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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8010/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che respingeva l'istanza ex art. 629-bis c.p.p.; il difensore sosteneva che l'istanza del 28/10/2022 era ammissibile perché il ricorrente aveva rilasciato procura speciale il 10/10/2022 e non aveva modo di documentare la data in cui aveva avuto conoscenza della sentenza passata in giudicato il 01/04/2022, essendo stato arrestato solo nel marzo 2023. Si contestava inoltre la motivazione della Corte d'appello che aveva ritenuto che la nomina di un difensore e l'elezione di domicilio presso di lui dessero contezza della conoscenza del procedimento, sostenendo che tali atti erano antecedenti all'instaurazione del processo e non potevano provare la conoscenza di fatti sopravvenuti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia indicato un dies a quo per il decorso del termine dei trenta giorni previsto dall'art. 629-bis c.p.p. e non abbia specificato quando e in che modo è venuto a conoscenza del procedimento. La Corte ha inoltre ritenuto fondato il convincimento della Corte d'appello che gli atti compiuti dal ricorrente (nomina di difensore, elezione di domicilio, successiva revoca e nomina di altro difensore) producono una presunzione di conoscenza e che l'imputato aveva l'onere di mantenere contatti informativi col difensore; pertanto non ricorreva l'"ignoranza incolpevole" necessaria per l'instaurazione del rimedio. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'istanza proposta dall'interessato per motivi connessi alla eseguibilità della sentenza; la Corte ha richiamato il termine di 30 giorni decorrente dalla conoscenza del procedimento e l'onere di indicare il dies a quo per valutare la tempestività.

  • art. 625-ter cod. proc. pen.

    Norma sulla rescissione del giudicato; richiamata nella giurisprudenza citata in tema di "ignoranza incolpevole" e dell'onere della prova relativo alla mancata conoscenza del procedimento.

  • Cass. Sez.5, Sent. n. 12445 del 13/11/2015 (Rv. 266368)

    Giurisprudenza che afferma l'obbligo dell'imputato di attivarsi per mantenere contatti informativi con il difensore sullo sviluppo del procedimento; la Corte ha richiamato questo principio per escludere l'ignoranza incolpevole.

  • Cass. Sez.3, Sent. n. 38513 del 22/06/2016 (Rv. 267947)

    Precedente che specifica che sussiste colpa nella mancata conoscenza della celebrazione del processo quando l'imputato, dopo aver nominato un difensore, non si attiva per mantenere contatti periodici indispensabili per essere informato; applicata dalla Corte per presumer la conoscenza del procedimento.

Massime di principio

  • Per le istanze ex art. 629-bis c.p.p. è essenziale indicare il dies a quo, ossia la data (o il modo) in cui l'interessato è venuto a conoscenza della sentenza, perché il termine di 30 giorni decorre da tale conoscenza.
  • La semplice produzione di una procura o la nomina di un difensore non esime l'imputato dall'onere di provare quando ha effettivamente avuto conoscenza del procedimento; tali atti possono invece determinare una presunzione di conoscenza.
  • Per ottenere rimedi basati su "ignoranza incolpevole" (es. rescissione del giudicato) è necessario dimostrare l'assenza di colpa: l'imputato deve aver fatto il possibile per informarsi sull'andamento del processo (es. mantenere contatti con il difensore).
  • La mancanza di specifica sul momento della conoscenza del procedimento può determinare l'inammissibilità del ricorso per tardività; pertanto è opportuno allegare documentazione o elementi probatori (comunicazioni, notifiche, data effettiva di ricezione di atti) che comprovino la data di conoscenza.
  • In situazioni similari, chi intende proporre l'istanza deve: 1) indicare e documentare la data/il modo in cui è venuto a conoscenza della sentenza; 2) conservare e produrre prove di eventuali comunicazioni con il difensore; 3) evitare di affidarsi alla sola asserzione verbale della mancata conoscenza.

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