Cassazione Civile, Ordinanza n. 33164/2025 del 18/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (armatore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di una somma richiesta a titolo di tariffa fissa relativa al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi nel porto. La società creditrice sosteneva di essere concessionaria del servizio nel porto interessato e che, ai sensi del d.lgs. n. 182/2003, la tariffa fosse dovuta anche indipendentemente dal concreto conferimento dei rifiuti, in base alla quota fissa prevista dall’allegato IV. La società debitrice aveva opposto il decreto, contestando sia la sussistenza dei presupposti normativi e amministrativi per l’imposizione della tariffa sia la legittimazione della controparte a riscuoterla. La Corte d’appello aveva accolto l’appello della debitrice, ritenendo che la creditrice non fosse titolata a pretendere la tariffa perché non risultava concessionaria del servizio di gestione rifiuti nel porto, ma soltanto autorizzata alla raccolta a bordo, e che comunque la pretesa fosse fondata su atti amministrativi non idonei o non applicabili. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto, con un motivo unico articolato in due censure, la violazione degli artt. 4, comma 5, 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 182/2003, sostenendo che: 1) la Corte territoriale avrebbe erroneamente negato la propria legittimazione a richiedere la quota fissa, nonostante la concessione e la disciplina del servizio; 2) la Corte d’appello avrebbe errato nell’interpretare l’art. 8, comma 3, ritenendo dovuta la tariffa fissa solo al gestore del porto di effettivo conferimento. La resistente ha eccepito l’irricevibilità/inammissibilità del ricorso e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha respinto anzitutto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla controricorrente, chiarendo che la trasformazione della società di persone in società di capitali non integra una vicenda estintiva e che la nuova società era legittimata a ricorrere, essendo documentata la continuità soggettiva. Ha poi escluso il giudicato implicito prospettato dalla resistente. Tuttavia ha ritenuto inammissibile il primo profilo di censura perché non si confrontava con tutta la ratio decidendi della sentenza impugnata: la ricorrente aveva contestato solo parte della motivazione, omettendo di criticare i passaggi decisivi con cui la Corte d’appello aveva escluso l’idoneità degli atti amministrativi richiamati e aveva negato che la pretesa potesse fondarsi su di essi. È stata reputata inammissibile anche la seconda censura sull’art. 8, comma 3, perché rivolta contro un’affermazione resa ad abundantiam e quindi priva di incidenza sulla decisione. Ne è conseguita l’inammissibilità complessiva del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e applicazione del contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione è stato formalmente incardinato sulla violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 380-bis1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 182/2003
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina del servizio di raccolta rifiuti portuali e la propria legittimazione alla pretesa tariffaria.
art. 5, comma 4, d.lgs. n. 182/2003
Richiamato per affermare che il servizio dovesse essere affidato tramite concessione all’esito di procedura concorsuale, previa approvazione del piano di raccolta.
art. 7 d.lgs. n. 182/2003
Indicato nella sentenza di merito come base normativa dell’obbligo di pagamento della quota fissa, anche in assenza di conferimento dei rifiuti.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 182/2003
Norme centrali della controversia: la ricorrente le invocava per sostenere la debenza della tariffa; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura che investiva l’interpretazione dell’art. 8, comma 3, perché diretta contro un argomento ad abundantiam.
Allegato IV d.lgs. n. 182/2003
Richiamato per la composizione della tariffa in quota fissa e quota variabile, indipendentemente dall’effettivo utilizzo degli impianti.
art. 16 L. n. 84/1994
Richiamato per qualificare il titolo posseduto dalla ricorrente come licenza per la sola raccolta di rifiuti a bordo, non sufficiente a legittimare la riscossione della tariffa per la gestione nel porto.
art. 26 L. n. 241/1990
Evocato dalla ricorrente come base della pretesa funzione integratrice di circolari e atti amministrativi, ma senza che la Corte vi ravvisasse un argomento decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura è inammissibile se non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata: è necessario attaccare ciascun passaggio decisivo su cui la decisione si fonda.
- Una doglianza proposta contro un argomento svolto ad abundantiam è priva di interesse e non consente la cassazione della sentenza, quando la decisione poggi comunque su altra ratio autonoma e sufficiente.
- La trasformazione di una società di persone in società di capitali non determina, di per sé, una vicenda estintiva del soggetto, sicché la società risultante dalla trasformazione può proseguire il giudizio e proporre impugnazione se documenta la continuità soggettiva.
- L’interpretazione delle norme che disciplinano tariffe o corrispettivi di servizi pubblici va condotta verificando non solo la norma astratta, ma anche i presupposti amministrativi e concessori che ne legittimano l’applicazione nel caso concreto.
- La contestazione della debenza di un corrispettivo fondato su una disciplina amministrativa richiede una critica puntuale degli atti richiamati e della motivazione che ne afferma l’irrilevanza o l’inidoneità; una critica solo parziale della motivazione non è idonea a scalfire la decisione.
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