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Sentenza

Sentenza n. 679/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza ALLA SENTENZA N. 14/2025 PUBBL. IL 18/02/2025, EMESSA DAL TRIBUNALE DI SULMONA, SEZ. LAVORO, NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO, RG N. 297/2024.

Giustizia amministrativa202500578

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sulmona, Sezione lavoro, n. 14/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per le annualità indicate e condannato il Ministero all'attribuzione di un buono complessivo di € 2.500

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Sulmona, pubblicata il 18 febbraio 2025, era passata in giudicato, non essendo stata impugnata, e non era stata eseguita dal Ministero. Il titolo riconosceva, in relazione ai contratti a tempo determinato, il beneficio annuo di € 500 tramite la Carta elettronica del docente per le annualità indicate, per complessivi € 2.500, oltre alle spese liquidate nel giudizio del lavoro. La ricorrente rappresentava di avere notificato il titolo al Ministero il 19 febbraio 2025 e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata contro le pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'adempimento, gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso: ha verificato il passaggio in giudicato del titolo, la tempestività dell'azione di ottemperanza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione, rilevando inoltre che il Ministero non aveva fornito prova dell'adempimento. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, con deposito della prova dell'adempimento mediante documentazione conforme alle regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato sin da ora commissario ad acta il responsabile della DGOSV, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario dovrà compiere gli atti necessari, compresa l'allocazione delle somme in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo. Le spese del presente giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 1.500, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    L'ottemperanza è esperibile anche per ottenere dalla pubblica amministrazione l'adempimento dell'obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine applicabile alla proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Il TAR ha ritenuto rispettato anche il termine processuale previsto per il rito camerale applicabile.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997 (cfr. allegato 004 e segg. della produzione di parte ricorrente).

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso concreto il TAR ne ha accertato l'inutile decorso.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, nei limiti del caso deciso.
  • Accertati il passaggio in giudicato del titolo, il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione forzata contro le pubbliche amministrazioni e la mancata prova dell'adempimento, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
  • La mancanza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non giustifica l'inesecuzione del giudicato: il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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