Cassazione Civile, Ordinanza n. 23002/2021 del 17/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, verificandone la ritualità ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e la notificazione alla controparte via PEC. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Le spese del giudizio sono state poste a carico di chi le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992, e non è stata adottata alcuna statuizione sul contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, con il quale erano stati recuperati a tassazione una plusvalenza da vendita di immobile e costi ritenuti indeducibili perché non inerenti all'attività d'impresa e asseritamente riferiti a fatture false emesse da più imprese. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto del ricorso della contribuente, ritenendo provata l'inesistenza dei costi dedotti e non dimostrata la loro inerenza, nonché respingendo l'eccezione di decadenza dell'avviso. La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti prevista dal d.l. n. 193 del 2016.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
atto di rinuncia notificato alla controparte via pec
La rinuncia al ricorso, se notificata ritualmente alla controparte, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
In caso di estinzione del giudizio, le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
d.l. n. 193 del 2016
È richiamato come base della definizione agevolata dei carichi pendenti cui la ricorrente ha aderito, determinando la rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia validamente notificata alla controparte e rispetti i requisiti di legge, comporta l'estinzione del giudizio senza esame dei motivi di ricorso.
- L'adesione a una definizione agevolata dei carichi pendenti può costituire la ragione pratica della rinuncia al ricorso, ma la decisione processuale discende dalla rinuncia stessa, non dalla verifica nel merito della pretesa fiscale.
- Nei giudizi tributari estinti per rinuncia, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
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