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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36778/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma, in appello, della condanna per aver contribuito a cagionare il dissesto della società "Cartotecnica Europa s.r.l." (fallita 05/10/2011), mediante: 1) iscrizione in bilancio di crediti fittizi verso "Fincart s.n.c." per Euro 487.451,43, poi portati a Euro 573.667,46 (capo al) e correlata contestazione connessa a un contratto preliminare di acquisto non concluso (capo a2); 2) sopravvalutazione delle rimanenze di magazzino per Euro 581.563 (capo a3). I motivi denunciavano vizi di motivazione, erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali; in particolare si contestava che la Corte territoriale avesse mutato l'oggetto dell'addebito (da insussistenza del credito a sua irrecuperabilità), non avesse esaminato la questione dello "scorporo di fatto" e della responsabilità solidale della "Fincart", non avesse valutato l'aggravamento del dissesto e l'elemento soggettivo, avesse errato nella valutazione della stima delle rimanenze (contestando il metodo del perito dott. Coppini), omessa pronuncia su richiesta di assoluzione e sulla revoca/sospensione condizionale della pena, e motivazione insufficiente sul risarcimento del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi, osservando che la Corte di appello aveva adeguatamente motivato la qualificazione dei crediti come fittizi o non esigibili per l'incapacità del debitore, aveva considerato il capo a2 come assorbito nel capo al e aveva spiegato le ragioni per ritenere la sopravvalutazione delle rimanenze (e la successiva repentina svalutazione del 2010) sintomatica di una valutazione fittizia iniziata dal 2006. Il quarto motivo (revoca della sospensione condizionale) è stato dichiarato inammissibile per genericità e perché il ricorrente non aveva chiesto il beneficio in sede di merito; il quinto motivo sul risarcimento è stato ritenuto infondato in quanto la Corte d'appello aveva motivato la quantificazione richiamando la durata e l'aggravamento del dissesto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 2621 cod. civ.

    Norma sostanziale relativa alle false comunicazioni sociali: la Corte ha interpretato le iscrizioni fittizie di crediti e la sopravvalutazione di rimanenze come condotte rientranti nella fattispecie rilevante ai fini della responsabilità per aver contribuito al dissesto societario.

  • d.P.R. n. 131 del 26/04/1986, art. 15

    Richiesta in motivi di ricorso ma non rappresenta principio decisivo: menzionata nei motivi di censura relativi a vizi di motivazione e adempimenti formali.

  • art. 2423-bis cod. civ.

    Richiamata nei motivi concernenti la corretta redazione del bilancio; la Corte ha valutato la fittizietà delle poste di bilancio anche alla luce della non esigibilità dei crediti.

  • art. 216 legge fallimentare

    Norma richiamata in relazione alla responsabilità degli amministratori in caso di insufficiente amministrazione e contribuzione al dissesto: la Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto provate le condotte idonee a integrare la responsabilità fallimentare.

  • art. 223 legge fallimentare

    Richiamata rispetto agli obblighi di frode o cattiva gestione; la Corte ha valutato l'aggravamento del dissesto e la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato.

  • art. 43 cod. pen.

    Richiamato come norma generale sulla colpevolezza/elemento soggettivo; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione circa la responsabilità dell'amministratore.

  • art. 111 Cost.

    Richiamata nei motivi attinenti al giusto processo e alla motivazione delle decisioni, ma la Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse adeguata.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma sulla struttura del ricorso per cassazione e sulla specificità delle censure: la Corte ha ritenuto alcune censure generiche e quindi inammissibili.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiesta come rimedio processuale nei motivi di ricorso; trattata insieme alle censure di motivazione e di valutazione probatoria.

  • art. 521 e art. 522 cod. proc. pen.

    Richiamati nei motivi relativi alla revisione delle prove e della motivazione in appello; la Corte di Cassazione ha valutato la congruità della motivazione di merito senza riscontrare vizi tali da ritenere il ricorso fondato.

  • art. 539 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle forme di impugnazione; utilizzato dalla difesa per contestare la quantificazione del danno ma la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata dalla Cassazione: la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese e l'inflizione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (quantificata in Euro 3.000,00).

  • art. 2740 cod. civ.

    Richiamato dalla difesa (responsabilità patrimoniale generale) per sostenere la responsabilità solidale della "Fincart"; la Corte ha rilevato l'assenza di prove documentali di una scissione o scorporo che giustificasse tale responsabilità.

  • art. 2506-quater cod. civ.

    Richiamato dalla difesa in tema di responsabilità in ipotesi di scissione: la Corte ha ritenuto che la tesi non fosse supportata da atti giuridici comprovanti una scissione all'origine.

  • art. 168 cod. pen.

    Norma sulle condizioni per la sospensione condizionale della pena: la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva richiesto il beneficio in sede di merito e la contestazione in cassazione risultava generica.

Massime di principio

  • La Corte d'appello non è tenuta ad un'analisi dettagliata di tutte le deduzioni difensive: è sufficiente una motivazione logica e adeguata che tenga presenti i fatti decisivi; deduzioni incongruenti con la decisione possono essere ritenute implicitamente assorbite.
  • Per contestare in cassazione una presunta "mutazione" dell'oggetto dell'addebito occorre dimostrare con precisione la difformità fra acusazione formale e motivazione di merito; argomentazioni generiche non sono sufficienti.
  • La prova della fittizietà di poste di bilancio può fondarsi sia su accertamenti documentali (assenza di contratti, mancata uscita di somme) sia su elementi economico-gestionali (incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni, repentine svalutazioni in esercizi successivi).
  • La valutazione delle perizie contabili o stime irreperte può essere criticata, ma la Corte di merito può legittimamente valorizzare anche la coerenza della valutazione con i depositi ufficiali della società (es. bilanci depositati) e le dichiarazioni del curatore fallimentare.
  • Contestazioni processuali su benefici (es. sospensione condizionale) devono essere tempestivamente richieste e dedotte nel giudizio di merito: l'omessa richiesta pregresse preclude il rimedio in cassazione salvo motivazioni specifiche.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'ordinamento processuale penale, l'imposizione di sanzioni pecuniarie e delle spese processuali; motivazioni generiche nel ricorso possono aggravare il rischio di declaratoria di inammissibilità.

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