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Risoluzione

Risoluzione n. 19 del 25/01/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per i lavori sulle parti comuni condominiali, il tetto massimo di 48.000 euro su cui calcolare la detrazione del 36% va riferito a ogni singola abitazione e non al singolo contribuente; il beneficio si ripartisce tra eventuali comproprietari in base alle quote. Restano necessarie le procedure previste dal D.M. n. 41/1998.

Limite di 48.000 euro per la detrazione del 36% sulle spese di ristrutturazione riferito a ciascuna abitazione

Tetto massimo di spesa per la detrazione del 36% sulle parti comuni condominiali

La risoluzione n. 19/E del 25 gennaio 2008 affronta un interpello relativo all’interpretazione dell’art. 35, comma 35-quater, del D.L. n. 223 del 2006, con specifico riguardo al limite massimo di spesa di 48.000 euro per la detrazione del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia. Il chiarimento riguarda in particolare lavori eseguiti sulle parti comuni di un edificio residenziale.

Quesito posto dal contribuente

La contribuente riferisce che sono stati eseguiti lavori di manutenzione sulle parti comuni condominiali, interessando la facciata, il cortile di mq. 68 e la loggia-terrazza di mq. 306. L’edificio è composto da 10 appartamenti, dei quali la stessa è comproprietaria in quote diverse. Chiede se il limite massimo di 48.000 euro su cui calcolare la detrazione debba riferirsi a ciascuna unità immobiliare e, in tal caso, essere ripartito tra i comproprietari secondo le quote millesimali deliberate dall’assemblea.

Soluzione prospettata dal contribuente

La contribuente riteneva di poter detrarre il 36% delle spese sostenute in relazione alla propria quota di proprietà, secondo la ripartizione deliberata in assemblea condominiale, con un limite di 48.000 euro per ciascuno dei 10 appartamenti, da suddividere pro quota tra i comproprietari.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 1, comma 1, della L. n. 449/1997 e le successive proroghe e modifiche, che consentono la detrazione dall’imposta lorda del 36% delle spese effettivamente rimaste a carico per:

  • lavori di manutenzione, anche ordinaria, sulle parti comuni di edifici residenziali;
  • interventi di ristrutturazione di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 31 della L. n. 457/78 sulle singole unità immobiliari.

Viene poi richiamato l’art. 35, comma 35-quater, del D.L. n. 223/2006, che, a decorrere dal 1° ottobre 2006, ha stabilito che il limite di 48.000 euro, quale tetto massimo di spesa per la detrazione del 36%, deve essere riferito all’abitazione.

La circolare 4 agosto 2006, n. 28, viene citata per chiarire che, a seguito di tale modifica, il limite non è più riferito alla persona fisica e alla singola unità immobiliare come in precedenza, ma all’immobile, da suddividere tra i soggetti aventi diritto alla detrazione.

Infine, la risoluzione richiama l’art. 1, comma 387, della L. n. 296/2006, che proroga per l’anno 2007 le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio, confermando la detrazione del 36% nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

Nel caso dei lavori sulle parti comuni, l’Agenzia osserva che la risoluzione n. 206 del 3 agosto 2007 ha già ritenuto che le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell’edificio, essendo oggetto di un’autonoma previsione agevolativa, debbano essere considerate in modo autonomo anche ai fini del computo del limite massimo di spesa.

Ne deriva che, per i lavori sulle parti comuni dell’edificio, il contribuente può beneficiare di un tetto massimo di spesa di 48.000 euro su cui calcolare la detrazione del 36%, riferito a ogni singola abitazione. Il limite resta fermo per ciascun appartamento, ma il beneficio va poi suddiviso tra gli eventuali altri contitolari dell’unità immobiliare secondo le rispettive quote.

Condizioni operative per fruire del beneficio

L’Agenzia ricorda inoltre che la detrazione può essere fruita solo a condizione che siano state attivate dal soggetto interessato le procedure previste dal D.M. n. 41 del 1998.

Esito della risposta

La risposta è resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, su sollecitazione dell’istanza di interpello presentata dalla Direzione Regionale. Il chiarimento conferma quindi che, per le parti comuni condominiali, il limite di 48.000 euro opera per singola abitazione e non per singolo contribuente.

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