca. In sede di sommaria valutazione propria della fase cautelare, non ha ravvisato prima facie presupposti idonei a mettere in discussione il provvedimento amministrativo: il ricorrente non ha fornito allegazioni o prove sufficienti circa l'effettiva sussistenza del rapporto e dei relativi presupposti; il giudizio di incapacità reddituale del datore di lavoro non è stato adeguatamente contestato; e la domanda di permesso per attesa occupazione appare preclusa dall'inesistenza ab origine del rapporto, anziché da una sua successiva interruzione o cessazione. Il TAR ha tuttavia precisato che l'attività lavorativa medio tempore asseritamente reperita ed espletata consente al ricorrente di sottoporre la sopravvenienza all'Amministrazione, affinché rivaluti la fattispecie. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le modalità della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ne ha escluso, allo stato della sommaria cognizione, la concedibilità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo non può essere concessa quando il ricorrente non fornisca allegazioni e almeno un principio di prova su fatti idonei a mettere in discussione i presupposti della decisione amministrativa.
- La possibilità di ottenere un permesso per attesa occupazione presuppone la cessazione o l'interruzione successiva di un rapporto di lavoro effettivamente esistente per circostanze non imputabili al lavoratore; non opera, invece, quando il rapporto risulti inesistente ab origine e manchino fin dall'inizio i requisiti richiesti.
- Un giudizio amministrativo sull'incapacità reddituale del datore di lavoro, se non adeguatamente contestato, può sostenere la valutazione di inattendibilità del rapporto di lavoro dichiarato e impedire, in sede cautelare, il riconoscimento del fumus della pretesa del lavoratore.
- La sopravvenienza costituita dal reperimento e dall'effettivo svolgimento di una nuova attività lavorativa può essere sottoposta all'Amministrazione per una rivalutazione della posizione, anche quando non giustifichi la sospensione cautelare del precedente provvedimento.
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