Sentenza del 23/05/2018 n. 2345 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Registro - Applicazione dell'imposta - Interpretazione degli atti - Riqualificazione di atti come cessione d'azienda - Antielusione - Esclusione - Contraddittorio endoprocedimentale - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’applicazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986. L’Ufficio aveva interpretato complessivamente più atti, cronologicamente e teleologicamente collegati, ritenendo che il conferimento dell’azienda in una società e la successiva cessione delle quote a terzi integrassero, nella sostanza, una cessione d’azienda. Il contribuente contestava tale riqualificazione e l’assenza di un preventivo contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che l’operazione fosse stata trattata come antielusiva.
La decisione
La riqualificazione è stata ritenuta legittima. Ai fini dell’imposta di registro prevale la causa reale e concreta dell’operazione economica complessiva rispetto alle forme giuridiche utilizzate e alla successione temporale degli atti. L’applicazione dell’art. 20 costituisce attività interpretativa e non antielusiva, pertanto non richiede il contraddittorio endoprocedimentale previsto per le norme antielusive. Non è necessario dimostrare uno specifico intento elusivo: è sufficiente accertare obiettivamente che gli atti perseguano unitariamente lo scopo di trasferire l’azienda.
Norme richiamate
Art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La norma impone di interpretare gli atti secondo la loro causa concreta e gli effetti giuridici dell’operazione complessiva, consentendo di attribuire prevalenza alla sostanza economica rispetto alle forme negoziali adottate.
Art. 1362, secondo comma, del codice civile
Nell’interpretazione del contratto possono essere valutati anche il comportamento complessivo delle parti e le circostanze del caso, non soltanto il significato letterale delle clausole.
Art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973
La disposizione, richiamata come disciplina antielusiva, prevedeva il contraddittorio endoprocedimentale per l’utilizzo di specifiche norme antielusive; tale garanzia non si applica alla mera interpretazione unitaria degli atti ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986.
Art. 10-bis della legge n. 212/2000
È la disciplina generale dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale, che richiede specifiche garanzie procedimentali, non necessarie quando l’Amministrazione si limita a qualificare oggettivamente un’operazione secondo la sua causa concreta.
Massime di principio
- Ai fini dell’imposta di registro, più atti formalmente distinti possono essere valutati come un’unica operazione quando risultano collegati da una finalità economica comune.
- Il conferimento di un’azienda seguito dalla cessione delle quote della società conferitaria può essere riqualificato come cessione d’azienda se le circostanze concrete dimostrano che il risultato sostanziale perseguito era il trasferimento dell’azienda.
- La riqualificazione basata sull’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 non richiede la prova di un intento elusivo: occorre dimostrare la causa concreta e unitaria dell’operazione.
- Il contraddittorio endoprocedimentale previsto per l’abuso del diritto non è necessariamente dovuto quando l’Amministrazione svolge una mera attività interpretativa e qualificatoria degli atti.
- La valutazione deve fondarsi su elementi oggettivi, quali la sequenza temporale degli atti, il collegamento funzionale, il comportamento delle parti, l’identità dei beni o delle attività trasferite e il risultato economico complessivo.
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