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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22556/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Schettino ha proposto istanze di ricusazione nei confronti dei giudici Disabato e Bia: contro Disabato per un provvedimento de libertate che aveva respinto una richiesta di colloqui con il figlio, sostenendo che tale provvedimento conteneva un'anticipazione di giudizio; contro Bia per avere in precedenza emesso una sentenza di condanna nei confronti del figlio dell'istante per reati connessi al presunto clan, ciò che a suo avviso dimostrerebbe un pregiudizio anche nei suoi confronti. Ha inoltre censurato il ritardo della cancelleria e della Corte di appello nella trattazione dell'istanza (violazione art. 41 e art. 37 cod. proc. pen.), nonché l'impossibilità di allegare documenti per effetto della detenzione in regime di 41-bis.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato l'ordinanza di inammissibilità. Sul punto del ritardo nella trattazione della ricusazione è stato affermato che l'ordinamento non prevede sanzioni per il ritardo della Corte nell'esaminare l'istanza e che, fino a che la ricusazione non sia accolta, il giudice può compiere atti del procedimento; la mera presentazione dell'istanza non impedisce l'operatività del giudice e non determina automaticamente nullità degli atti adottati se la ricusazione viene dichiarata inammissibile o rigettata. Quanto a Disabato, il provvedimento de libertate contestato è stato ritenuto privo di anticipazione di giudizio, limitandosi a richiamare indizi delle indagini e precedenti rigetti. Quanto a Bia, la ricusazione è stata dichiarata inammissibile per carenza della prova documentale del presunto pregiudizio e per mancanza di indicazione puntuale delle frasi ritenute pregiudicanti; inoltre la giurisprudenza richiede stretta interpretazione delle cause di ricusazione e non ritiene sufficiente la mera connessione probatoria o la partecipazione del giudice a precedenti decisioni su diversi soggetti o reati.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Richiamato quale parametro di impugnazione per censurare violazioni di legge e carenze di motivazione nel ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi infondati e non sussistenti i vizî denunciati.

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Regola le cause di ricusazione; la Corte interpreta le sue disposizioni in senso restrittivo: la funzione pregiudicante è ravvisabile solo in valutazioni di merito che esprimano convincimento sulla sussistenza del fatto e sulla colpevolezza, non in semplici atti o rinvii a indizi.

  • art. 41 cod. proc. pen.

    Stabilisce la procedura della ricusazione; la Corte sottolinea che la norma non fissa termini per la decisione e che la mera presentazione dell'istanza non sospende l'attività del giudice né produce una sanzione automatica in caso di ritardo.

  • art. 42 cod. proc. pen.

    Chiarisce che l'effetto dell'accoglimento della ricusazione è l'impedimento al giudice di compiere atti; la Corte osserva che spetta alla Corte di appello valutare l'efficacia degli atti compiuti antecedentemente in caso di accoglimento.

  • art. 23 d.l. n.137/2020

    Richiamato solo in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore Generale ai sensi della norma; non incide sul merito della decisione.

  • art. 41-bis ord. pen.

    Richiamato in riferimento alla limitazione di comunicazioni del detenuto che ha invocato difficoltà a reperire documenti; la Corte non ha ritenuto sufficiente quest'allegazione per giustificare la mancata produzione dei provvedimenti richiesti.

Massime di principio

  • La presentazione dell'istanza di ricusazione non sospende automaticamente l'operatività del giudice: fino all'accoglimento della ricusazione il giudice può compiere atti e la mancata tempestiva decisione della Corte non comporta sanzioni automatiche.
  • La nullità o inefficacia degli atti compiuti dal giudice ricusato è valutata secundum eventum: conserva efficacia se la ricusazione è dichiarata inammissibile o rigettata e può essere rilevante solo se la ricusazione viene effettivamente accolta.
  • Per proporre una ricusazione valida è necessaria una specificità probatoria e documentale: occorre allegare il provvedimento o la sentenza ritenuta pregiudicante e indicare puntualmente le affermazioni contestate; la mera affermazione generica di pregiudizio è inammissibile.
  • Non tutte le determinazioni dell'autorità giudiziaria in fase de libertate configurano anticipazione di giudizio: sono ricusabili solo le manifestazioni che esprimono una valutazione di merito sulla sussistenza del fatto e sulla colpevolezza.
  • La partecipazione del medesimo giudice a decisioni in altri procedimenti non costituisce di per sé causa di ricusazione se non è dimostrato che in quel procedimento sia intervenuta una valutazione di merito sullo stesso fatto e sullo stesso soggetto.
  • Se il ricorrente è in regime restrittivo (es. 41-bis) e ha difficoltà documentali, è consigliabile che il difensore attivi canali formali per l'acquisizione degli atti o segnali tempestivamente al giudice le oggettive impossibilità, allegando ogni elemento possibile, perché la sola condizione di detenzione non solleva dall'onere probatorio.

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