Sentenza n. 3606/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento del 08.09.2025 dell'Ufficio Sanitario - Infermeria della Scuola Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza, a mezzo del quale -OMISSIS- alla visita medica di incorporamento veniva giudicato “NON IDONEO” con la seguente motivazione: “CONGIUNTIVITE MISTA ALLERGIA AUTOIMMUNE RICONDUCIBILE PER LA COMPONENTE AUTOIMMUNE A SINDROME DI SJOGREN SEVERA” COSI' COME PREVISTO DAL TITOLO V- IMMUNO ALLERGOLOGIA, PUNTO 5 DELL'ELENCO ALLEGATO AL D.M. 17 MAGGIO 2000, N. 155 DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, LETTERA d), NR. 52”; - di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso o consequenziale, ancorché sconosciuto, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità alla visita medica di incorporamento, motivato da una condizione di congiuntivite mista ad allergia autoimmune riconducibile a sindrome di Sjögren severa
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso dall'Ufficio Sanitario - Infermeria della Scuola Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza, deducendo l'illegittimità della valutazione sanitaria relativa alla condizione autoimmune riscontrata e chiedendone l'annullamento, insieme agli atti presupposti, successivi, connessi o consequenziali. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione per accertare la sussistenza dell'idoneità al servizio in relazione alla patologia accertata dall'Amministrazione.
La decisione
Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha adottato un provvedimento di annullamento d'ufficio del giudizio di non idoneità. Il Collegio ha ritenuto tale atto pienamente satisfattivo dell'interesse azionato dal ricorrente e, per effetto della sopravvenuta eliminazione dell'atto impugnato, ha dichiarato cessata la materia del contendere senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità. Le spese di lite sono state integralmente compensate per giusti motivi, tenuto conto delle particolarità della vicenda. Le spese della verificazione, liquidate in euro 400,00 oltre IVA e accessori, sono state poste a carico dell'Amministrazione resistente.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
D.M. 17 maggio 2000, n. 155, Titolo V, punto 5, lettera d), n. 52
È la disciplina sanitaria richiamata nel giudizio di non idoneità impugnato; la sentenza non ne esamina la legittimità nel merito per la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione annulla d'ufficio l'atto impugnato e tale sopravvenienza soddisfa integralmente l'interesse del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere per annullamento d'ufficio dell'atto impugnato non richiede l'esame nel merito dei vizi dedotti contro l'atto ormai rimosso.
- In presenza di particolarità della vicenda, il giudice può compensare integralmente le spese di lite, ponendo tuttavia a carico dell'amministrazione le spese di verificazione da essa determinate o rese necessarie.
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