Ordinanza n. 178/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’ottemperanza alla sentenza n. 543/2025 resa dal TAR Abruzzo - L’Aquila, e per la declaratoria di nullità ed inefficacia, previa adozione di idonee misure cautelari, a) della determinazione del Comitato dei garanti del Conservatorio di Musica "Alfredo Casella" di L’Aquila di cui al verbale prot. n. 4835 del 22 giugno 2026 con la quale, in assenza di uno dei componenti, è stata deliberata “a maggioranza l'indizione del 2° turno elettorale, che si terrà il giorno 15 luglio 2026” per la definizione del procedimento di nomina triennale del Direttore del Conservatorio all’esito del giudizio definitosi con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3259/2026 di conferma della sentenza TAR Abruzzo, L’Aquila, n. 543/2025; b) della determinazione della Presidente del Comitato dei Garanti prot. n. 4935 del 25 giugno 2026 con la quale è stata “indetta la ripresa delle operazioni elettorali utili ad eleggere il Direttore del Conservatorio di Musica "Alfredo Casella" per un triennio decorrente dall'anno accademico 2025/2026 sino al termine dell'anno accademico 2027/2028” e sono state dettate le relative regole procedurali; c) di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, ivi compresa, sotto il profilo della inottemperanza, la determinazione assunta dal Comitato dei Garanti nella seduta del 5 maggio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione del Comitato dei garanti del 22 giugno 2026, adottata da soli due componenti, con cui è stata indetta la ripetizione del secondo turno elettorale per la nomina del Direttore del Conservatorio; nonché determinazione presidenziale del 25 giugno 2026 recante le regole della ripresa delle operazioni elettorali
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato unico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Abruzzo n. 543/2025, confermata dal Consiglio di Stato n. 3259/2026, chiedendo anche la declaratoria di nullità e inefficacia degli atti sopravvenuti e la sospensione cautelare. In particolare, ha contestato la determinazione del Comitato dei garanti del 22 giugno 2026 perché adottata in una riunione cui avevano partecipato soltanto due dei tre componenti, essendo assente, seppur giustificato, il terzo componente. Ha inoltre impugnato la determinazione della Presidente del Comitato del 25 giugno 2026, nella parte in cui escludeva il ballottaggio previsto dallo Statuto qualora non fosse stato raggiunto il quorum, deducendo l'illegittimità delle regole della rinnovazione elettorale.
La decisione
Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris rispetto alla determinazione del Comitato dei garanti del 22 giugno 2026. Il Comitato opera infatti come collegio perfetto e, in assenza di una previsione statutaria o regolamentare che ne consenta il funzionamento a composizione ridotta, la deliberazione assunta da soli due componenti non è stata ritenuta validamente adottata. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché la data fissata per il nuovo turno elettorale avrebbe impedito l'utile trattazione del ricorso di ottemperanza prima dello svolgimento delle operazioni e il ricorrente aveva interesse alla corretta prosecuzione della procedura nella quale era l'unico candidato. La domanda cautelare è stata invece ritenuta priva di fumus quanto alla determinazione presidenziale del 25 giugno 2026: la disposizione sul mancato ballottaggio non è immediatamente lesiva e, essendovi un'unica candidatura ammessa, disciplina un'eventualità non verificabile nella vicenda concreta. Il TAR ha quindi sospeso soltanto la determinazione del 22 giugno 2026, fissando la trattazione di merito del giudizio di ottemperanza al 7 ottobre 2026 e condannando il Conservatorio al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, per le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha consentito la sospensione dell'atto collegiale ritenuto prima facie illegittimo, in presenza anche del pericolo di danno grave e irreparabile.
art. 20, comma 10, dello Statuto del Conservatorio
Attesa l'unicità della candidatura ammessa, qualora non si raggiunga il quorum di cui al precedente comma, non risulta applicabile il meccanismo del ballottaggio previsto dall'art. 20, comma 10, dello Statuto tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti
Il meccanismo del ballottaggio presuppone la pluralità di candidati e non trova applicazione nella procedura concreta, caratterizzata dalla presenza di un unico candidato.
art. 7 del Regolamento per l'elezione del Direttore
Riproduce la disciplina statutaria sul ballottaggio; la relativa applicazione è stata ritenuta non pertinente in presenza di un'unica candidatura.
art. 20 dello Statuto del Conservatorio
Rileva, secondo la sommaria valutazione cautelare, anche quanto alla composizione e al funzionamento della procedura elettorale; l'assenza di una disposizione che consenta al Comitato dei garanti di operare in composizione ridotta impedisce la valida deliberazione a collegio incompleto.
Massime di principio
- Un organo collegiale che opera quale collegio perfetto non può deliberare validamente in composizione ridotta, salvo che una specifica disposizione statutaria o regolamentare consenta il funzionamento a collegio imperfetto.
- La sospensione cautelare di un atto elettorale presuppone, oltre al fumus boni iuris, un pericolo grave e irreparabile derivante dallo svolgimento delle operazioni prima che il giudizio possa essere utilmente deciso; tale pericolo può sussistere quando la prosecuzione della procedura comprometta la corretta partecipazione del candidato e renda inutile la tutela giurisdizionale.
- Una disposizione che esclude il ballottaggio per mancanza di pluralità di candidati non è immediatamente lesiva e non può essere utilmente contestata quando disciplina un'eventualità concretamente impossibile nella procedura elettorale in corso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 413/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 414/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 415/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 416/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 417/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 418/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →