Cassazione Penale, Sentenza n. 236/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione di tipo mafioso ('ndrangheta, capo 1) e per reati connessi al cosiddetto "racket del pane" (capi 105-110). Il ricorso deduce: nullità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni per carenza di motivazione e di indizi specifici rispetto alla posizione di Mesiano in relazione al traffico di stupefacenti; vizio di motivazione e insufficienza degli indizi circa la sua partecipazione alla consorteria mafiosa, basata in gran parte su dichiarazioni generiche di collaboratori di giustizia e su relazioni di parentela; insufficiente evidenza che le conversazioni intercettate contengano minacce o violenze idonee a dimostrare estorsioni o imposizione del prezzo del pane, essendovi alternativa lecita (ruolo di presidente dell'associazione dei panificatori e pratiche commerciali legittime).
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati, in tutto o in parte, i motivi che lamentavano il vizio di motivazione e la debolezza del quadro indiziario rispetto sia alla partecipazione all'associazione mafiosa sia alle accuse connesse al "racket del pane". Ha ritenuto infondata la censura sulle autorizzazioni delle intercettazioni (principio: la sussistenza di sufficienti indizi riguarda l'esistenza oggettiva dell'illecito e la valutazione è ex ante, non richiedendo che gli indizi siano già a carico del singolo intercettato). Tuttavia ha rilevato che le dichiarazioni dei collaboratori erano generiche e non documentavano un ruolo dinamico di Mesiano nella consorteria; le intercettazioni non mostrano minacce o metodi mafiosi né scartano alternative lecite (es. attività dell'associazione dei panificatori). Per tali ragioni ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del GIP del 1° giugno 2023, disponendo l'immediata liberazione di Mesiano Pasquale se non detenuto per altro motivo.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
La Corte richiama il principio che l'autorizzazione alle intercettazioni richiede una base indiziaria rispetto all'esistenza oggettiva dell'illecito e che tale valutazione va compiuta ex ante; non è necessario che gli indizi siano già a carico del soggetto le cui comunicazioni vengono captate, né la successiva emersione di elementi favorevoli all'indagato invalida automaticamente l'utilizzabilità delle intercettazioni
Massime di principio
- Le intercettazioni possono essere legittimamente autorizzate quando sussistono indizi dell'illecito in generale, anche se non puntano specificamente al singolo soggetto intercettato; la loro valutazione è ex ante.
- Per misure cautelari per associazione mafiosa è richiesta non solo la frequentazione con soggetti pregiudicati o legami di parentela, ma elementi concreti e circostanziati che individuino un ruolo dinamico e una adesione stabile e organizzata al sodalizio.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia hanno valore indiziario limitato se generiche: per sostenere misure cautelari devono essere corredate da riscontri oggettivi e dettagliati.
- Quando le risultanze intercettive e testimoniali ammettono spiegazioni alternative lecite (es. ruolo istituzionale o associazionistico legittimo che giustifica comportamenti e accordi commerciali), il giudice deve considerare tali chiavi di lettura; la presenza di spiegazioni non univoche può indebolire la gravità indiziaria necessaria per la custodia cautelare.
- Se il quadro indiziario si rivela complessivamente debole e non emergono elementi specifici a sostegno del ruolo contestato, la Corte può annullare senza rinvio l'ordinanza cautelare e disporre la liberazione dell'indagato.
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