Cassazione Penale, Sentenza n. 24333/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'appello depositato il 4 marzo 2019 contro la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Urbino del 18 ottobre 2018. La difesa sosteneva che la notificazione della sentenza (avvenuta il 23 gennaio 2019 all'imputato assente) avrebbe fatto decorrere un nuovo termine di 45 giorni per proporre l'impugnazione e quindi l'appello sarebbe stato tempestivo. Inoltre veniva prospettata una questione di illegittimità costituzionale della disciplina dei termini processuali penali in relazione al conteggio del sabato rispetto alla domenica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo reiterativo e manifestamente infondato, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, nel rito abbreviato, la sentenza non deve essere notificata per estratto all'imputato assente e, comunque, l'eventuale notificazione all'assente non modifica la decorrenza del termine per l'impugnazione stabilito dall'art. 585 c.p.p. Il secondo motivo, che invocava la questione di legittimità costituzionale, è stato considerato palesemente generico e privo dei requisiti formali (indicazione della norma censurata e dei precetti costituzionali). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 585 cod. proc. pen.
Disciplina la decorrenza del termine per proporre l'impugnazione; nella fattispecie la Corte ha ritenuto che il termine previsto dall'art. 585 non venga fatto ripartire dalla notificazione effettuata all'imputato assente.
art. 442 cod. proc. pen.
Riferito al rito abbreviato: la giurisprudenza richiamata considera che la sentenza in giudizio abbreviato non richiede la notifica per estratto all'imputato assente, sicché tale notificazione non incide sulla decorrenza dei termini impugnatori.
art. 591 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa nella censura attinente all'impugnazione; la Corte però ha ritenuto infondate le argomentazioni che pretendevano di far valere effetti diversi sulla decorrenza dei termini.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di dolo o colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso; la Corte lo ha applicato per irrogare l'ammenda di euro tremila.
Sezioni Unite, n. 698 del 24/10/2019 (Sinato) - giurisprudenza
Orientamento richiamato secondo cui la sentenza in rito abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente e la mancata notificazione non altera la decorrenza del termine per l'impugnazione.
Sez. 5, n. 4455 del 14/11/2019 - giurisprudenza
Riferimento giurisprudenziale usato per escludere che contrasti preesistenti nella giurisprudenza potessero rendere imprevedibile la decisione della Corte e quindi giustificare l'applicazione retroattiva di una diversa regola (no al "prospective overruling" in senso a favore del ricorrente).
Massime di principio
- Nel rito abbreviato la sentenza non richiede la notificazione per estratto all'imputato assente e, anche qualora venga effettuata, tale notificazione non fa ridecorrere il termine per proporre impugnazione: occorre fare riferimento all'art. 585 c.p.p. per la decorrenza del termine.
- Il termine per proporre l'impugnazione deve essere calcolato con rigore: la mancata osservanza del termine può determinare l'inammissibilità dell'appello.
- Le questioni di legittimità costituzionale devono essere formulate rispettando i requisiti formali (indicare la norma censurata, la norma di riferimento comparativa e i precetti costituzionali ritenuti violati); la genericità comporta l'inammissibilità della questione.
- Quando la giurisprudenza è intervenuta con Sezioni Unite su un punto, quella soluzione vincola e rende poco efficace sostenere interpretazioni contrastanti già superate, salvo eccezioni motivate.
- In caso di ricorso inammissibile per colpa o superficialità nella formulazione dei motivi, è possibile la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è importante valutare la fondatezza delle censure prima di proporre impugnazioni.
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