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Risoluzione

Risoluzione n. 20 del 25/01/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate stabilisce che il servizio di cattura dei cani vaganti, svolto dalla ASL in base a convenzione con la Comunità Montana e dietro corrispettivo, costituisce prestazione di servizi imponibile IVA ai sensi dell’art. 3 del DPR 633/1972. Il fatto che l’attività rientri tra le competenze dei Comuni e sia svolta tramite i servizi delle aziende USL non esclude l’imponibilità, poiché tra le parti sussiste un rapporto sinallagmatico con pagamento di un corrispettivo.

IVA sulla cattura di cani vaganti resa dalla ASL

IVA sulla cattura di cani vaganti resa dalla ASL

La risoluzione esamina il trattamento IVA del servizio di cattura di cani vaganti effettuato da un’Azienda Sanitaria Locale in favore di una Comunità Montana, sulla base di una convenzione e dietro pagamento di un corrispettivo. L’Amministrazione finanziaria conclude per l’applicazione dell’IVA, ritenendo il servizio una prestazione imponibile ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 633/1972.

Quesito posto dalla Comunità Montana

La Comunità Montana ALFA riferisce di gestire in forma associata un canile rifugio, i cui costi sono sostenuti con risorse regionali e con quote a carico dei Comuni beneficiari del servizio. La cattura dei cani vaganti viene invece effettuata dalla competente ASL. Viene chiesto quale sia il trattamento tributario, ai fini IVA, della prestazione resa dalla ASL alla Comunità Montana.

Soluzione prospettata dal contribuente

La Comunità Montana non formula una soluzione interpretativa compiuta, ma ipotizza che la prestazione possa essere esclusa dal campo IVA, poiché svolta nell’esercizio di un’attività istituzionale e in forza di una precisa disposizione normativa regionale, che escluderebbe la possibilità di rivolgersi a soggetti diversi dalla ASL.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, secondo cui i Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane provvedono al risanamento dei canili comunali e alla costruzione di rifugi per i cani, secondo criteri stabiliti dalla legge regionale e con contributi regionali.

Viene poi richiamata la legge regionale Toscana 8 aprile 1995, n. 43, come modificata dalla legge regionale 4 dicembre 1998, n. 90. In particolare, l’art. 13, comma 3, prevede che:

  • la cattura dei cani vaganti è di competenza delle amministrazioni comunali;
  • l’attività è svolta con oneri a carico dei Comuni;
  • l’esecuzione avviene tramite i competenti servizi delle aziende USL.

Convenzioni stipulate tra gli enti

Per dare attuazione a tali competenze, la Comunità Montana ALFA e i Comuni interessati hanno sottoscritto nel 2004 una convenzione per la gestione dell’ufficio associato Canile, delegando alla Comunità Montana la potestà amministrativa, la responsabilità e la gestione.

Nel 2005 la Comunità Montana ha poi stipulato con l’Azienda USL una convenzione avente ad oggetto:

  • il servizio di cattura dei cani vaganti;
  • il controllo della popolazione dei gatti.

Per quanto riguarda il servizio oggetto del quesito, la convenzione comprende in particolare:

  • la cattura continua 24 ore su 24 di cani randagi o vaganti segnalati da organi di polizia o altri soggetti abilitati, con trasporto al canile sanitario;
  • la cattura e il trasporto di cani e gatti senza proprietario, bisognosi di pronto soccorso, presso l’ambulatorio zonale USL o presso veterinari convenzionati, e il successivo ricovero nel canile sanitario zonale.

Corrispettivo e struttura del rapporto

La convenzione prevede che la Comunità Montana debba pagare all’AUSL l’importo dovuto oltre IVA, sulla base di parametri quali:

  • monte orario complessivo del personale tecnico impiegato;
  • indennità di pronta disponibilità notturna e festiva;
  • chilometri percorsi.

L’Agenzia evidenzia che la convenzione disciplina un rapporto bilaterale nel quale:

  • la Comunità Montana affida alla ASL lo svolgimento dell’attività;
  • le prestazioni sono individuate in modo specifico;
  • la Comunità Montana si obbliga a corrispondere un prezzo;
  • il corrispettivo è commisurato ai costi di svolgimento del servizio.

Valutazione ai fini IVA

Secondo l’Agenzia, le prestazioni di servizi rientrano nel campo di applicazione dell’IVA quando consistono in obbligazioni di fare, non fare o permettere rese in un rapporto giuridico sinallagmatico, a fronte di un corrispettivo, ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 633/1972.

Nel caso esaminato, il servizio di cattura dei cani vaganti è qualificato come prestazione di servizi resa dall’Azienda Sanitaria nell’ambito di un rapporto contrattuale con la Comunità Montana e dietro pagamento di uno specifico corrispettivo. Di conseguenza, l’attività è considerata imponibile IVA.

Conclusione

La risoluzione afferma che la cattura dei cani vaganti, quando affidata dalla Comunità Montana alla ASL mediante convenzione e remunerata con corrispettivo, costituisce prestazione di servizi soggetta a IVA. Non rileva, ai fini dell’esclusione dall’imposta, il fatto che l’attività sia prevista dalla normativa regionale come compito dei Comuni da svolgere tramite i servizi delle aziende USL.

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